MISURE URGENTI IN MATERIA DI GUIDA DEI VEICOLI E
PATENTE A PUNTI
(DL 21/09/2005, n. 184)
E’ stato emanato il decreto legge
volto ad adeguare alla sentenza della Corte Costituzionale la normativa vigente
in tema di omessa identificazione del conducente del veicolo che ha commesso la
violazione. All’articolo 126-bis, comma 2, del Nuovo Codice della strada
(D.Lgs. n. 285/1992) dunque sono state apportate le seguenti modifiche:
- la comunicazione della violazione
deve essere effettuata a carico del conducente in quanto responsabile; nel caso
di mancata identificazione, il proprietario del veicolo, entro sessanta giorni
dalla notifica del verbale, deve fornire all’organo di polizia i dati personali
e della patente del conducente al momento della violazione commessa;
- il proprietario del veicolo, sia
esso persona fisica o giuridica, che omette senza giustificato e documentato
motivo, di fornire tali dati è soggetto a una sanzione amministrativa che va da
250 fino a 1000 euro;
- il punteggio decurtato dalla patente
di guida del proprietario del veicolo, qualora non sia stato identificato il
conducente responsabile della violazione, è riattribuito, su istanza
dell’interessato, al titolare della patente medesima.
Col presente decreto inoltre vengono mantenuti gli effetti degli esami
di revisione già sostenuti , mentre perdono di efficacia i provvedimenti
adottati a seguito della perdita totale del punteggio secondo una decurtazione
dei punti da riattribuirsi attraverso la modalità descritta.