PREVENZIONE INCENDI PER I VANI DEGLI ASCENSORI
Con
il Decreto 15 settembre 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 232 del 5
ottobre di quest’anno, è stata approvata la regola tecnica di prevenzione
incendi per i vani degli impianti di sollevamento a servizio delle attività
soggette ai controlli di prevenzione incendi.
Il
provvedimento, che entra in vigore 120 giorni dopo la sua pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale (e pertanto il 2 febbraio 2006), si applica ai vani degli
impianti di sollevamento installati nelle nuove attività soggette ai controlli
di prevenzione incendi ed in quelle esistenti, in caso di modifiche
sostanziali.
Per
modifiche sostanziali agli edifici si intendono:
a)
l’installazione di nuovi impianti di sollevamento;
b)
le modifiche costruttive degli impianti quali l’aumento delle fermate, oppure
il cambiamento del tipo di azionamento;
c)
la sostituzione delle pareti del vano di corsa, delle porte di piano, del
locale del macchinario e/o delle pulegge di rinvio, se eseguita con materiali,
modelli, dimensioni e/o criteri costruttivi diversi da quelli esistenti;
d)
il rifacimento dei solai dell’edificio, quando coinvolge le strutture di pertinenza
dell’impianto di sollevamento;
e)
il rifacimento strutturale delle scale dell’edificio, quando coinvolge le
strutture di pertinenza dell’impianto
f)
l’aumento in altezza dell’edificio, coinvolgente le strutture di pertinenza
dell’impianto di sollevamento;
g)
il cambiamento della destinazione d’uso degli ambienti, interni all’edificio,
in cui si esercitano attività riportate nell’allegato al Decreto Ministeriale
16 febbraio 1982 e successive modifiche ed integrazioni.
E’
possibile reperire il testo del decreto in parola contattando gli uffici del
Collegio.