APPALTO
LAVORI PUBBLICI - IMPUTAZIONE DEI RICAVI - CHIARIMENTI MINISTERIALI
(Risoluzione
26/9/05, n. 133/E)
Con
Risoluzione del 26 settembre 2005, n. 133/E, l’Agenzia delle Entrate ha
affrontato, per la prima volta dopo l’introduzione della legge quadro sui
lavori pubblici, L.109/1994 e successive
modificazioni e integrazioni, il tema della corretta imputazione, come ricavi
d’esercizio, dei corrispettivi derivanti dall’esecuzione di lavori pubblici,
precisando che questi risultano come ricavi imponibili già a conclusione del
procedimento di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
In
particolare, il caso oggetto di chiarimenti riguarda una società che,
realizzando in appalto opere pubbliche, sia di durata infrannuale
che ultrannuale (di cui, rispettivamente, all’art. 92
e 93 del TUIR - DPR 917/1986), ha chiesto di conoscere in quale momento tali
opere debbano considerarsi ultimate, ai fini dell’imputazione a ricavi dei
relativi corrispettivi, secondo il principio di competenza dettato dall’art.109, comma 2, lett. b, del TUIR - DPR 917/1986 (stante il
quale i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti
alla data di ultimazione della prestazione).
Al
riguardo, a parere dell’Agenzia, tale momento coincide con l’emissione del
certificato di collaudo provvisorio e la successiva delibera di ammissione da
parte della Stazione appaltante, senza che sia necessaria l’approvazione
definitiva dello stesso, la quale, ad avviso dell’Amministrazione, risponde
solo ad una esigenza formale. In tale momento, precisa
l’Amministrazione, sussistono tutti gli elementi (ultimazione dei lavori,
consegna delle opere, certezza e determinabilità dei ricavi) per far
partecipare alla determinazione del reddito il corrispettivo pattuito per
l’opera completata.
L’Agenzia
perviene a tali conclusioni, attraverso l’esame della disciplina degli appalti
delle opere pubbliche, dettata dalla legge 109/1994 e
dal relativo regolamento di attuazione DPR 554/1999, con particolare riferimento
alla normativa concernente il procedimento di collaudo e le modalità delle
verifiche tecniche e della cadenza temporale delle attività da compiere.
In
base a tali disposizioni, si afferma che l’accettazione dell’opera è
riconducibile alla conclusione del procedimento relativo all’emissione del
certificato di collaudo provvisorio, ed in particolare al momento in cui, in
esito alla procedura, sorge il diritto alla liquidazione del corrispettivo e
resta a carico dell’appaltatore solo la garanzia per vizi e difformità
dell’opera.
In
relazione a tali conclusioni, si precisa che l’orientamento espresso appare del
tutto innovativo e che le motivazioni addotte dall’Amministrazione suscitano
forti perplessità, tenuto conto della natura di norma speciale che riveste la
legge quadro sui lavori pubblici (legge 109/1994) ed il relativo regolamento di
attuazione (DPR 554/1999).
Tuttavia,
trattandosi di una Risoluzione ministeriale, anche se emanata in risposta ad un interpello, i suoi contenuti assumono
validità di carattere generale e si suggerisce alle imprese associate di
adeguarsi alle istruzioni con essa fornite, ferma restando la possibilità di
addivenire a soluzioni diverse in sede di contenzioso.
Il
nuovo orientamento ministeriale supera, in tal modo, le precedenti fondate
conclusioni in base alle quali i corrispettivi contrattuali relativi alle opere
“provvisoriamente collaudate” venivano imputati come
ricavi solo nell’esercizio in cui il collaudo avesse assunto carattere
definitivo (quindi, o all’emissione del certificato di collaudo definitivo o
con il decorrere di ventisei mesi dall’emissione del collaudo provvisorio).
In
ogni caso, si evidenzia che, per quanto riguarda i contratti di appalto
pluriennali, la pronuncia ministeriale non comporta nessuna sostanziale
anticipazione del prelievo fiscale connesso all’utile della commessa, tenuto
conto che la maggioranza delle imprese già adotta il criterio di valutazione
delle rimanenze in base ai corrispettivi pattuiti.
Per
contro, con riferimento ai contratti di appalto di durata infrannuale,
la nuova pronuncia comporta, sia per quelli a cavallo d’anno che per i lavori
iniziati e terminati nell’anno solare, che, a conclusione del procedimento di
emissione del certificato di collaudo provvisorio, i corrispettivi debbano essere imputati a ricavi d’esercizio e concorrere,
così, alla determinazione del reddito imponibile.
In
conclusione, tenuto conto che l’art.109 del TUIR-DPR
917/1986 prevede che, ai fini delle imposte sui redditi, il presupposto impositivo è rappresentato, per le prestazioni di servizi,
dall’ultimazione dei lavori, gli stessi devono intendersi ultimati, in ogni
caso, con l’emissione del certificato di collaudo provvisorio, a prescindere
dalla durata infrannuale o pluriennale dei lavori.