DISCARICHE - NUOVI CRITERI PER IL CONFERIMENTO DEI
RIFIUTI
(DM 3 agosto 2005)
Con il Decreto 3 agosto 2005
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 2005 n. 201) il Ministero
dell’ambiente, di concerto con gli altri Ministeri interessati, ha definito i
nuovi criteri per il conferimento dei rifiuti in discarica. Il provvedimento è
sostitutivo del Decreto 13 marzo 2003.
I criteri individuati nel Decreto 3
agosto 2005 si applicano alle discariche come classificate in base al Decreto
Legislativo 36/2003. Ciò dovrebbe significare che i criteri del Decreto si
applicheranno dal 1° gennaio 2006. Infatti, con l’art. 11 del Decreto Legge
115/2005, convertito dalla Legge 168/2005, è stato differito dal 16 luglio 2005
al 31 dicembre 2005 il termine di scadenza del regime transitorio della nuova
disciplina delle discariche (vedi art. 17, D.Lgs. 36/2003), ad eccezione delle
discariche di II categoria, tipo A nelle quali si conferivano i materiali in
cemento-amianto, il cui termine di smaltimento è stato invece fissato al 23
agosto 2005, data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto
Legge 115/2005.
Per quanto di diretto interesse del
settore delle costruzioni si richiama l’attenzione sui seguenti articoli ed
allegati.
In via preliminare si ricorda che è
ammesso il conferimento di rifiuti in discarica di categoria superiore rispetto
a quella normalmente prevista (ad es. rifiuti inerti in discarica di rifiuti
non pericolosi o pericolosi ovvero rifiuti non pericolosi in discarica per
rifiuti pericolosi) (art. 1, comma 4).
Art. 5 - Discariche per
rifiuti inerti
I rifiuti provenienti dall’attività
di demolizione e costruzione e comunque quelli espressamente indicati nella
tabella 1 dell’art. 5, ai sensi del comma 1 lett. a) del medesimo articolo e
dell’Allegato 1 punto 4 del Decreto sono smaltiti effettuando una
caratterizzazione semplificata (al comma 1 il riferimento è all”’accertamento
analitico” espressione che non ha riscontro nel testo del Decreto). Peraltro i
rifiuti dovranno rispettare le condizioni contenute nella Tabella 1, colonna
“restrizioni”.
È vietato lo smaltimento in
discarica per rifiuti inerti dei materiali con concentrazioni di inquinanti
superiori ai limiti della tabella 1, allegato 1, D.M. 471/1999 per i siti
commerciali ed industriali (per il PCB il limite è fissato in 1 mg/kg).
I rifiuti per i quali si sospetti
una contaminazione o da un esame visivo o perchè non se ne conosce l’origine
sono sottoposti ad analisi ovvero respinti (comma 4). In assenza di specifiche
indicazioni nel Decreto, si ritiene che tali verifiche possano essere richieste
dal gestore della discarica (art. 3 D.M. 3 agosto 2005 ed art. 11 D.Lgs.
36/03).
Art. 6 - Discariche per
rifiuti non pericolosi
I rifiuti conferibili - fatto salvo
quanto previsto dal comma 1, lett. b - sono indicati nei commi 3 e 6 (nel testo
manca il comma 4) ed in particolare si richiama l’attenzione sui rifiuti
costituiti da fibre minerali artificiali (sono necessarie discariche con celle
appositamente ed esclusivamente dedicate) e sui materiali non pericolosi a base
di gesso (da non depositarsi in aree destinate a rifiuti non pericolosi
biodegradabili). Per tutti questi rifiuti è necessaria la caratterizzazione di
base di cui all’art. 2 del Decreto stesso.
Si evidenzia che le discariche per
rifiuti non pericolosi sono suddivise in tre sottocategorie:
-
discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o
biodegradabile;
-
discariche per rifiuti in gran parte organici;
-
discariche per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di
rifiuti organici o biodegradabili, che di rifiuti inorganici con recupero di
biogas.
Possono essere autorizzate dalle
autorità competenti anche monodiscariche per rifiuti non pericolosi derivanti
da operazioni di messa in sicurezza d’emergenza e da operazioni di bonifica,
qualora rispettino i parametri di cui alla tabella 1, allegato 1, D.M. 471/1999
per i siti commerciali ed industriali.
Allegato 2 - Rifiuti di
amianto o contenenti amianto
I rifiuti di amianto o contenenti
amianto possono essere conferiti in:
-
discarica per rifiuti pericolosi, dedicata o dotata di cella dedicata;
-
discarica per rifiuti non pericolosi.
I materiali edili in cemento-amianto
sono smaltiti in discariche per rifiuti non pericolosi a condizione che siano
dotate di cella monodedicata per rifiuti di cui al codice CER 17 06 05, senza
essere sottoposti a prova (art. 6, comma 6, lett. c).
Nel caso di altri materiali
contenenti amianto lo smaltimento in discarica per rifiuti non pericolosi,
sempre con cella monodedicata, potrà avvenire solo a condizione che il
materiale sia stato trattato ai sensi del D.M. 248/2004 e presenti valori
conformi alla Tabella 1 dell’Allegato 2.
Art. 8 - Discariche per
rifiuti pericolosi
Nelle discariche per rifiuti
pericolosi sono smaltiti i rifiuti che rispondono a tutti i requisiti stabiliti
dall’art. 8.
Art. 9 - Deposito sotterraneo
I rifiuti inerti, non pericolosi e
pericolosi possono essere smaltiti anche attraverso il collocamento in depositi
sotterranei, a condizione che non si tratti di rifiuti che possano subire
trasformazioni di tipo fisico, chimico o biologico dopo il deposito.
Art. 10 - Deroghe
Per alcune sostanze pericolose sono
ammessi valori limite di concentrazione più elevati rispetto a quelli previsti
in via ordinaria dagli articoli 5, 6, 8 e 9 per lo smaltimento nelle varie
categorie di discariche alle seguenti condizioni:
- deve essere effettuata una
valutazione di rischio che dimostri che non esistano pericoli per l’ambiente
circostante la discarica;
- l’autorità territorialmente
competente rilasci, caso per caso, un’apposita autorizzazione in relazione al
rifiuto specifico che deve essere conferito e alla singola discarica;
- i valori limite autorizzati non
superino più del triplo quelli specificati dal D.M. per la corrispondente
categoria di discarica.
Art. 2 e Allegato 1 -
Caratterizzazione di base
In via preliminare si ricorda che
per i rifiuti edili elencati nella Tabella 1 dell’art. 5 del D.M. 3 agosto 2005
nonchè per i materiali in cemento-amianto non sussiste obbligo di
caratterizzazione analitica (vedi quanto detto in precedenza per l’art. 5).
Ciò premesso, in via generale è
posto a carico del produttore l’obbligo di effettuare, prima del conferimento
in discarica o dopo l’ultimo trattamento, la “caratterizzazione di base” di
ciascuna tipologia di rifiuti che si intende smaltire.
Il produttore dovrà effettuare la
caratterizzazione in corrispondenza del primo conferimento e ripeterla ogni
volta che vi siano variazioni significative nei processi che danno origine al
rifiuto e comunque almeno una volta l’anno.
La caratterizzazione di base consiste nella determinazione delle
caratteristiche del rifiuto, realizzata con la raccolta di tutte le
informazioni necessarie per uno smaltimento finale in condizioni di sicurezza,
secondo i contenuti dei punti 2 e 3 dell’Allegato 1.