MARCATURA CE DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE
La Gazzetta Ufficiale n.178 del 2
agosto 2005 ha pubblicato il Decreto 12 luglio 2005 del Ministero per le
attività produttive contenente l’elenco riepilogativo delle norme armonizzate
ai sensi della direttiva 89/106 sui prodotti da costruzione (CPD). È un elenco
consistente, dato che sono ben 229 le norme citate, per le quali viene
espressamente indicata la data di entrata in vigore (ovvero il momento dal
quale è possibile, benché non obbligatorio, marcare CE i prodotti) e la data di
fine del periodo di coesistenza (ovvero la data oltre la quale le eventuali
disposizioni legislative nazionali in contrasto con la norma armonizzata non
hanno più validità).
Sono più di 30 le famiglie di
prodotto considerate. Quella con il maggior numero di norme di riferimento è
sicuramente quella sugli impianti antincendio, e relativi componenti, con 34
norme armonizzate. Si va dai componenti per sistemi a CO2 (serie UNI EN 12094),
ai sistemi per il controllo di fumo e calore (serie UNI EN 12101), ai
componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo d’acqua (serie UNI EN 12259),
fino ai sistemi di rivelazione e di segnalazione d’incendio (serie UNI EN 54),
senza dimenticare la serie UNI EN 671 su naspi e idranti. Un’altra famiglia numerosa
è quella sugli isolanti termici (15 norme armonizzate), nell’ambito della quale
sono contemplate tutte le principali tipologie di prodotto oggi presenti sul
mercato. Altrettante norme sono previste per gli elementi per murature, sia
prodotti veri e propri (serie UNI EN 771) sia elementi complementari (serie UNI
EN 845), per gli elementi per pavimentazioni (principalmente di calcestruzzo e
di pietra naturale) e per i prodotti per gli impianti di raccolta e smaltimento
delle acque di scarico (tubi, pozzetti, canalette).Sui geosintetici le norme
armonizzate sono 14 e sono articolate per destinazione d’uso (bacini, dighe,
canali, ferrovie, ecc.) e per funzione (barriera, controllo erosione, ecc.).
Sono invece 10 le norme armonizzate per i prodotti prefabbricati di
calcestruzzo (elementi nervati per solai, elementi strutturali lineari, lastre
alveolari, pali di fondazione, ecc.), per le canne fumarie, per i prodotti a
base di gesso e per i serramenti (porte e finestre) e relativi accessori. Da
segnalare infine il pacchetto sul vetro per edilizia (9 norme armonizzate), di
imminente entrata in vigore.
Per quanto concerne i termini di
entrata in vigore, delle 229 norme citate 178 sono già armonizzate e 109 sono
di riferimento obbligatorio per la marcatura CE dei prodotti considerati.
Nell’appendice ZA delle norme è previsto che il requisito relativo ad una
determinata caratteristica non è applicabile negli Stati Membri nei quali non
vi siano regolamenti per tale caratteristica. In questo caso, i fabbricanti che
immettono i propri prodotti sul mercato di questi Stati Membri non sono
obbligati a determinare né a dichiarare le prestazioni dei propri prodotti
relativamente a questa caratteristica, e può essere utilizzata l’opzione
“Nessuna prestazione determinata” (NPD) nelle informazioni che accompagnano il
marchio CE. A tale proposito sono attese a breve indicazioni dalle Autorità
competenti attraverso appositi decreti. Considerato che comunque il possibile
ricorso all’opzione NPD (No Performance Determined) è solo una facoltà cui non
si è obbligati a ricorrere; in assenza di indicazioni in tal senso andrebbero
ritenute applicabili, ai fini della marcatura CE, tutte le caratteristiche
essenziali di cui all’appendice ZA.
Il testo del decreto in parola è a disposizione presso gli uffici del
Collegio.