CARRELLI SEMOVENTI
PER MOVIMENTAZIONE – DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
Il Ministero del Lavoro ha emanato la circolare n. 50/98 del 9
aprile 1998 nella quale vengono forniti alcuni chiarimenti sulle
caratteristiche tecniche ed i requisiti di idoneita' delle misure di protezione
richieste dalle disposizioni di cui agli artt. 182 (Posti di manovra) e 183
(Organi di comando) del D.P.R. 547/55, nel caso dei carrelli semoventi per
movimentazione posti in commercio o in servizio prima dell'entrata in vigore
del D.P.R. 459/96 (Direttiva macchine) e in ogni caso non recanti la marcatura
CE.
I chiarimenti riguardano:
a. azionamento accidentale degli organi di comando per la
manipolazione dei carichi; b. caduta dall'alto di materiale minuto;
c. cesoiamento o schiacciamento di parti del corpo dell'operatore
da parte degli elementi del carro sollevamento forche in moto relativo tra
loro.
In merito alla lettera a) la circolare precisa che il requisito di
sicurezza relativo agli organi di comando dei carrelli si ritiene soddisfatto
qualora sussistono le seguenti tre condizioni:
1. tutti gli organi di comando del carico abbiano il ritorno
automatico nella posizione neutra,
2. gli organi di comando siano esclusivamente del tipo ad azione
mantenuta ed azionabili per via meccanica, elettrica o altro sistema,
3. gli organi di comando siano collocati e disposti in maniera
tale da evitare il loro azionamento accidentale oppure risultino
intrinsecamente protetti o dotati di apposito riparo.
Per quanto riguarda il requisito di sicurezza contro i rischi di
caduta di materiale minuto dall'alto (tetto di protezione) la circolare precisa
che esso deve essere soddisfatto, ma esclusivamente dove sussistano i rischi
medesimi; di conseguenza deve essere cura dell'utilizzatore provvedervi,
trattandosi del solo soggetto in grado di conoscere le condizioni specifiche di
impiego del carrello e di individuare, quindi, i sistemi di difesa più
adeguati.
Spettera' agli organi di vigilanza la valutazione dei sistemi di
protezione integrativa adottati in funzione delle necessita' reali.
Infine, per quanto concerne la lettera c), nella circolare si
sottolinea che il requisito di sicurezza contro i rischi di cesoiamento o
schiacciamento a causa del gruppo di sollevamento forche per l'operatore può
considerarsi correttamente soddisfatto quando sussista una delle seguenti condizioni:
· le parti in movimento l'una rispetto all'altra si trovino alle
distanze minime stabilite dalla norma UNI 9288;
· le parti in movimento l'una rispetto all'altra siano dotate di
protezioni costituite ad esempio da reti o lastre trasparenti.