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martedì 04 ottobre 2005 economia pag. 28
Immobili, nuove garanzie per l’acquirente
Più garanzie nel settore immobiliare ma ancora
un po' di incertezza nel metterle in pratica. È quanto emerso ieri
pomeriggio durante l’incontro organizzato al Collegio Costruttori di
Brescia - presieduto da Giuliano Campana e diretto da Angiolino
Legrenzi, sulla «Tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di
immobili da costruire». A parlarne Marcello Cruciani, tra i relatori
del Decreto Legislativo del 20 giugno 2005, n. 122 che ha precisato
la legge del 2 agosto 2004 n. 210.
La nuova normativa prevede forme più decise di difesa per chi compra casa: una fideiussione a garanzia degli acconti versati dagli acquirenti di immobili, una polizza assicurativa postuma, un contratto preliminare con contenuti minimi e un fondo di garanzia per i fallimenti pregressi. Garanzie che, se all'inizio si pensava avrebbero dovuto riguardare solo le prime case, in realtà valgono per tutti gli immobili residenziali e non, quindi anche box, seconde abitazioni e negozi. Ciò che conta è che l'acquisto venga fatto da una persona fisica, per sè o per un parente di primo grado (non invece una società), che può essere promesso acquirente, socio di una cooperativa edilizia o anche solo abbia versato una quota alla cooperativa. La norma, però, non si applica a tutti i tipi di immobile: solo a quelli non ultimati e non in condizione di avere l'agibilità (quindi anche per quelli in ristrutturazione totale) e quelli per i quali è stato richiesto il permesso di costruire iniziando dalle richieste dal 21 luglio 2005, data di entrata in vigore del decreto. In tutti questi casi l'acquirente sarà garantito con una fideiussione pari alla somma da incassare sino all'atto di compravendita, fideiussione che va rilasciata contestualmente al compromesso d'acquisto da una banca o da un'assicurazione e che potrà essere ottenuta in caso di crisi del costruttore. Tra le altre garanzie previste dalla legge anche una sorta di garanzia sulla tenuta dell'immobile: una polizza assicurativa che salvaguarderà l'acquirente fino a dieci anni dopo l'ultimazione della casa a copertura dei danni materiali all'immobile e a terzi e dei possibili difetti di costruzione.m.a. |
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