IN UN APPALTO PUBBLICO E’ ILLEGITTIMA L’ESCLUSIONE PER MANCATA SOTTOSCRIZIONE DEI PLICHI SUI LEMBI DI CHIUSURA
(Consiglio di Stato, Sezione V, 21 settembre 2005, n. 4941)
Se è vero che l’Amministrazione ha la facoltà di
richiedere sui lembi di chiusura della busta contenente la documentazione e
l’offerta il doppio sistema di garanzia (ceralacca e firma), è anche vero che,
una volta osservata la formalità relativa alla ceralacca, la omissione
della controfirma sui lembi, specie in assenza di una specifica comminatoria di
esclusione nel bando, non è in grado di pregiudicare interessi pubblici
essenziali, e quindi dà luogo ad una irregolarità innocua.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ha
pronunciato la seguente sentenza sul ricorso n. 745 del 2005, proposto dalla
Banca Agricola Mantovana, rappresentata e difesa dall’avv. Alberto Arrigo Gianolio, elettivamente
domiciliata presso l’avv. Orlando Sivieri in Roma,
piazza della Libertà 13 contro il Comune di Valeggio
sul Mincio, non costituito in giudizio, e Unicredit
Banca s.p.a. rappresentato e difeso dall’avv. Maurizio Brizzolati, elettivamente domiciliato presso il medesimo in Roma, via
della Conciliazione 44 per la riforma della sentenza del Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto, Venezia Sez.
I, 20 dicembre 2004 n. 4443, resa tra le parti.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio
dell’appellata Unicredit Banca;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle
rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 27 maggio 2005 il
consigliere Dott.Marzio Branca,
Uditi l’avv. Sivieri per
delega dell’avv. Gianolio e l’avv. Brizzolari.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto
segue.
FATTO
Con la sentenza in epigrafe è stato accolto il ricorso
proposto dalla Unicredit Banca
avverso l’esclusione dalla gara per il servizio di tesoreria del Comune
di Valeggio sul Mincio e la aggiudicazione
dell’appalto alla concorrente Banca Agricola Mantovana.
Il TAR ha ritenuto illegittimo il motivo
dell’esclusione, consistito nella mancata apposizione delle firme su tutti i
lembi di chiusura della busta contenente la documentazione e l’offerta, in
quanto il bando non prevedeva per tale irregolarità la sanzione di esclusione.
Unicredit Banca si è costituita in giudizio per resistere al
gravame.
Alla pubblica udienza del 27 maggio 2005 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
L’appellante, aggiudicataria dell’appalto, contesta la
sentenza che ha ritenuto illegittima l’esclusione della controinteressata
per mancata sottoscrizione dei plichi sui lembi di chiusura.
Il TAR ha osservato:
a) che la lex specialis comminava l’esclusione solo se “manchi o risulti
incompleta o irregolare la documentazione richiesta”, e quindi non poteva
rientrare in tale previsione la mancata sottoscrizione dei lembi di chiusura
dei plichi;
b) che la mancata sottoscrizione non ha messo in
pericolo la segretezza dell’offerta perché la stessa veniva
garantita dalla “sigillatura” a ceralacca.
Con riguardo al motivo sub a) l’appellante tende a
dimostrare che anche la irregolarità della confezione
dei plichi poteva farsi rientrare in una lettura estensiva della norma relativa
all’esclusione.
Il Collegio non condivide l’argomento perché la
normativa relativa alla esclusione dalla gara, in considerazione del danno che
provoca la massima delle sanzioni, non è suscettibile di interpretazione
estensiva.
Circa l’argomento sub b), si sostiene che i primi
giudici non hanno considerato che la norma del bando non prevedeva la
“sigillatura” con ceralacca, bensì la semplice “chiusura” con ceralacca. La
chiusura a ceralacca, infatti, quando reca impresso un “sigillo”, può assolvere alla funzione di rendere identificabile l’offerta,
e per tanto la sottoscrizione sui lembi può essere considerata una formalità
inutile.
Ma nella specie non si è proceduto alla “sigillatura”,
bensì alla semplice chiusura dei plichi con ceralacca, senza sigillo, e quindi
la sottoscrizione assumeva il ruolo di strumento indispensabile di
identificazione dell’offerta, la cui omissione non poteva non essere sanzionata
con l’esclusione.
La premessa da cui muove l’appellante, che la
sottoscrizione sui lembi di chiusura abbia, in generale, e avesse,
nella specie, la funzione di garantire l’identità dell’offerta, ossia la
provenienza della stessa dalla Ditta che la presenta, è errata.
La provenienza della istanza di partecipazione e della
offerta dalla Ditta che la presenta è garantita dalla autenticazione della
firma del legale rappresentante che le sottoscrive, secondo le norme del bando.
Lo stesso bando ha cura di precisare, punto 7, cosa debba essere scritto sull’esterno dei plichi
n. 1 e n. 2 e sul contenitore generale, definito “plico d’invio”. Né questo
contesto, né qualche specifica disposizione lascia intendere che la controfirma
sui lembi di chiusura dovesse
assolvere alla funzione di identificazione dell’offerta. Ed infatti:
1) non è affatto precisato da parte di quale soggetto
debba provenire la controfirma, come sarebbe necessario in vista della
identificazione;
2) una firma per l’identificazione potrebbe essere
apposta in qualunque spazio del plico, e non necessariamente sui lembi di
chiusura.
Occorre concludere che la firma attraverso i lembi,
apposta da qualunque impiegato confezionatore, non conta per il soggetto che la
appone, anche non individuabile, ma perché la continuità del segno che è
propria di una parola scritta a meno, e quindi
è, allo stesso modo della chiusura a ceralacca, garanzia della integrità
del plico e quindi dell’autenticità del contenuto.
E se è vero che l’Amministrazione ha la facoltà di
richiedere il doppio sistema di garanzia (ceralacca e firma), è anche vero che,
una volta osservata la formalità relativa alla ceralacca, la omissione
della controfirma sui lembi, specie in assenza di una specifica comminatoria di
esclusione nel bando, non è in grado di pregiudicare interessi pubblici essenziali,
e quindi dà luogo ad una irregolarità innocua.
La verifica della regolarità della documentazione
rispetto alle norme del bando e del capitolato, in una gara di appalto, non va
condotta con lo spirito della caccia all’errore, ma tenendo conto dell’evoluzione
dell’ordinamento in favore della semplificazione e del divieto di aggravamento
degli oneri burocratici (Cons. St.
Sez. VI,15 gennaio 2004 n.
107).
In conclusione l’appello è infondato e va respinto.
Sussistono valide ragioni per disporre la compensazione
tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione
Quinta, rigetta l’appello in epigrafe. Dispone la compensazione delle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall’Autorità Amministrativa.