ACCERTAMENTI
ISPETTIVI IN MATERIA PREVIDENZIALE E ASSICURATIVA – CIRCOLARE INPS
N° 124/1998
La Direzione Generale dell'INPS con circolare n° 124 del 10 giugno
1998 ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di svolgimento
dell'accertamento ispettivo in materia previdenziale. Con la citata circolare
l'Istituto precisa che l'accertamento ispettivo deve concludersi con un verbale
sia nei casi di riscontrata irregolarità che nei casi di regolarità. Al fine di
dare certezza al datore di lavoro l'INPS dispone che è inoltre previsto il
divieto di accertamenti su situazioni precedenti l'eseguita ispezione tranne i
casi in cui ciò si renda necessario o per comportamenti omissivi del datore di
lavoro o per denuncia del lavoratore. Si pubblica qui di seguito il testo della
circolare in parola.
Inps
- Circolare 10 giugno 1998, n. 124
Oggetto: Attività ispettiva - Chiarimenti: legge 8 agosto 1995,
n. 335 - Articolo 3, comma 9 e legge 29 luglio 1996, n. 402 - Modalità
Il fenomeno del lavoro irregolare nelle diverse tipologie diffuse,
le cui dimensioni e caratteristiche, nonché le cause e le conseguenze
socio-economiche, sono oggetto di attenta analisi, per la sua incidenza, anche
nelle sedi istituzionali, richiedono da un lato una sempre maggiore
integrazione delle risorse umane e strumentali a disposizione dell'attività di
vigilanza, dall'altro lo sviluppo continuo della capacità di accertamento
accompagnato, senza intaccare ovviamente il rispetto delle norme, dalla flessibilità
adattativa delle modalità ispettive alle diverse situazioni, in coerenza con il
piano operativo formulato dalle strutture periferiche secondo le indicazioni
fornite da questa Direzione generale con il messaggio n. 14021 del 1° aprile
1998. A tale fine si osserva peraltro che si è venuta evidenziando nel tempo
una certa rigidità nella interpretazione della circolare n. 314 del 27 dicembre
1995 e della successiva n. 226 del 21 novembre 1996, non del tutto confacente
allo spirito essenziale delle leggi ivi illustrate e contrastante la esigenza
di affrontare, nell'azione di vigilanza, in modo evolutivo i macrofenomeni
sopra accennati, a cui invece si è ispirato il piano operativo. Si ritiene
quindi opportuno richiamare qui di seguito la normativa illustrata nelle
circolari sopra citate onde evitare interpretazioni non aderenti allo spirito e
alle finalità del sistema normativo e funzionale vigente.
1. In sostanza l'art. 3, comma 20 della legge 8 agosto 1995 n. 335 –
che testualmente recita “gli accertamenti ispettivi in materia previdenziale ed
assicurativa esperiti nei confronti dei datori di lavoro debbono risultare da
appositi verbali, da notificare anche nei casi di constatata regolarità” – ha
inteso formalizzare con il verbale le constatazioni conclusive oggetto
dell'accertamento ispettivo, sia per i casi di riscontrate irregolarità, che
nei casi di riscontrata regolarità nella materia oggetto dell'ispezione. Ciò ai
fini di certezza nei confronti del datore di lavoro, in ordine al momento
dell'ispezione, all'oggetto dell'accertamento nonché delle risultanze di
questo. Si tenga in proposito coerentemente presente, secondo quanto pur
precisato al punto 5) primo capoverso della citata circolare 314/1995, che il
verbale con esito di regolarità non può sostituire la certificazione di
correttezza e/o regolarità contributiva necessaria per la partecipazione a gare
di appalto e la liquidazione dei conti finali.
2. La successiva legge 29 luglio 1996 n. 402 (art. 3, comma 3),
all'art. 3, comma 20 della legge 335/1995 ha testualmente aggiunto “Nei casi di
attestata regolarità ovvero di regolarizzazione conseguente all'accertamento
ispettivo eseguito, gli adempimenti amministrativi e contributivi relativi ai
periodi di paga anteriori alla data dell'accertamento ispettivo stesso non
possono essere oggetto di contestazioni in successive verifiche ispettive,
salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari del datore di
lavoro o conseguenti a denunce del lavoratore”.
La norma, nell'evidente intento di favorire la certezza e
contestualmente evitare sovrapposizioni e difformità interpretative fa
riferimento all'accertamento ispettivo “eseguito”, precisando che accertamenti
successivi non possono dar luogo a contestazioni, ovviamente in eadem
materia, e comunque esclude dal dettato normativo le contestazioni determinate
da comportamenti omissivi o irregolari del datore di lavoro, ovvero conseguenti
a denunce del lavoratore.
3. La complessiva formulazione della norma non elude, infatti, né lo
potrebbe, il principio di obbligatorietà e di indisponibilità
dell'assicurazione previdenziale che presiede la materia, né d'altro canto
intacca la potestà di autotutela della pubblica amministrazione, ma si propone
di conferire, per quanto possibile nel contesto normativo vigente, certezza al
datore di lavoro sugli adempimenti amministrativi e contributivi oggetto degli
accertamenti ispettivi per i periodi precedenti l'accertamento stesso,
richiamando tutti gli elementi di trasparenza dell'accertamento, ivi compresi,
nella elencazione a verbale, i documenti esaminati, in modo tale che, anche per
gli effetti sanzionatori, non si abbiano a determinare direttive implice,
soggette a interventi successivi e difformi anche da parte di funzionari
ispettivi di diversa appartenenza. In sostanza l'effetto inibitorio della
normativa in questione per i periodi precedenti l'accertamento ispettivo si
produce nell'ambito delle situazioni sottoposte all'accertamento stesso, e come
chiaramente illustrato nella stessa circolare 226/1996, non opera per le
situazioni determinate da comportamenti omissivi o irregolari del datore di
lavoro e ovviamente, in caso di denuncia del lavoratore.
È importante sottolineare che la norma prosegue limitando la
responsabilità patrimoniale dei funzionari preposti all'accertamento ai soli
casi di dolo o colpa grave, per cui la illustrazione si richiama in toto
il punto 6) della sopracitata circolare. Dalla contestualità delle disposizioni
richiamate si evince la preclusione, salvo il caso di comportamenti omissivi o
irregolari, a contestazioni successive e difformi nei soli casi di attestata
regolarità a carattere generale ovvero nelle situazioni specificamente
verificate, coerentemente con le esigenze di certezza e di trasparenza già
delineate nella formulazione della precedente legge 8 agosto 1995 n. 335, art.
3, comma 9.
La delimitazione dell'ambito di responsabilità patrimoniale dei
funzionari di vigilanza si inserisce infatti a sostegno della connessione tra
l'attestato di regolarità e l'oggetto e l'ambito dell'accertamento.
È di tutta evidenza che qualora il programma ispettivo, da
formulare in coerenza con le linee programmatiche di cui al messaggio n. 14021
del 1° gennaio 1998, preveda ispezioni mirate alla individuazione del lavoro
nero, la cui presenza è da ricercare maggiormente in determinati o
individuabili settori merceologici o alle verifiche delle attività stagionali e
periodiche, ovvero abbia finalità specifiche, non favorisce per sua natura
ispezioni a carattere completo. Dalla presenza di programmi ispettivi del tipo
esemplificato discende implicitamente il carattere limitato del mandato
ispettivo, per la natura stessa del tipo di programma, che risulterà anche
collegato al tempo di durata dell'ispezione e all'occorrente rapidità. Sarà in
ogni caso fondamentale che risulti dal verbale ispettivo rilasciato quanto
oggetto dell'accertamento limitato.
Non va peraltro sottaciuto che, qualora nel corso dell'attività
ispettiva programmata si evidenzino situazioni di più ampia irregolarità, il
funzionario di vigilanza potrà autonomamente e responsabilmente valutare una
formula di riserva, nel contesto del verbale, di ulteriori accertamenti
necessari ovvero, preavvertendo l'ufficio preposto alla programmazione
ispettiva, la prosecuzione dell'ispezione sul piano generale, con gli effetti
successivi di ampliamento dell'ambito di preclusione, salve sempre, lo si
ripete, le situazioni derivanti da comportamenti omissivi ed evasivi del datore
di lavoro ovvero da denunce dei lavoratori.
4. Circa la individuazione dei comportamenti omissivi o irregolari,
nel mentre si richiama il punto 4 della circolare 226/1996, si sottolinea
l'evidenza del carattere necessariamente non esaustivo dei comportamenti
omissivi e/o irregolari ivi descritti, per la natura stessa dei fenomeni che si
vanno evidenziando, cui fanno riscontro comportamenti adattativi e mutevoli,
non suscettibili di indicazioni tassative e rimessi alla attenta valutazione e
consapevolezza del funzionario di vigilanza e degli Uffici. Si richiama altresì
la ulteriore situazione non preclusiva derivante dalla circostanza nella quale
l'azienda non proceda alla regolarizzazione e si rendano pertanto necessari
ulteriori accertamenti, talora resi necessari dalla presenza di ricorsi
amministrativi o giudiziari.
Dalla complessiva disamina di cui sopra scaturisce di certo una
indicazione ad evitare sovrapposizioni di azioni ispettive, nel rispetto delle norme in argomento e
coltivando fondamentalmente le integrazioni delle diverse risorse ispettive,
con collegamento nei programmi e nelle azioni ispettive, ma altresì rifuggendo
distorsioni interpretative, non armonizzate all'ampio spettro dei fenomeni
evasivi ed elusivi e all'esigenza di verifiche su una ampia platea di
contribuenti.
5. Quanto alla metodologia delle indagini, su cui ampiamente si è
soffermata la circolare n. 314 del 27 dicembre 1995, nei punti 2 e 3, va detto
che la stessa può ritenersi un vademecum indicativo nelle diverse
situazioni sopra richiamate ma non può considerarsi né esaustivo né vincolante
considerata la evoluzione sia della modulistica ivi richiamata, sia del
continuo incremento delle Banche dati disponibili, nonché delle diverse riforme
in corso, quali ad esempio quella fiscale e quella organizzatoria della
pubblica funzione. Lo sviluppo progressivo della funzione formativa consentirà
di aggiornare costantemente, di adeguare e di affinare le modalità accertative
della vigilanza, tenendo anche conto del processo di omogeneizzazione delle
regole, cui deve di necessità corrispondere una adattabilità culturale nei
metodi che eviti elencazioni tassative e perentorie.