Giornale di Brescia
Martedì 4 ottobre 2005

   



 ECONOMIA E FINANZA  

Se qualcosa non funziona... I soldi in trenta giorni
LA TUTELA

 

  

BRESCIA - Chiarita la copertura fideiussoria c’è da sperimentare quali meccanismi entrano in campo se l’acquirente si trova di fronte ad una situazione di emergenza, in questo caso il fallimento del costruttore. La legge prevede che, una volta individuata la situazione di crisi, l’acquirente richieda il rimborso, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno spedita alla banca o all’assicurazione, che dovrà essere definito entro 30 giorni dalla richiesta. Si deve però ben capire come si individua la situazione di crisi. Lo stato può essere determinato con la trascrizione del pignoramento relativo all’immobile oggetto del contratto, con la pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, con la presentazione di domanda di ammissione al concordato preventivo, con la pubblicazione della sentenza di stato di insolvenza. A questo punto c’è un’incongruenza. Il curatore fallimentare, infatti, potrebbe decidere di adempiere comunque al contratto, ma non ne ha il tempo tecnico. Nel frattempo, infatti, l’acquirenta avrà già richiesto l’indennizzo delle somme versate. Ad affiancare la legge, poi, c’è l’art. 6 del decreto 122 del 20 giugno 2005. Contiene le indicazioni degli estremi che saranno parte integrante del contratto preliminare. In particolare, in esso deve essere contenuta l’indicazione del prezzo complessivo da corrispondersi in danaro o il valore di ogni altro eventuale corrispettivo, i termini e le modalità per il suo pagamento, la specificazione dell’importo di eventuali somme a titolo di caparra; le modalità di corresponsione del prezzo devono essere rappresentate da bonifici bancari o versamenti diretti su conti correnti bancari o postali indicati dalla parte venditrice ed alla stessa intestati o da altre forme che siano comunque in grado di assicurare la prova certa dell’avvenuto pagamento. La condizione è fondamentale.