BONIFICHE SITI INQUINATI - OBBLIGO DI ISCRIZIONE
ALL’ALBO GESTORI RIFIUTI
(DM Ambiente 5/7/2005)
Con la pubblicazione del Decreto del
Ministero dell’ambiente 5 luglio 2005 (Gazzetta Ufficiale n. 217 del 17
settembre 2005) è divenuto operativo, per le imprese che svolgono attività di
bonifica di siti inquinati, l’obbligo dell’iscrizione alla categoria 9
dell’Albo gestori rifiuti, previsto a suo tempo dal Decreto del Ministero
dell’ambiente 406/1998.
Il Decreto 5 luglio 2005 contiene
infatti le disposizioni relative alle modalità ed agli importi delle garanzie
finanziarie che devono essere prestate dalle imprese a favore dello Stato a
norma dell’art. 14 del D.M. 406/1998, uniche indicazioni ancora mancanti per
attivare la categoria 9 dell’Albo gestori rifiuti, dopo l’emanazione delle
Delibere del Comitato nazionale dell’Albo n. 1 e 2 dell’11 maggio 2005 che
hanno, rispettivamente, integrato i requisiti tecnici per l’iscrizione di cui
alla Delibera 12 maggio 2001 prot. 005/CN/ALBO e fornito la modulistica necessaria.
Con l’entrata in vigore del Decreto
5 luglio 2005, pertanto, anche tutte le Delibere del Comitato sopra menzionate
hanno acquistato efficacia.
Ciò significa che, per poter operare
nel settore della bonifica dei siti inquinati, le imprese interessate dovranno
ottenere l’iscrizione all’Albo gestori rifiuti nel rispetto dei requisiti di
idoneità tecnica e capacità finanziaria di cui alle Delibere 12 maggio 2001 e
n.1 dell’11 maggio 2005.
L’iscrizione è subordinata alla
presentazione di una garanzia finanziaria (fideiussione bancaria o
assicurativa), con validità quinquennale, a favore dello Stato e stipulata
secondo lo schema dell’Allegato A del D.M. 5 luglio 2005 (artt. 1 e 2).
L’importo della fideiussione è
proporzionale alle classi di iscrizione in cui è suddivisa la categoria 9 e
quindi all’entità dei lavori di bonifica cantierabili (art. 3):
-
classe a): Euro 1.000.000 per lavori di bonifica cantierabili oltre Euro
7.746.853,49
-
classe b): Euro 500.000 per lavori di bonifica cantierabili fino Euro
7.746.853,49
-
classe c): Euro 250.000 per lavori di bonifica cantierabili fino Euro
1.549.370,70
-
classe d): Euro 90.000 per lavori di bonifica cantierabili fino Euro
413.165,52
-
classe e): Euro 30.000 per lavori di bonifica cantierabili fino Euro
51.645,69.
È previsto uno sconto del 70% su
tali importi per le imprese registrate EMAS (art. 4).
L’art. 5 del D.M. 5 luglio 2005
stabilisce che tutte le imprese che intendono effettuare attività di bonifica
dei siti inquinati sono tenute ad iscriversi all’Albo entro 60 giorni dalla
data di entrata in vigore del Decreto stesso e cioè dal 17 settembre 2005
giorno di pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.
Conseguentemente il termine di 60
giorni per l’iscrizione scadrà il 16 novembre 2005.
Si deve evidenziare che l’obbligo di
iscrizione entro il 16 novembre 2005 riguarda solo le imprese in attività alla
data di entrata in vigore del D.M. ossia al 17 settembre 2005, mentre quelle
che in futuro intenderanno intraprendere l’attività di bonifica potranno
presentare domanda in qualsiasi momento.
Per i lavori in corso al 17
settembre 2005, ai fini della prosecuzione dell’attività, sarà sufficiente la
presentazione della domanda di iscrizione all’Albo corredata dalla
documentazione espressamente indicata nelle ricordate Delibere del Comitato,
nonchè dalle garanzie finanziarie previste dal D.M. 5 luglio 2005.
Per le imprese che non intendono
iscriversi all’Albo la situazione va valutata con particolare cautela, in
quanto, formalmente, da tale data, sarebbero prive di uno dei requisiti che le
abilita ad eseguire le opere e cioè l’iscrizione alla categoria 9.
Al riguardo si ricorda comunque che l’art. 11, comma 1 delle
Disposizioni sulla legge in generale del Codice Civile, stabilisce che “la
legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo” e,
pertanto, si potrebbe ritenere che i lavori iniziati, ovvero i contratti
stipulati prima del 17 settembre 2005, possano essere portati a compimento
senza necessità di iscrizione alla categoria 9. È evidente, data la delicatezza
della situazione, nonchè i risvolti penali conseguenti alla violazione della
normativa in materia di rifiuti, che l’impresa dovrà attentamente valutare
l’opportunità o meno di ricorrere al principio sopra enunciato.