CITTADINI STRANIERI
EXTRACOMUNITARI – INGRESSO IN ITALIA PER MOTIVI DI LAVORO – CIRCOLARI MIN.
LAVORO
N° 39/98 E 66/98
In calce sono pubblicate le circolari 39/98 e 66/98 con le quali
la Direzione generale per l'impiego del Ministero del Lavoro ha diramato le
prime disposizioni applicative della legge 6 marzo 1998 n° 40 recante
“Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”.
Con la circolare n. 39/98, il Ministero del Lavoro ha chiarito
che, in attesa dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri di determinazione annuale delle quote massime di ingresso per lavoro
subordinato e autonomo, nell'ambito del documento programmatico triennale
relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello
Stato previsto dall'art. 3 della richiamata legge n. 40/1998, le Direzioni
Provinciali del Lavoro rilasceranno le autorizzazioni al lavoro, previste
dall'art. 8 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, a tempo determinato (anche
stagionale) e a tempo indeterminato sulla base della programmazione dei flussi
di ingresso migratori fissata per l'anno 1998 con decreto del Ministero degli Affari
esteri 24 dicembre 1997. Le autorizzazioni stesse, inoltre, saranno rilasciate
dalle Direzioni provinciali del Lavoro senza procedere agli accertamenti di
indisponibilità dei lavoratori italiani e comunitari in possesso delle
qualifiche professionali per le quali è richiesta l'autorizzazione al lavoro.
L'autorizzazione in parola ha durata biennale, e ha validità per le sole
mansioni per le quali è stata richiesta l'assunzione.
Con la medesima circolare il Ministero riconosce la possibilità,
con riferimento al primo semestre dell'anno in corso, e alle richieste di
assunzione per lavoro stagionale presentate dalle aziende nelle Regioni del
Nord e del Centro Italia, che le autorizzazioni al lavoro siano rilasciate
immediatamente, ai datori di lavoro richiedenti, nei limiti dei contingenti
indicati nel prospetto allegato alla circolare. I datori di lavoro, unitamente
alla comunicazione dell'assunzione, devono presentare alla Direzione
Provinciale del Lavoro un'autocerti- ficazione riguardante gli adempimenti
previdenziali e assicurativi, e l'adozione delle condizioni contrattuali
stabilite negli accordi collettivi nazionali.
Per quanto riguarda i cittadini extracomunitari in possesso di
permesso di soggiorno per motivi umanitari, è previsto che gli stessi
possano accedere al lavoro cui aspirano, o richiedere l'iscrizione nelle liste
di collocamento, secondo quanto previsto dall'art. 4 del citato decreto
ministeriale 24 dicembre 1997. Ai sensi di questo provvedimento i Ministeri
dell'Interno e del Lavoro possono stabilire, in via amministrativa, che i
permessi di soggiorno già concessi per motivi umanitari vengano utilizzati per
motivi di lavoro, qualora sussistano esigenze eccezionali ed attuali di
ulteriore protezione degli stranieri, ovvero qualora questi siano
impossibilitati a rimpatriare per motivi di riconosciuta gravità.
Disposizioni particolari sono, infine, previste con riguardo ai
lavoratori albanesi e al lavoro domestico, per le quali si rinvia alla lettura
della circolare.
Con la circolare n. 66/1998, il Ministero del lavoro ha confermato
le modalità di rilascio dell'autorizzazione al lavoro a tempo determinato o
indeterminato con uno straniero residente all'estero, ai sensi dell'art. 20
della legge, già indicate nella circolare n. 39/1998.
Ha fornito, inoltre, precisazioni in merito al rilascio di
permessi di soggiorno per motivi familiari. Al riguardo, il Ministero ha
precisato che il diritto a mantenere o riacquistare l'unità familiare,
riconosciuto dall'art. 26 della legge n. 40/1998, consente ai familiare del
lavoratore extracomunitario, qualora sussistano i requisiti per il
ricongiungimento familiare previsti dall'art. 27 della predetta legge, di
ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari. Vengono,
quindi, meno le limitazioni all'iscrizione nelle liste di collocamento
contenute nell'art. 4, commi 2 e 3 della legge n. 943/1986. Tali disposizioni
prevedevano che il coniuge ed i figli a carico non coniugati ricongiunti al
lavoratore extracomunitario potessero ottenere l'iscrizione alle liste di
collocamento solo decorso un anno di regolare soggiorno dall'ingresso in
Italia, e che i genitori a carico potessero soggiornare nello Stato purché non
a scopo di lavoro.
Il Ministero del Lavoro ha precisato, infine, in materia di svolgimento
di attività lavorative da parte di studenti extracomunitari, che, a seguito
dell'abrogazione dell'art. 9 della legge n. 39/1990, disposto dall'art. 46
della legge n. 40/1998, è tornata in vigore la norma contenuta nell'art. 6,
comma 3, della legge n. 943/1986, ai sensi del quale gli studenti stessi
possono richiedere l'autorizzazione a prestare attività lavorativa a tempo
determinato, durante i loro studi, per un tempo non superiore alle 500 ore
annuali.
La circolare n. 66/1998 ha carattere transitorio, in attesa
dell'adozione del regolamento di attuazione previsto dalla stessa legge n.
40/1998, e del Testo unico delle disposizioni concernenti gli stranieri.
Ministero
del Lavoro
Circolare
20 marzo 1998, n. 39
Oggetto: Autorizzazione al lavoro – Disposizioni relative
all'accertamento di indisponibilità ex articolo 8 della legge 934/1986, al
lavoro stagionale, agli stranieri non comunitari titolari di permesso di
soggiorno per motivi umanitari e al lavoro domestico. Decreto del ministro
degli Affari esteri del 24 dicembre 1997 di programmazione dei flussi migratori
per l'anno 1998
Come è noto, la nuova normativa sull'immigrazione e sulla
condizione dello straniero – recentemente approvata dal Parlamento e
pubblicata nel supplemento n. 40/L alla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo
1998 – disciplina, fra l'altro, l'ingresso ed il soggiorno in Italia per motivi
di lavoro dei cittadini non appartenenti all'Unione Europea, delineando una
specifica regolamentazione per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro
subordinato sia a tempo indeterminato che a tempo determinato nonché a
carattere stagionale, nel quadro complessivo che presuppone appropriate
verifiche di compatibilità del numero di accessi con le potenzialità di
inserimento nel mercato del lavoro nell'ambito di una politica migratoria di
ampia portata (triennale).
In attesa dell'adozione, ai sensi della nuova normativa, dei
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di determinazione annuale
delle quote massime di ingresso per lavoro subordinato (ed autonomo) in
conformità al documento programmatico predetto e tenuto conto della
programmazione dei flussi migratori per l'anno 1998 di cui al decreto indicato
in oggetto, le Direzioni provinciali in indirizzo procederanno al rilascio
delle autorizzazioni al lavoro ex art. 8 della legge 934/1986 a tempo
determinato anche stagionale, e a tempo indeterminato, con esclusione degli
accertamenti di indisponibilità della manodopera locale per la stessa
qualifica, finora posti in essere caso per caso.
Lavoro stagionale
Per le pressanti esigenze del lavoro stagionale e tenuto conto
delle specifiche necessità manifestate dalle Direzioni regionali del lavoro ai
fini dell'ingresso in Italia e dell'impiego di manodopera extracomunitaria a
tempo determinato nell'anno in corso, potranno essere rilasciate immediatamente
e direttamente ai datori di lavoro richiedenti nel primo semestre c.a. per le
Regioni del Nord e del Centro Italia, le autorizzazioni al lavoro nei limiti
indicati nel prospetto allegato.
Per le altre Regioni si provvederà successivamente.
Si ricorda, per l'emanazione delle predette autorizzazioni al
lavoro, l'osservanza delle disposizioni in materia alloggiativa sinora
applicate.
Inoltre, nelle more dell'adozione del previsto regolamento di
attuazione alla nuova normativa, le Direzioni provinciali in indirizzo dovranno
qcquisire, contestualmente alla comunicazione dell'assunzione, una
dichiarazione effettuata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 4 della legge
4 gennaio 1968, n. 15, riguardante gli adempimenti relativi agli oneri
previdenziali ed assicurativi stabiliti dalla legge nonché la adozione delle
condizioni normative e salariali previste dai contratti collettivi nazionali
applicabili.
Nell'ambito delle suddette quantificazioni, sarà compito delle
Direzioni provinciali del lavoro competenti sottoporre ai datori di lavoro
interessati localmente le liste relative alla disponibilità degli aspiranti
lavoratori stagionali cittadini albanesi, che perverranno a codeste Direzioni
per il tramite dello scrivente servizio allo scopo di consentire l'immediata
divulgazione delle medesime in sede locale.
Stranieri
non comunitari titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari
Per quanto riguarda i cittadini stranieri non comunitari
soggiornanti in Italia per motivi umanitari, si segnala che gli stessi potranno
accedere al lavoro cui aspirano oppure richiedere l'iscrizione nella lista del
collocamento ai sensi dell'art. 4 del decreto di programmazione dei flussi per
il 1998.
Lavoro
domestico
Per le esigenze riguardanti l'impiego di cittadini non comunitari
nel settore del lavoro domestico, possono essere rilasciate, nel primo semestre
c.a., al massimo n. 2000 autorizzazioni al lavoro – senza accertamento di
indisponibilità – complessivamente per le attività a tempo determinato e a
tempo indeterminato.
Infine, ritenendo necessario avere tempestiva e continua
conoscenza dell'andamento del fenomeno in considerazione, codeste Direzioni
provinciali del lavoro attiveranno il monitoraggio delle autorizzazioni
concesse nell'ambito del massimo consentito di cui sopra per il primo semestre
c.a., trasmettendo via fax al n. 06/46832651 - 4817451 i dati mensili relativi,
fermo restando l'invio delle relazioni trimestrali sui modelli AUT/1ST e
AUT/2ST delle autorizzazioni rilasciate.
Si rimane in attesa di un cenno di ricezione e di adempimento.
Limiti massimi consentiti per il rilascio
delle autorizzazioni al lavoro per regione
1° semestre 1998
Regione Unità
Lombardia 200
Trento 2.000
Bolzano 4.000
Veneto 2.100
Friuli
Venezia Giulia 300
Liguria 200
Emilia
Romagna
700
Toscana 200
Umbria 200
Marche 100
Lazio 200
Totale
parziale 10.200
Circolare 8 maggio 1998, n. 66
Oggetto: Legge 6 marzo 1998, n. 40: “Disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”. Prime disposizioni
applicative.
Come è noto, sul supplemento ordinario n. 40/L alla G.U. del 12
marzo 1998 è stata pubblicata la legge 6 marzo 1998 n. 40 che detta norme
sull'immigrazione e la condizione dello straniero subordinando l'applicazione
di alcune disposizioni all'emanazione del regolamento di attuazione.
In relazione a quanto sopra, mentre si fa riserva di impartire le
opportune direttive non appena verrà emanato il regolamento suddetto, si
dettano nel frattempo i primi criteri di applicazione per le disposizioni
immediatamente operative al fine di assicurare la più puntuale e tempestiva
esecutività della normativa predetta.
Innanzitutto, per quanto riguarda le disposizioni contenute
nell'art. 20 si ritiene opportuno precisare che il rilascio dell'autorizzazione
al lavoro dovrà avvenire secondo le modalità indicate con circolare 39/1998.
Si rende, inoltre, noto che in base al diritto all'unità familiare
riconosciuto in via generale dall'art. 26, è consentito allo straniero, purché
sussistano i requisiti previsti per il ricongiungimento familiare (art. 27), il
rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari che dà diritto
all'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, all'iscrizione
alle liste di collocamento ed allo svolgimento di attività lavorative
subordinate o autonome.
Le Ss.Ll. provvederanno, pertanto, a consentire l'iscrizione alle
liste di collocamento degli stranieri muniti di regolare permesso di soggiorno
per motivi familiari anche se non è decorso un anno di regolare soggiorno
dall'ingresso in Italia o si tratti di genitori a carico del richiedente, a
modifica di quanto disposto precedentemente dall'art. 4, commi 2 e 3 della
legge 943/1986.Sarà consentita l'iscrizione nelle liste di collocamento anche
nel caso in cui il ricongiungimento familiare sia avvenuto precedentemente
all'entrata in vigore della nuova legge e non sia ancora tracorso un anno di
regolare soggiorno dall'ingresso in Italia.
Per quanto riguarda infine le disposizioni non ancora esecutive
della nuova legge, in attesa che venga definito l'iter procedurale per
l'emanazione del regolamento di attuazione e del decreto legislativo contenente
il Testo unico delle disposizioni concernenti gli stranieri, si invitano le
Ss.Ll. ad attenersi alle procedure previste dalla normativa precedentemente in
vigore in quanto compatibili con le nuove disposizioni.Per quanto riguarda
l'applicazione dell'art. 25 della legge in oggetto, vale quanto sopra
stabilito.
Inoltre, le SS.Ll. continueranno temporaneamente ad applicare le
disposizioni di cui all'art. 8 comma 4 della legge 943/1986 attribuendo
all'autorizzazione al lavoro durata biennale con validità per le sole mansioni
per le quali è stata richiesta l'assunzione.Si ritiene inoltre opportuno
precisare che, a seguito dell'abrogazione dell'art. 9 della legge 39/1990, per
lo svolgimento di attività lavorative da parte degli studenti, dovrà applicarsi
l'art. 6 comma 3 della legge 943/1986 con riferimento ai limiti di 500 ore
annuali di lavoro in esso previsti.
La presente circolare viene emanata a carattere transitorio, in
attesa dell'adozione del regolamento di attuazione previsto dalla stessa legge
40/1998.