IN APPALTI PUBBLICI GLI INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO SI PRESCRIVONO DOPO 10 ANNI

(Cassazione Civile, sez. II, 1 luglio 2005, n. 14080)

 

La prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948, n. 4, cod. civ. per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi si riferi¬sce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratte¬rizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo.

Ne consegue che l’obbligazione relativa agli interessi per potere essere assoggettata alla disposizione deve rivestire il connotato della periodicità.

La disposizione non è per¬tanto applicabile, in difetto del richiamato requisito della periodicità della loro decenza,  agli interessi moratori di fonte legale dovuti a causa del ritardo nel pagamento degli interessi per ritardato pagamento in appalti pubblici.