SICUREZZA
SUL LAVORO-D.LGS. 187/2005 - RISCHI DERIVANTI DA VIBRAZIONI
Sulla
Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2005, n. 22 è pubblicato il Decreto
Legislativo 19 agosto 2005, n. 187 “Attuazione della Direttiva 2002/44/CE sulle
prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei
lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni”.
L’entrata in
vigore delle norme è fissata al 1° gennaio 2006.
Il
provvedimento, vista la materia trattata, interessa tutte le attività
produttive e le imprese di costruzioni in particolare in quanto utilizzatrici
di attrezzature che possono provocare vibrazioni interessanti il sistema
mano-braccio (utensili manuali a motore, etc.) e l’intero corpo (macchine
operatrici con conduttore a bordo, mezzi di trasporto, etc.).
Quanto ai
contenuti del decreto legislativo, premesso che il testo rispecchia quasi alla
lettera i contenuti della direttiva 2003/44/CE che esso recepisce, segnaliamo
quanto segue:
Campo di
applicazione, definizioni, valori limite di esposizione e valori di azione
(Artt. 1, 2 e 3)
Come già
accennato la norma fissa le misure di prevenzione contro i rischi indotti dalle
vibrazioni che possono coinvolgere il sistema mano-braccio e l’intero corpo del
lavoratore.
Per le
vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio è fissato un valore di azione
giornaliero (base 8 ore) pari a 2,5 m/sec2, al di sotto del quale si può
ipotizzare l’assenza di rischi, e un valore limite di esposizione pari a 5
m/sec2, che non deve mai essere superato.
Per le
vibrazioni trasmesse al corpo intero il valore d’azione è fissato in 0,5 m/sec2
e quello di esposizione in 1,15 m/sec2.
Valutazione
dei rischi (art.4)
In
attuazione di quanto previsto dall’art.4 del D.Lgs n.626/94, è fatto obbligo ai
datori di lavoro di valutare il livello di vibrazioni meccaniche a cui sono
esposti i lavoratori e gli esiti di tale valutazione vanno riportati sul
documento di valutazione dei rischi previsto dallo stesso art.4 del D.lgs
n.626/94.
Nella
sostanza, per il rischio da vibrazioni si prevede un procedimento analogo a
quello attualmente vigente per il rischio rumore.
La
valutazione può essere effettuata sia sulla base delle informazioni disponibili
sulle banche dati predisposte dall’ISPESL, dalle Regioni o dal CNR che sulla
base delle informazioni fornite dai produttori o dai fornitori delle macchine
che producono vibrazioni. Le modalità di utilizzo di tali informazioni verranno
fornite in tempo utile assieme alle indicazioni operative per dare pratica
applicazione alle norme e di cui si è già fatto cenno.
Ove non
siano disponibili le informazioni di cui sopra la valutazione dovrà avvenire
mediante apposite misure dei livelli di vibrazione; è noto che tali misure
richiedono l’impiego di particolari attrezzature assai poco diffuse e di
metodologie assai complesse.
Misure di
prevenzione e protezione (art.5)
L’articolo
prescrive che in nessun caso vengano superati i valori limite di esposizione e,
ove siano superati i valori di azione, si prescrive l’elaborazione e l’adozione
da parte del datore di lavoro di un programma volto a ridurre l’esposizione
alle vibrazioni considerando in particolare:
- l’adozione
di altri metodi di lavoro;
- la scelta
di attrezzature che producano il minor livello di vibrazioni;
- la
fornitura di attrezzature accessorie che riducano le vibrazioni;
- adeguata
manutenzione;
-
progettazione e organizzazione dei posti di lavoro;
-
informazione e formazione dei lavoratori;
-
limitazione dell’esposizione, organizzazione degli orari di lavoro con adeguati
periodi di riposo;
- fornitura
di indumenti per la protezione dal freddo e dall’umidità (in quanto tali
fattori possono esaltare i danni da vibrazioni)
Informazione
e formazione dei lavoratori, sorveglianza sanitaria, cartelle sanitarie e di
rischio (artt.6,7 e 8)
Vengono
indicati i contenuti della informazione e formazione a cui hanno diritto tutti
i lavoratori, si stabilisce l’obbligo di sorveglianza sanitaria per i
lavoratori esposti a livelli di vibrazione superiori al livello di azione e si
prevede, per tali lavoratori, la tenuta della cartella sanitaria e di rischio.
Deroghe,
adeguamenti normativi e clausola di cedevolezza (artt.9, 10 e 11)
Tali
articoli non richiedono particolari commenti .
Sanzioni (art.12)
Sono
previste sanzioni per la mancata documentazione della valutazione e per il
mancato aggiornamento della stessa.
Inoltre, in
sede di approvazione definitiva del provvedimento è stata prevista specifica
sanzione in caso di mancata elaborazione e applicazione del programma previsto
in caso di superamento dei valori di azione.
Entrata in
vigore e abrogazioni (art.13)
Particolari
difficoltà presenta l’interpretazione del secondo comma dell’articolo che
prevede, per le attrezzature messe a disposizione dei lavoratori prima del 6
luglio 2007 e che non permettono il rispetto del valore limite di esposizione
(5 m/sec2 per vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio e 1,15 m/sec2 per
vibrazioni trasmesse all’intero corpo), la possibilità di utilizzo di tali
attrezzature fino al 6 luglio 2010.
Tale
possibilità di utilizzo è prevista peraltro ‘‘tenuto conto del progresso
tecnico e delle misure organizzative messe in atto”: ove tra tali misure
organizzative fossero ricomprese la sostituzione delle attrezzature o la
riduzione indiscriminata dei tempi di esposizione, è evidente come la norma
relativa alle attrezzature messe di disposizione prima del 6 luglio 2007
perderebbe di significato pratico e
provocherebbe gravissime difficoltà alle imprese in quanto pochissime delle
attrezzature attualmente in uso rispettano i requisiti richiesti dalla nuove
norme (a meno di utilizzi incompatibili con le esigenze lavorative).
Su tali
aspetti di interpretazione della norma nè il parlamento (tramite le Commissioni
che hanno espresso i pareri sullo schema di decreto legislativo), nè il Governo
hanno voluto, nonostante le pressanti richieste del mondo industriale, dare
chiarimenti normativi: è impegno di ANCE e Confindustria ottenere tali
chiarimenti prima della pratica entrata in vigore degli obblighi sottesi dal
D.Lgs in esame e dell’esito di tali azioni verrà data tempestiva notizia.
Resta inteso
comunque che, fin da ora, le imprese dovranno prestare particolare
attenzione nell’acquisto di nuove attrezzature verificando preventivamente
presso i costruttori o i fornitori:
- la compatibilità
delle attrezzature con le nuove disposizioni;
- la fornitura,
da parte dei rivenditori, di tutte le indicazioni che consentano, in relazione
alla singola attrezzatura, l’agevole valutazione del rischio.