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BRESCIA - Chiarita la copertura fideiussoria c’è da sperimentare quali
meccanismi entrano in campo se l’acquirente si trova di fronte ad una
situazione di emergenza, in questo caso il fallimento del costruttore.
La legge prevede che, una volta individuata la situazione di crisi,
l’acquirente richieda il rimborso, a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno spedita alla banca o all’assicurazione, che dovrà essere definito
entro 30 giorni dalla richiesta. Si deve però ben capire come si individua
la situazione di crisi. Lo stato può essere determinato con la trascrizione
del pignoramento relativo all’immobile oggetto del contratto, con la
pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, con la
presentazione di domanda di ammissione al concordato preventivo, con la
pubblicazione della sentenza di stato di insolvenza. A questo punto c’è
un’incongruenza. Il curatore fallimentare, infatti, potrebbe decidere di
adempiere comunque al contratto, ma non ne ha il tempo tecnico. Nel
frattempo, infatti, l’acquirenta avrà già richiesto l’indennizzo delle somme
versate. Ad affiancare la legge, poi, c’è l’art. 6 del decreto 122 del 20
giugno 2005. Contiene le indicazioni degli estremi che saranno parte
integrante del contratto preliminare. In particolare, in esso deve essere
contenuta l’indicazione del prezzo complessivo da corrispondersi in danaro o
il valore di ogni altro eventuale corrispettivo, i termini e le modalità per
il suo pagamento, la specificazione dell’importo di eventuali somme a titolo
di caparra; le modalità di corresponsione del prezzo devono essere
rappresentate da bonifici bancari o versamenti diretti su conti correnti
bancari o postali indicati dalla parte venditrice ed alla stessa intestati o
da altre forme che siano comunque in grado di assicurare la prova certa
dell’avvenuto pagamento. La condizione è fondamentale.
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