CITTADINI STRANIERI EXTRACOMUNITARI – INGRESSO IN ITALIA PER MOTIVI DI LAVORO – CIRCOLARI MIN. LAVORO

N° 39/98 E 66/98

 

In calce sono pubblicate le circolari 39/98 e 66/98 con le quali la Direzione generale per l'impiego del Ministero del Lavoro ha diramato le prime disposizioni applicative della legge 6 marzo 1998 n° 40 recante “Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”.

Con la circolare n. 39/98, il Ministero del Lavoro ha chiarito che, in attesa dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di determinazione annuale delle quote massime di ingresso per lavoro subordinato e autonomo, nell'ambito del documento programmatico triennale relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato previsto dall'art. 3 della richiamata legge n. 40/1998, le Direzioni Provinciali del Lavoro rilasceranno le autorizzazioni al lavoro, previste dall'art. 8 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, a tempo determinato (anche stagionale) e a tempo indeterminato sulla base della programmazione dei flussi di ingresso migratori fissata per l'anno 1998 con decreto del Ministero degli Affari esteri 24 dicembre 1997. Le autorizzazioni stesse, inoltre, saranno rilasciate dalle Direzioni provinciali del Lavoro senza procedere agli accertamenti di indisponibilità dei lavoratori italiani e comunitari in possesso delle qualifiche professionali per le quali è richiesta l'autorizzazione al lavoro. L'autorizzazione in parola ha durata biennale, e ha validità per le sole mansioni per le quali è stata richiesta l'assunzione.

Con la medesima circolare il Ministero riconosce la possibilità, con riferimento al primo semestre dell'anno in corso, e alle richieste di assunzione per lavoro stagionale presentate dalle aziende nelle Regioni del Nord e del Centro Italia, che le autorizzazioni al lavoro siano rilasciate immediatamente, ai datori di lavoro richiedenti, nei limiti dei contingenti indicati nel prospetto allegato alla circolare. I datori di lavoro, unitamente alla comunicazione dell'assunzione, devono presentare alla Direzione Provinciale del Lavoro un'autocerti- ficazione riguardante gli adempimenti previdenziali e assicurativi, e l'adozione delle condizioni contrattuali stabilite negli accordi collettivi nazionali.

Per quanto riguarda i cittadini extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno per motivi umanitari, è previsto che gli stessi possano accedere al lavoro cui aspirano, o richiedere l'iscrizione nelle liste di collocamento, secondo quanto previsto dall'art. 4 del citato decreto ministeriale 24 dicembre 1997. Ai sensi di questo provvedimento i Ministeri dell'Interno e del Lavoro possono stabilire, in via amministrativa, che i permessi di soggiorno già concessi per motivi umanitari vengano utilizzati per motivi di lavoro, qualora sussistano esigenze eccezionali ed attuali di ulteriore protezione degli stranieri, ovvero qualora questi siano impossibilitati a rimpatriare per motivi di riconosciuta gravità.

Disposizioni particolari sono, infine, previste con riguardo ai lavoratori albanesi e al lavoro domestico, per le quali si rinvia alla lettura della circolare.

Con la circolare n. 66/1998, il Ministero del lavoro ha confermato le modalità di rilascio dell'autorizzazione al lavoro a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero, ai sensi dell'art. 20 della legge, già indicate nella circolare n. 39/1998.

Ha fornito, inoltre, precisazioni in merito al rilascio di permessi di soggiorno per motivi familiari. Al riguardo, il Ministero ha precisato che il diritto a mantenere o riacquistare l'unità familiare, riconosciuto dall'art. 26 della legge n. 40/1998, consente ai familiare del lavoratore extracomunitario, qualora sussistano i requisiti per il ricongiungimento familiare previsti dall'art. 27 della predetta legge, di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari. Vengono, quindi, meno le limitazioni all'iscrizione nelle liste di collocamento contenute nell'art. 4, commi 2 e 3 della legge n. 943/1986. Tali disposizioni prevedevano che il coniuge ed i figli a carico non coniugati ricongiunti al lavoratore extracomunitario potessero ottenere l'iscrizione alle liste di collocamento solo decorso un anno di regolare soggiorno dall'ingresso in Italia, e che i genitori a carico potessero soggiornare nello Stato purché non a scopo di lavoro.

Il Ministero del Lavoro ha precisato, infine, in materia di svolgimento di attività lavorative da parte di studenti extracomunitari, che, a seguito dell'abrogazione dell'art. 9 della legge n. 39/1990, disposto dall'art. 46 della legge n. 40/1998, è tornata in vigore la norma contenuta nell'art. 6, comma 3, della legge n. 943/1986, ai sensi del quale gli studenti stessi possono richiedere l'autorizzazione a prestare attività lavorativa a tempo determinato, durante i loro studi, per un tempo non superiore alle 500 ore annuali.

La circolare n. 66/1998 ha carattere transitorio, in attesa dell'adozione del regolamento di attuazione previsto dalla stessa legge n. 40/1998, e del Testo unico delle disposizioni concernenti gli stranieri.

Ministero del Lavoro

Circolare 20 marzo 1998, n. 39

 

Oggetto: Autorizzazione al lavoro – Disposizioni relative all'accertamento di indisponibilità ex articolo 8 della legge 934/1986, al lavoro stagionale, agli stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari e al lavoro domestico. Decreto del ministro degli Affari esteri del 24 dicembre 1997 di programmazione dei flussi migratori per l'anno 1998

 

Come è noto, la nuova normativa sull'immigrazione e sulla condizione dello straniero – recentemente approvata dal Parlamento e pubblicata nel supplemento n. 40/L alla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 1998 – disciplina, fra l'altro, l'ingresso ed il soggiorno in Italia per motivi di lavoro dei cittadini non appartenenti all'Unione Europea, delineando una specifica regolamentazione per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro subordinato sia a tempo indeterminato che a tempo determinato nonché a carattere stagionale, nel quadro complessivo che presuppone appropriate verifiche di compatibilità del numero di accessi con le potenzialità di inserimento nel mercato del lavoro nell'ambito di una politica migratoria di ampia portata (triennale).

In attesa dell'adozione, ai sensi della nuova normativa, dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di determinazione annuale delle quote massime di ingresso per lavoro subordinato (ed autonomo) in conformità al documento programmatico predetto e tenuto conto della programmazione dei flussi migratori per l'anno 1998 di cui al decreto indicato in oggetto, le Direzioni provinciali in indirizzo procederanno al rilascio delle autorizzazioni al lavoro ex art. 8 della legge 934/1986 a tempo determinato anche stagionale, e a tempo indeterminato, con esclusione degli accertamenti di indisponibilità della manodopera locale per la stessa qualifica, finora posti in essere caso per caso.

 

Lavoro stagionale

Per le pressanti esigenze del lavoro stagionale e tenuto conto delle specifiche necessità manifestate dalle Direzioni regionali del lavoro ai fini dell'ingresso in Italia e dell'impiego di manodopera extracomunitaria a tempo determinato nell'anno in corso, potranno essere rilasciate immediatamente e direttamente ai datori di lavoro richiedenti nel primo semestre c.a. per le Regioni del Nord e del Centro Italia, le autorizzazioni al lavoro nei limiti indicati nel prospetto allegato.

Per le altre Regioni si provvederà successivamente.

Si ricorda, per l'emanazione delle predette autorizzazioni al lavoro, l'osservanza delle disposizioni in materia alloggiativa sinora applicate.

Inoltre, nelle more dell'adozione del previsto regolamento di attuazione alla nuova normativa, le Direzioni provinciali in indirizzo dovranno qcquisire, contestualmente alla comunicazione dell'assunzione, una dichiarazione effettuata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, riguardante gli adempimenti relativi agli oneri previdenziali ed assicurativi stabiliti dalla legge nonché la adozione delle condizioni normative e salariali previste dai contratti collettivi nazionali applicabili.

Nell'ambito delle suddette quantificazioni, sarà compito delle Direzioni provinciali del lavoro competenti sottoporre ai datori di lavoro interessati localmente le liste relative alla disponibilità degli aspiranti lavoratori stagionali cittadini albanesi, che perverranno a codeste Direzioni per il tramite dello scrivente servizio allo scopo di consentire l'immediata divulgazione delle medesime in sede locale.

 

Stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari

Per quanto riguarda i cittadini stranieri non comunitari soggiornanti in Italia per motivi umanitari, si segnala che gli stessi potranno accedere al lavoro cui aspirano oppure richiedere l'iscrizione nella lista del collocamento ai sensi dell'art. 4 del decreto di programmazione dei flussi per il 1998.

 

Lavoro domestico

Per le esigenze riguardanti l'impiego di cittadini non comunitari nel settore del lavoro domestico, possono essere rilasciate, nel primo semestre c.a., al massimo n. 2000 autorizzazioni al lavoro – senza accertamento di indisponibilità – complessivamente per le attività a tempo determinato e a tempo indeterminato.

Infine, ritenendo necessario avere tempestiva e continua conoscenza dell'andamento del fenomeno in considerazione, codeste Direzioni provinciali del lavoro attiveranno il monitoraggio delle autorizzazioni concesse nell'ambito del massimo consentito di cui sopra per il primo semestre c.a., trasmettendo via fax al n. 06/46832651 - 4817451 i dati mensili relativi, fermo restando l'invio delle relazioni trimestrali sui modelli AUT/1ST e AUT/2ST delle autorizzazioni rilasciate.

Si rimane in attesa di un cenno di ricezione e di adempimento.

Limiti massimi consentiti per il rilascio

delle autorizzazioni al lavoro per regione

 

1° semestre 1998

                Regione                 Unità

                Lombardia                               200

                Trento                                    2.000

                Bolzano                 4.000

                Veneto                   2.100

                Friuli Venezia Giulia               300

                Liguria                                      200

                Emilia Romagna    700

                Toscana                                   200

                Umbria                     200

                Marche                      100

                Lazio                                         200

                Totale parziale       10.200

 

 

Circolare 8 maggio 1998, n. 66

 

Oggetto: Legge 6 marzo 1998, n. 40: “Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”. Prime disposizioni applicative.

 

Come è noto, sul supplemento ordinario n. 40/L alla G.U. del 12 marzo 1998 è stata pubblicata la legge 6 marzo 1998 n. 40 che detta norme sull'immigrazione e la condizione dello straniero subordinando l'applicazione di alcune disposizioni all'emanazione del regolamento di attuazione.

In relazione a quanto sopra, mentre si fa riserva di impartire le opportune direttive non appena verrà emanato il regolamento suddetto, si dettano nel frattempo i primi criteri di applicazione per le disposizioni immediatamente operative al fine di assicurare la più puntuale e tempestiva esecutività della normativa predetta.

Innanzitutto, per quanto riguarda le disposizioni contenute nell'art. 20 si ritiene opportuno precisare che il rilascio dell'autorizzazione al lavoro dovrà avvenire secondo le modalità indicate con circolare 39/1998.

Si rende, inoltre, noto che in base al diritto all'unità familiare riconosciuto in via generale dall'art. 26, è consentito allo straniero, purché sussistano i requisiti previsti per il ricongiungimento familiare (art. 27), il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari che dà diritto all'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, all'iscrizione alle liste di collocamento ed allo svolgimento di attività lavorative subordinate o autonome.

Le Ss.Ll. provvederanno, pertanto, a consentire l'iscrizione alle liste di collocamento degli stranieri muniti di regolare permesso di soggiorno per motivi familiari anche se non è decorso un anno di regolare soggiorno dall'ingresso in Italia o si tratti di genitori a carico del richiedente, a modifica di quanto disposto precedentemente dall'art. 4, commi 2 e 3 della legge 943/1986.Sarà consentita l'iscrizione nelle liste di collocamento anche nel caso in cui il ricongiungimento familiare sia avvenuto precedentemente all'entrata in vigore della nuova legge e non sia ancora tracorso un anno di regolare soggiorno dall'ingresso in Italia.

Per quanto riguarda infine le disposizioni non ancora esecutive della nuova legge, in attesa che venga definito l'iter procedurale per l'emanazione del regolamento di attuazione e del decreto legislativo contenente il Testo unico delle disposizioni concernenti gli stranieri, si invitano le Ss.Ll. ad attenersi alle procedure previste dalla normativa precedentemente in vigore in quanto compatibili con le nuove disposizioni.Per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 25 della legge in oggetto, vale quanto sopra stabilito.

Inoltre, le SS.Ll. continueranno temporaneamente ad applicare le disposizioni di cui all'art. 8 comma 4 della legge 943/1986 attribuendo all'autorizzazione al lavoro durata biennale con validità per le sole mansioni per le quali è stata richiesta l'assunzione.Si ritiene inoltre opportuno precisare che, a seguito dell'abrogazione dell'art. 9 della legge 39/1990, per lo svolgimento di attività lavorative da parte degli studenti, dovrà applicarsi l'art. 6 comma 3 della legge 943/1986 con riferimento ai limiti di 500 ore annuali di lavoro in esso previsti.

La presente circolare viene emanata a carattere transitorio, in attesa dell'adozione del regolamento di attuazione previsto dalla stessa legge 40/1998.