ICI - IMMOBILI PRIVI DI RENDITA CATASTALE -
DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
(Cass. Trib. Sentenza 16/8/05, n.
16916)
La normativa che disciplina la
determinazione della base imponibile ICI, per i fabbricati classificabili nel
gruppo catastale D, prevede che la stessa sia costituita dal valore riportato
nelle scritture contabili, a condizione che il fabbricato stesso risulti
distintamente contabilizzato, dovendosi altrimenti applicare il criterio
fondato sul valore dei fabbricati similari, già iscritti in catasto con
attribuzione di rendita definitiva.
La Cassazione ha affermato che
l’illegittima liquidazione dell’imposta ICI, conseguente all’applicazione di un
criterio di determinazione della base imponibile diverso da quello prescritto
dalla legge, può essere fatta valere dal contribuente in sede di ricorso
avverso l’avviso di liquidazione, ancorché indotta da un precedente errore
commesso dallo stesso contribuente, in sede di dichiarazione.
Negare al contribuente la
possibilità di ottenere l’applicazione dell’imposta negli esatti termini
previsti dal legislatore come conseguenza ineludibile di un errore inizialmente
commesso, contrasta non solo con il principio della capacità contributiva, ma
anche con l’ampia giurisprudenza di legittimità in tema di ammissibilità di
correzione e ritrattazione della dichiarazione dei redditi che risulti per
qualsiasi motivo frutto di un errore del dichiarante.
I criteri di
determinazione della base imponibile
Per gli immobili non iscritti in
catasto, così come per gli immobili che risultano comunque privi di rendita
catastale, il criterio generale di determinazione della base imponibile ai fini
ICI (moltiplicazione della rendita catastale per un coefficiente che varia a
seconda della categoria cui l’immobile appartiene, a norma dell’art. 5, comma
2) non può operare, e si applicano pertanto due criteri sussidiari:
- uno è il c.d. criterio contabile,
specifico e particolare per i fabbricati classificabili nella categoria D,
interamente posseduti da imprese e “distintamente contabilizzati” nelle
scritture delle medesime fissato dall’art. art. 5, comma 3;
- l’altro è il criterio della
rendita similare, applicabile sempre e comunque ai fabbricati privi di rendita
catastale (art. 5, comma IV).
Per la Corte di Cassazione quest’ultimo criterio ha indubbiamente
portata generale, ed è quindi applicabile anche ai fabbricati di categoria D:
basti considerare come, seguendo l’opposta tesi (che vorrebbe per gli immobili
in questione, sin dall’origine privi di rendita catastale, necessariamente
applicabile il criterio contabile) non si comprenderebbe come sarebbe da
tassarsi, ai fini ICI, il cespite posseduto dall’impresa e, in ipotesi,
illegittimamente non riportato nelle scritture contabili, quanto meno in
maniera autonoma.