CHIARIMENTI DEL MINISTERO SUL TRASPORTO ECCEZIONALE
(Circolare 6/9/05, n. 189)
Il Ministero dei trasporti, a
seguito di richieste di chiarimenti interpretativi riguardo all’art. 10 del
Nuovo Codice della strada, in tema di trasporto eccezionale, ha precisato che
la norma disciplina due situazioni di trasporto a seconda dei materiali
trasportati e delle condizioni che generano la eccezionalità del trasporto,
sempre limitatamente alle tre classi merceologiche richiamate e cioè:
- blocchi di pietra naturale;
- elementi prefabbricati compositi
ed apparecchiature industriali complesse per l’edilizia;
- prodotti siderurgici coils e
laminati grezzi.
Nel caso in cui il trasporto ecceda
entrambi i limiti di sagoma e di massa, e solo in tal caso, nell’effettuazione
di trasporti in condizioni di eccezionalità delle merci sopra richiamate, al
fine della possibilità di integrare il carico con gli stessi generi
merceologici autorizzati, é necessario che ricorrano contemporaneamente le
seguenti condizioni:
- che il trasporto sia eseguito con
veicoli eccezionali ai (art. 10, comma 5, Nuovo Codice della Strada);
- che almeno un elemento trasportato
sia una cosa indivisibile, nel senso che la sua riduzione di sagoma o massa può
recare danni o comprometterne la funzionalità o il trasporto (art. 10, comma 4,
Nuovo Codice della Strada);
- che l’integrazione del carico
avvenga comunque con un numero complessivo di elementi non superiore a 6 degli
stessi generi merceologici, fino al completamento della massa complessiva
dell’autoveicolo o del complesso di veicoli.
Nel caso in cui con il carico
vengano superati i limiti di massa, ma nel rispetto dei limiti di sagoma, sarà
possibile completare il carico con generi della stessa natura merceologica, al
fine di occupare l’intera superficie utile del piano di carico del veicolo o
del complesso di veicoli, ove ricorrano contemporaneamente le seguenti
condizioni:
- che il trasporto sia eseguito con
veicoli eccezionali ai sensi (art. 10, comma 5, Nuovo Codice della Strada);
- si osservino le condizioni di
sistemazione del carico sui veicoli (art. 164 Nuovo Codice della Strada);
- che almeno un elemento trasportato
sia una cosa indivisibile, nel senso che la sua riduzione di sagoma o massa può
recare danni o comprometterne la funzionalità o il trasporto (art. 10, comma 4,
Nuovo Codice della Strada);
- che per gli elementi prefabbricati
compositi ed apparecchiature industriali complesse per l’edilizia, le
integrazioni non superino le 6 unità;
- che l’occupazione della superficie
utile del piano di carico avvenga senza sovrapposizione degli elementi unitari
trasportati.
In entrambi i casi é quindi evidente
che non é consentito il trasporto di classi merceologiche tra loro diverse (per
es. blocchi di pietra naturale con laminati grezzi, elementi prefabbricati
compositi con coils, ecc.) o l’integrazione di carico con classi merceologiche
diverse da quelle espressamente indicate (per es. blocchi di pietra naturale
con pietra lavorata, coils con tondini o travi in acciaio, ecc.).
Il Ministero precisa che per “stessi
generi merceologici” si intendono quelli con la stessa morfologia generale e
con omogeneità di destinazione d’uso.