IMPOSTA
SOSTITUTIVA SUI MUTUI - CONVERSIONE DI UN’APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE
IN MUTUO FONDIARIO - CHIARIMENTI MINISTERIALI
(Risoluzione
n.1/T del 22/9/05)
Con
la Risoluzione n.1/T del 22 settembre 2005, l’Agenzia
del Territorio ha fornito importanti precisazioni sull’applicabilità
dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio-lungo
termine (ossia superiori a 18 mesi), prevista dagli artt.15-18
del D.P.R. 601/1973, a particolari operazioni di finanziamento piuttosto
ricorrenti nel settore delle costruzioni.
Si
tratta, nello specifico, della seguente fattispecie negoziale:
1)
gli istituti bancari concedono, a società di costruzioni, aperture di credito
in conto corrente per un importo massimo predeterminato, utilizzabile in modo
flessibile dall’impresa durante l’esecuzione dei lavori;
2)
all’ultimazione dell’opera, tali finanziamenti sono destinati a convertirsi in
mutui fondiari, frazionati al fine di agevolare la vendita delle singole unità
immobiliari, da parte delle imprese costruttrici, tramite accollo
all’acquirente.
Contestualmente
alla conversione del rapporto, si procede alla conferma dell’ipoteca
originariamente iscritta a garanzia dell’apertura di credito in conto corrente,
mediante l’esecuzione di apposita annotazione.
A
quest’ultimo riguardo, è stato chiesto di conoscere se l’annotazione di conferma
dell’ipoteca può, o meno, essere assoggettata
all’imposta sostitutiva dello 0,25% prevista dagli artt.15-18
del D.P.R. 601/1973 per le operazioni di finanziamento a medio-lungo
termine (innalzata al 2%, dall’art. 1-bis, comma 6, della legge 191/2004, in
caso di mutui concessi a persone fisiche non esercenti attività commerciale per
l’acquisto, costruzione o ristrutturazione di abitazioni diverse dalla “prima
casa”).
In
tal ambito, richiamando l’orientamento giurisprudenziale espresso sul regime agevolativo dalla Corte di Cassazione, l’Agenzia del
Territorio ha, in sostanza, precisato come l’imposta sostitutiva trovi
applicazione, tra l’altro:
- per le operazioni di
finanziamento a medio-lungo termine che, in generale,
comportino, a favore del soggetto finanziato, la disponibilità di nuova
liquidità suscettibile di impieghi produttivi (compresa l’apertura di credito
in conto corrente).
In
tal senso, l’esigenza di attingere denaro non può ritenersi soddisfatta, quando
il soggetto accreditato non veda ampliata la propria
liquidità, ma ottenga soltanto una dilazione nell’adempimento del suo debito
(Corte di Cassazione, Sent. n.4611/2002).
- anche in caso di
diverse operazioni, in stretta connessione tra loro, alla condizione che la
successiva operazione di finanziamento derivi da una modificazione della
precedente (Corte di Cassazione, Sent. n.4530/2002).
Sulla
base di queste precisazioni, l’Agenzia del Territorio ha negato, alla
fattispecie in esame, l’applicabilità dell’imposta sostitutiva in capo all’impresa,
in quanto il mutuo fondiario non può considerarsi una trasformazione
dell’apertura di credito in conto corrente, ma un nuovo rapporto avente un
oggetto parzialmente diverso rispetto al primo (la somma di denaro rimasta non
pagata dall’impresa finanziata originariamente) ed un differente titolo (mutuo
e non apertura di conto corrente). Inoltre, con riferimento al nuovo rapporto
di mutuo, non può trovare applicazione l’imposta sostitutiva, in quanto con esso non vengono ampliate le disponibilità economiche del
soggetto originariamente finanziato.
In
conclusione, quindi, in questo caso specifico, l’annotazione per la conferma
dell’ipoteca originariamente iscritta a garanzia dell’apertura di credito in
conto corrente non può essere assoggettata all’imposta sostitutiva dello 0,25%.
Per
completezza, si ricorda infine che, a decorrere dal 1° agosto 2004, la misura
dell’imposta sostitutiva è stata innalzata dallo 0,25% al 2% per i soli
finanziamenti contratti da persone fisiche non esercenti attività commerciale
per l’acquisto, costruzione o ristrutturazione di abitazioni diverse dalla
“prima casa” (ossia, quando non ricorrono i requisiti stabiliti dalla nota II-bis, art.1 della Tariffa, Parte Prima, del DPR 131/1986), per effetto dell’art.1-bis della legge 191/2004 e della relativa norma di
interpretazione autentica fornita dall’art. 2, comma 1, della legge 257/2004.
L’incremento
non riguarda, quindi, i finanziamenti a medio-lungo
termine stipulati dalle imprese, anche se finalizzati all’acquisto, costruzione
o ristrutturazione di case di abitazione, destinate alla vendita o alla
locazione (Circolare ministeriale n. 19/E/2005).