SANZIONI
AMMINISTRATIVE- LEGGE 689/91- OPPOSIZIONE A ORDINANZA INGIUNZIONE- LETTERA
MINISTERO DEL LAVORO
Il Ministero
del Lavoro - Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, traendo spunto
dall’ultimo pronunciamento della Corte di Cassazione - sentenza n. 6148 del 2
marzo 2005 - con lettera circolare dello
scorso 20 giugno 2005 prot. 896 ha fornito le opportune istruzioni operative a
cui dovranno attenersi gli Uffici Affari Legali e Contenzioso delle Direzioni regionali
e Provinciali del Lavoro nei giudizi di opposizione avverso le ordinanze
ingiunzioni ai sensi della legge n. 689/81.
Com’è noto,
la disputa riguarda quei settori in cui la legge non prescrive un termine
specifico per l’emissione dell’ordinanza - ingiunzione, che segue alla
irrogazione di sanzioni amministrative applicate in conseguenza di accertamenti
ispettivi.
La Pubblica
Amministrazione ha in proposito da sempre sostenuto che, in assenza di una
espressa previsione normativa, il termine da prendere in considerazione è
quello fissato dall’articolo 29 della citata legge n. 689/81, termine di
prescrizione quinquennale disposto per la riscossione delle somme dovute a
titolo di sanzione. Mentre la giurisprudenza, dapprima di merito e poi di
legittimità, ha in un primo tempo ritenuto che, a seguito dell’entrata in
vigore della legge n. 241/90, normativa di portata generale, il termine di
riferimento dovesse essere quello di cui all’art. 2 della suddetta legge e che
dovesse decorrere, per ciascuna fase della procedura sanzionatoria, dall’esaurimento
di quella precedente.
Successivamente,
si è consolidato l’orientamento opposto in forza del quale nel procedimento di
emissione delle ordinanze - ingiunzione ex art. 18, legge n. 689/81, legge
speciale rispetto alla generalità dei principi contenuti nella legge in materia
di trasparenza amministrativa, è da ritenere inapplicabile il termine di giorni
trenta (ora novanta, salvo diversa previsione regolamentare, ex art. 3, legge
n. 80/05) previsto dall’art. 2 della legge n. 241/90.
Ed in vero,
la peculiarità del procedimento contenzioso di cui alla legge n. 689, avviato
in forza di una specifica azione punitiva dell’autorità pubblica e
caratterizzato, quindi, da un preciso oggetto ed una dettagliata articolazione
in più fasi, nonchè della possibilità data al trasgressore di proporre nei
termini di legge le proprie difese, giustifica la mancata previsione di un
predeterminato termine per decidere senza che per ciò si debba fare
necessariamente ricorso a diverse disposizioni
di carattere generale.
Alla luce di
quanto sopra, il Ministero del Lavoro ha indicato ai propri Uffici periferici
la linea difensiva da seguire in caso di opposizione ad ordinanza - ingiunzione
fondata sul mancato rispetto del termine generale previsto per la conclusione
dei procedimenti amministrativi di cui al richiamato art. 2, della legge n.
241/90, giacchè non è a tale termine che occorrerà fare riferimento, bensì al
termine di prescrizione quinquennale stabilito dall’art. 28 della legge n.
689/81. tale termine, come da giurisprudenza consolidata, decorrerà dalla
commissione dell’illecito ovvero, in caso di illecito permanente, dalla
cessazione della permanenza.
Come ha più
volte osservato la Suprema Corte, le disposizioni di cui al citato art. 2 sono
difficilmente adattabili al procedimento che si conclude con l’emanazione
dell’ordinanza - ingiunzione.
La legge n.
689/81, infatti, prevede che se non vi è la contestazione immediata la notifica
della violazione debba effettuarsi nel termine di novanta giorni (art. 14).
Entro trenta
giorni dalla contestazione, ovvero dalla notifica della violazione, gli
interessati possono far pervenire scritti difensivi (art. 18). Pertanto,
sostengono i Giudici di legittimità, ‘‘se il procedimento ha inizio con la
contestazione della violazione, è esclusa in radice la possibilità che esso si
concluda nei trenta giorni successivi, come prescrive la disposizione del 1990,
giacchè è la stessa legge n. 689/81 che pone dei termini intermedi più ampi a
garanzia dell’autore della violazione”.
Non appare,
inoltre, condivisibile ‘‘la tesi secondo cui i trenta giorni di cui alla legge
n. 241/90 dovrebbero farsi decorrere dal
momento in cui pervengono gli scritti difensivi, ovvero dal giorno in cui
l’interessato viene sentito, di talchè, preso atto delle difese, l’amministrazione
avrebbe il termine di trenta giorni per
effettuare l’ordinanza - ingiunzione.
Una simile
ricostruzione sarebbe, infatti, del tutto arbitraria, in quanto l’art.2 della
citata legge del 1990 prescrive che il termine di trenta giorni decorra (non
trattandosi di procedura che consegua ad
una istanza) da una data precisa, ossia dall’inizio d’ufficio del procedimento.
La
Cassazione ha, in buona sostanza, evidenziato che l’art. 18, della legge n.
689/81 prevede che l’ordinanza - ingiunzione seguente al mancato pagamento
della sanzione in misura ridotta, deve
essere notificata nelle forme di cui all’ art. 14 della stessa legge, ma non
anche nel termine di 90 giorni dall’accertamento previsto per la notificazione
degli estremi delle violazioni accertate e, attesa la natura del procedimento
e della fase in questione (decisoria),
ad essa non potrà applicarsi un termine che la legge n. 241/90 prescrive come
decorrente dall’inizio dello stesso. Ovviamente tali considerazioni devono oggi
essere lette tenendo conto delle modifiche apportate al più volte citato art.
2, della legge n. 241/90, dall’art. 3, comma 6 - bis, del D.L. 14 marzo 2005,
n. 35, coordinato con la legge di conversione 14 maggio 2005, n. 90.
Pertanto, conformemente
all’orientamento assunto dalla giurisprudenza prevalente, la Pubblica Amministrazione potrà procedere
all’emanazione dell’ordinanza - ingiunzione nel termine quinquennale di cui al
richiamato art. 28 della Legge n. 689/81, ancorchè detta norma faccia
riferimento al termine per riscuotere le somme dovute per le violazioni
accertate.