IN APPALTI PUBBLICI GLI INTERESSI PER RITARDATO
PAGAMENTO SI PRESCRIVONO DOPO 10 ANNI
(Cassazione Civile, sez. II,
1 luglio 2005, n. 14080)
La prescrizione quinquennale
prevista dall’art. 2948, n. 4, cod. civ. per tutto ciò che deve pagarsi
periodicamente ad anno o in termini più brevi si riferi¬sce alle obbligazioni
periodiche e di durata, caratte¬rizzate dal fatto che la prestazione è
suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo.
Ne consegue che l’obbligazione
relativa agli interessi per potere essere assoggettata alla disposizione deve
rivestire il connotato della periodicità.
La disposizione non è per¬tanto applicabile, in difetto del richiamato
requisito della periodicità della loro decenza,
agli interessi moratori di fonte legale dovuti a causa del ritardo nel
pagamento degli interessi per ritardato pagamento in appalti pubblici.