CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI - D.LGS. 19/08/2005 n. 192 -COMMENTO E TESTO
Sulla
Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre u.s. è stato pubblicato il Decreto
Legislativo 19 agosto 2005 n. 192, concernente l’”Attuazione
della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico
nell’edilizia”.
Il
provvedimento si pone l’obiettivo di migliorare le prestazioni energetiche
degli edifici attraverso lo sviluppo, la valorizzazione e l’integrazione delle
fonti rinnovabili e la diversificazione energetica e di conseguire gli
obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas ad effetto serra
previsti dal Protocollo di Kyoto.
Ambito di intervento (art. 3)
Il
decreto si applica sia agli edifici di nuova costruzione che agli edifici
esistenti con superficie utile superiore a
E’
prevista inoltre un’applicazione limitata al solo ampliamento dell’edificio
quando questo superi il 20% dell’intero edificio
stesso. Nel caso di interventi limitati all’involucro edilizio ed agli impianti
di edifici esistenti è previsto il rispetto di specifici parametri.
Sono
esclusi gli edifici storico-culturali, taluni casi di
fabbricati industriali e agricoli non residenziali ed i fabbricati isolati con
superficie utile totale inferiore a
Criteri di calcolo e prestazioni. (art.
4)
La
definizione dei criteri generali tecnico-costruttivi di edifici e impianti è
demandata a successivi decreti interministeriali da emanarsi entro 120 giorni
dalla data di entrata in vigore del provvedimento in discorso.
Certificazione energetica (art. 6)
Il
decreto prevede che gli edifici di nuova costruzione e quelli esistenti, nel
caso di ristrutturazione integrale e demolizione e ricostruzione, siano dotati,
al termine della costruzione medesima ed a cura del costruttore, entro un anno
dall’entrata in vigore del decreto in esame, di un attestato di certificazione
energetica, i cui criteri generali di prestazione energetica saranno definiti
con apposito decreto del Presidente della Repubblica.
Sono
previste sanzioni per i progettisti (art. 15), che rilasciano relazioni
tecniche o attestati di certificazione energetica non
veritiere o non conformi alle prescrizioni di contenimento energetico
previste dal decreto.
Anche
il Direttore dei Lavori (art. 15) è sanzionato nel caso di mancata
presentazione al comune dell’asseverazione di conformità delle opere realizzate
o se la suddetta asseverazione attesti falsamente la conformità delle opere
realizzate rispetto al progetto.
Impianti
Relativamente
all’esercizio ed alla manutenzione degli impianti termici degli edifici, il
decreto legislativo prende in considerazione anche la climatizzazione estiva
(art. 7).
Viene
quindi introdotta la valutazione dell’efficienza del sistema di condizionamento
d’aria che, congiuntamente ad una manutenzione regolare degli impianti stessi,
contribuisca a garantire il corretto funzionamento ed un rendimento ottimale
sotto il profilo ambientale, energetico e della sicurezza.
Altro
rilevante aspetto del provvedimento (Allegato D) è la predisposizione degli
edifici per l’integrazione di impianti solari termici e fotovoltaici
e per l’allaccio alle reti di teleriscaldamento.
Entrata in vigore
Le
norme del decreto entrano in vigore l’8 ottobre 2005, e si applicano nelle
Regioni e Province autonome che già non abbiano ancora proceduto autonomamente
al recepimento dei contenuti della direttiva europea
da cui deriva il decreto medesimo.
Periodo transitorio (art. 4)
In attesa
dei decreti previsti dall’articolo 4, per i requisiti della prestazione
energetica degli edifici nella climatizzazione invernale si applica quanto
previsto dalla Legge 10/91 modificata dall’allegato I al Decreto Legislativo in
discorso.
Decreto Legislativo 19/08/ 2005, n. 192
Attuazione della direttiva
2002/91/CE relativa
al rendimento
energetico nell’edilizia
(G.U. 23 settembre 2005, n. 222)
Titolo I - PRINCIPI GENERALI
Art. 1.
Finalità
1.
Il presente decreto stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per
migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine di favorire lo
sviluppo, la valorizzazione e l’integrazione delle fonti rinnovabili e la
diversificazione energetica, contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali
di limitazione delle emissioni di gas a effetto serra posti dal protocollo di Kyoto, promuovere la competitività dei comparti più
avanzati attraverso lo sviluppo tecnologico.
2.
Il presente decreto disciplina in particolare:
a)
la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli
edifici;
b)
l’applicazione di requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli
edifici;
c)
i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici;
d)
le ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione;
e)
i criteri per garantire la qualificazione e l’indipendenza degli esperti
incaricati della certificazione energetica e delle ispezioni degli impianti;
f)
la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle elaborazioni e degli
studi necessari all’orientamento della politica energetica del settore;
g)
la promozione dell’uso razionale dell’energia anche attraverso l’informazione e
la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l’aggiornamento degli
operatori del settore.
3.
Ai fini di cui al comma 1, lo Stato, le regioni e le province autonome,
avvalendosi di meccanismi di raccordo e cooperazione, predispongono programmi,
interventi e strumenti volti, nel rispetto dei principi di semplificazione e di
coerenza normativa, alla:
a)
attuazione omogenea e coordinata delle presenti norme;
b)
sorveglianza dell’attuazione delle norme, anche attraverso la raccolta e
l’elaborazione di informazioni e di dati;
c)
realizzazione di studi che consentano adeguamenti legislativi nel rispetto
delle esigenze dei cittadini e dello sviluppo del mercato;
d)
promozione dell’uso razionale dell’energia e delle fonti rinnovabili, anche
attraverso la sensibilizzazione e l’informazione degli utenti finali.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si definisce:
a) «edificio» è un sistema costituito dalle strutture
edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture
interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi
tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna
che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi:
l’ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un
intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per
essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti;
b)
«edificio di nuova costruzione» è un edificio per il quale la richiesta di
permesso di costruire o denuncia di inizio attività, comunque denominato, sia
stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto;
c)
«prestazione energetica, efficienza energetica ovvero rendimento di un
edificio» è la quantità annua di energia effettivamente consumata o che si
prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un
uso standard dell’edificio, compresi la climatizzazione invernale e estiva, la
preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e
l’illuminazione. Tale quantità viene espressa da uno o
più descrittori che tengono conto della coibentazione,
delle caratteristiche tecniche e di installazione, della progettazione e della
posizione in relazione agli aspetti climatici, dell’esposizione al sole e
dell’influenza delle strutture adiacenti, dell’esistenza di sistemi di
trasformazione propria di energia e degli altri fattori, compreso il clima
degli ambienti interni, che influenzano il fabbisogno energetico;
d)
«attestato di certificazione energetica o di rendimento energetico
dell’edificio» è il documento redatto nel rispetto delle norme contenute nel
presente decreto, attestante la prestazione energetica ed eventualmente alcuni
parametri energetici caratteristici dell’edificio;
e)
«cogenerazione» è la produzione e l’utilizzo
simultanei di energia meccanica o elettrica e di energia termica a partire dai
combustibili primari, nel rispetto di determinati criteri qualitativi di
efficienza energetica;
f)
«sistema di condizionamento d’aria» è il complesso di tutti i componenti
necessari per un sistema di trattamento dell’aria, attraverso il quale la
temperatura è controllata o può essere abbassata, eventualmente in combinazione
con il controllo della ventilazione, dell’umidità e della purezza dell’aria;
g)
«generatore di calore o caldaia» è il complesso bruciatore-caldaia che permette
di trasferire al fluido termovettore il calore
prodotto dalla combustione;
h)
«potenza termica utile di un generatore di calore» è la quantità di calore
trasferita nell’unita’ di tempo al fluido termovettore;
l’unità di misura utilizzata è il kW;
i)
«pompa di calore» è un dispositivo o un impianto che sottrae calore
dall’ambiente esterno o da una sorgente di calore a bassa temperatura e lo
trasferisce all’ambiente a temperatura controllata;
l)
«valori nominali delle potenze e dei rendimenti» sono i valori di potenza
massima e di rendimento di un apparecchio specificati e garantiti dal
costruttore per il regime di funzionamento continuo.
2.
Ai fini del presente decreto si applicano, inoltre, le definizioni
dell’allegato A.
Art. 3.
Ambito di intervento
1.
Salve le esclusioni di cui al comma 3, il presente decreto si applica agli
edifici di nuova costruzione e agli edifici oggetto di
ristrutturazione con le modalità e le eccezioni previste ai commi 2 e 3.
2.
Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti, e per quanto riguarda i
requisiti minimi prestazionali di cui all’articolo 4,
è prevista un’applicazione graduale in relazione al tipo di intervento.
A
tale fine, sono previsti diversi gradi di applicazione:
a)
una applicazione integrale a tutto l’edificio nel caso
di:
1)
ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro di
edifici esistenti di superficie utile superiore a
2)
demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti
di superficie utile superiore a
b)
una applicazione limitata al solo ampliamento
dell’edificio nel caso che lo stesso ampliamento risulti volumetricamente
superiore al 20 per cento dell’intero edificio esistente;
c)
una applicazione limitata al rispetto di specifici
parametri, livelli prestazionali e prescrizioni, nel
caso di interventi su edifici esistenti, quali:
1)
ristrutturazioni totali o parziali e manutenzione
straordinaria dell’involucro edilizio all’infuori di quanto già previsto
alla lettera a), numero 1;
2)
nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione
degli stessi impianti;
3)
sostituzione di generatori di calore.
3.
Sono escluse dall’applicazione del presente decreto le seguenti categorie di
edifici:
a)
gli immobili ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda e dell’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del
paesaggio;
b)
i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli
ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando
reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
c)
i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a
Art. 4.
Adozione di criteri generali, di una metodologia di
calcolo e requisiti della prestazione energetica
1.
Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, sono definiti:
a)
i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati
al contenimento dei consumi di energia e al raggiungimento degli obiettivi di
cui all’articolo 1, tenendo conto di quanto riportato nell’allegato
«B» e della destinazione d’uso degli edifici. Questi decreti disciplinano la
progettazione, l’installazione, l’esercizio, la manutenzione e l’ispezione
degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli
edifici, per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari e,
limitatamente al settore terziario, per l’illuminazione artificiale degli
edifici;
b)
i criteri generali di prestazione energetica per l’edilizia sovvenzionata e
convenzionata, nonché per l’edilizia pubblica e privata, anche riguardo alla
ristrutturazione degli edifici esistenti e sono indicate le metodologie di
calcolo e i requisiti minimi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di
cui all’articolo 1, tenendo conto di quanto riportato nell’allegato
«B» e della destinazione d’uso degli edifici;
c)
i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la
qualificazione e l’indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e
l’ispezione degli impianti di climatizzazione. I requisiti minimi sono rivisti
ogni cinque anni e aggiornati in funzione dei progressi della tecnica.
2.
I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta
del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio, acquisita 1’intesa con la Conferenza unificata, sentiti il
Consiglio nazionale delle ricerche, di seguito denominato CNR, l’Ente per le
nuove tecnologie l’energia e l’ambiente, di seguito denominato ENEA, il
Consiglio nazionale consumatori e utenti, di seguito denominato CNCU.
Art. 5.
Meccanismi di
cooperazione
1.
Il Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell’ambiente
e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, acquisita
l’intesa con la Conferenza unificata, promuove, senza nuovi o ulteriori oneri a
carico del bilancio dello Stato, iniziative di raccordo, concertazione e
cooperazione per l’attuazione dei decreti di cui all’articolo 4, comma 1, anche
con il supporto dell’ENEA e del CNR, finalizzati a:
a)
favorire l’integrazione della questione energetico ambientale
nelle diverse politiche di settore;
b)
sviluppare e qualificare i servizi energetici di pubblica utilità;
c)
favorire la realizzazione di un sistema di ispezione degli impianti all’interno
degli edifici, minimizzando l’impatto e i costi di queste attività sugli utenti
finali;
d)
sviluppare un sistema per un’applicazione integrata ed omogenea su tutto il
territorio nazionale della normativa; e) predispone progetti mirati, atti a
favorire la qualificazione professionale e l’occupazione.
Art. 6.
Certificazione energetica degli edifici di nuova costruzione
1.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli edifici
di nuova costruzione e quelli di cui all’articolo 3, comma 2,
lettera a), sono dotati, al termine della costruzione medesima ed a cura del
costruttore, di un attestato di certificazione energetica, redatto secondo i
criteri e le metodologie di cui all’articolo 4, comma 1.
2.
La certificazione per gli appartamenti di un condominio può fondarsi, oltre
sulla valutazione dell’appartamento interessato:
a)
su una certificazione comune dell’intero edificio, per i condomini dotati di un
impianto termico comune;
b)
sulla valutazione di un altro appartamento rappresentativo dello stesso
condominio e della stessa tipologia.
3.
Nel caso di compravendita dell’intero immobile o della singola unità
immobiliare, l’attestato di certificazione energetica è allegato all’atto di
compravendita, in originale o copia autenticata.
4.
Nel caso di locazione, l’attestato di certificazione energetica è messo a
disposizione del conduttore o ad esso consegnato in
copia dichiarata dal proprietario conforme all’originale in suo possesso.
5.
L’attestato relativo alla certificazione energetica, rilasciato ai sensi del
comma
6.
L’attestato di certificazione energetica comprende i dati relativi
all’efficienza energetica propri dell’edificio, i valori vigenti a norma di
legge e valori di riferimento, che consentono ai cittadini di valutare e
confrontare la prestazione energetica dell’edificio. L’attestato è corredato da
suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente
convenienti per il miglioramento della predetta prestazione.
7.
Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui metratura
utile totale supera i
8.
Gli edifici di proprietà pubblica che sono oggetto dei programmi di cui
all’articolo 13, comma 2, dei decreti adottati dal Ministero delle attività
produttive il 20 luglio 2004, sono tenuti al rispetto dei commi 5 e 6 e
all’affissione dell’attestato di certificazione energetica in luogo facilmente
visibile al pubblico.
9.
Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
il Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell’ambiente
e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa
con la Conferenza unificata, avvalendosi delle metodologie di calcolo definite
con i decreti di cui all’articolo 4, comma 1, e tenuto conto di quanto previsto
nei commi precedenti, predispone Linee guida nazionali per la certificazione
energetica degli edifici, sentito il CNCU, prevedendo anche metodi semplificati
che minimizzino gli oneri.
Art. 7.
Esercizio e manutenzione degli impianti termici per la
climatizzazione invernale e estiva
1.
Il proprietario, il conduttore, l’amministratore di condominio, o per essi un terzo, che se ne assume la responsabilità, mantiene
in esercizio gli impianti e provvede affinché siano eseguite le operazioni di
controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente.
2.
L’operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti per la
climatizzazione invernale ed estiva, esegue dette attività a regola d’arte, nel
rispetto della normativa vigente. L’operatore, al termine delle medesime
operazioni, ha l’obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo
tecnico conformemente ai modelli previsti dalle norme del presente decreto e
dalle norme di attuazione, in relazione alle tipologie e potenzialità
dell’impianto, da rilasciare al soggetto di cui al comma 1 che ne sottoscrive
copia per ricevuta e presa visione.
Art. 8.
Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni
1.
La documentazione progettuale di cui all’articolo 28, comma 1, della legge 9
gennaio 1991, n. 10, è compilata secondo le modalità stabilite con decreto del
Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio, da adottare entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza unificata.
2.
La conformità delle opere realizzate, rispetto al progetto e alla relazione
tecnica di cui al comma 1, deve essere asseverata dal direttore dei lavori, e
presentata al Comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine
lavori. Il Comune dichiara irricevibile la
dichiarazione di fine lavori se la stessa non è
accompagnata dalla predetta asseverazione del direttore lavori.
3.
Una copia della documentazione di cui al comma 1, è conservata dal Comune,
anche ai fini degli accertamenti previsti al comma 4.
4.
Il Comune, anche avvalendosi di esperti o di organismi esterni, qualificati e
indipendenti, definisce le modalità di controllo, ai fini del rispetto delle
prescrizioni del presente decreto, accertamenti e ispezioni in corso d’opera,
ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente,
volte a verificare la conformità alla documentazione progettuale di cui al
comma 1.
5.
I Comuni effettuano le operazioni di cui al comma 4 anche su
richiesta del committente, dell’acquirente o del conduttore dell’immobile. Il
costo degli accertamenti ed ispezioni di cui al presente comma è posto a carico
dei richiedenti.
Art. 9.
Funzioni delle regioni e degli enti locali
1.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono
all’attuazione del presente decreto.
2.
Le autorità competenti realizzano, con cadenza periodica, privilegiando accordi
tra gli enti locali o anche attraverso altri organismi pubblici o privati di
cui sia garantita la qualificazione e l’indipendenza,
gli accertamenti e le ispezioni necessarie all’osservanza delle norme relative
al contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli
impianti di climatizzazione e assicurano che la copertura dei costi avvenga con
una equa ripartizione tra tutti gli utenti finali e l’integrazione di questa
attività nel sistema delle ispezioni degli impianti all’interno degli edifici
previsto all’articolo 1, comma 44, della legge 23 agosto 2004, n. 239, così da
garantire il minor onere e il minor impatto possibile a carico dei cittadini;
tali attività, le cui metodologie e requisiti degli operatori sono previsti dai
decreti di cui all’articolo 4, comma 1, sono svolte secondo principi di
imparzialità, trasparenza, pubblicità, omogeneità territoriale e sono
finalizzate a:
a)
ridurre il consumo di energia e i livelli di emissioni inquinanti;
b)
correggere le situazioni non conformi alle prescrizioni del presente decreto;
c)
rispettare quanto prescritto all’articolo 7;
d)
monitorare l’efficacia delle politiche pubbliche.
3.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, allo scopo di
facilitare e omogeneizzare territorialmente l’impegno degli enti o organismi
preposti agli accertamenti e alle ispezioni sugli edifici e sugli impianti,
nonché per adempiere in modo più efficace agli obblighi previsti al comma 2,
possono promuovere la realizzazione di programmi informatici per la
costituzione dei catasti degli impianti di climatizzazione presso le autorità
competenti, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti interessati. In questo
caso, stabilendo contestualmente l’obbligo per i soggetti di cui all’articolo
7, comma 1, di comunicare ai Comuni le principali caratteristiche del proprio
impianto e le successive modifiche significative e per i soggetti di cui
all’articolo 17 del d.P.R. 22 dicembre 1999, n. 551,
di comunicare le informazioni relative all’ubicazione e alla titolarità degli
impianti riforniti negli ultimi dodici mesi.
4.
Per gli impianti che sono dotati di generatori di calore di età superiore a
quindici anni, le autorità competenti effettuano, con le stesse modalità
previste al comma 2, ispezioni dell’impianto termico nel suo complesso
comprendendo una valutazione del rendimento medio stagionale del generatore e
una consulenza su interventi migliorativi che possono essere correlati.
5.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riferiscono
periodicamente alla Conferenza unificata e ai Ministeri delle attività
produttive, dell’ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture
e dei trasporti, sullo stato di attuazione del presente decreto.
Art. 10.
Monitoraggio, analisi, valutazione e adeguamento della
normativa energetica nazionale e regionale
1.
Il Ministero delle attività produttive, il Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, per quanto di rispettiva competenza ed anche avvalendosi di accordi con enti tecnico scientifici e agenzie, pubblici
e privati, provvedono a rilevare il grado di attuazione del presente decreto,
valutando i risultati conseguiti e proponendo eventuali interventi di
adeguamento normativo.
a)
raccolta e aggiornamento dei dati e delle informazioni relativi agli usi finali
dell’energia in edilizia e la loro elaborazione su scala regionale per una
conoscenza del patrimonio immobiliare esistente nei suoi livelli prestazionali di riferimento;
b)
monitoraggio dell’attuazione della legislazione regionale e nazionale vigente,
del raggiungimento degli obiettivi e delle problematiche inerenti;
c)
valutazione dell’impatto sugli utenti finali dell’attuazione della legislazione
di settore in termini di adempimenti burocratici, oneri posti a loro carico e
servizi resi;
d)
valutazione dell’impatto del presente decreto e della legislazione di settore
sul mercato immobiliare regionale, sulle imprese di costruzione, di materiali e
componenti per l’edilizia e su quelle di produzione e di installazione e
manutenzione di impianti di climatizzazione;
e)
studio per lo sviluppo e l’evoluzione del quadro legislativo e regolamentare
che superi gli ostacoli normativi e di altra natura che impediscono il conseguimento
degli obiettivi del presente decreto;
f)
studio di scenari evolutivi in relazione alla domanda e all’offerta di energia
del settore civile;
g)
analisi e valutazione degli aspetti energetici e ambientali dell’intero
processo edilizio, con particolare attenzione alle nuove tecnologie e ai
processi di produzione, trasporto, smaltimento e demolizione;
h)
proposta di provvedimenti e misure necessarie a uno sviluppo organico della
normativa energetica nazionale per l’uso efficiente dell’energia nel settore
civile.
3.
I risultati delle attività di cui al comma 2 sono trasmessi al Ministero delle
attività produttive ed al Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio, che provvedono a riunirli, elaborarli ed integrarli con i risultati
di analoghe attività autonome a livello nazionale, al fine di pervenire ad un
quadro conoscitivo unitario da trasmettere annualmente al Parlamento ad
integrazione della relazione prevista ai sensi dell’articolo 20 della legge 9
gennaio 1991, n. 10, nonché alla Conferenza unificata. Il Ministero delle
attività produttive ed il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
provvedono altresì al monitoraggio della legislazione negli Stati membri
dell’Unione europea, per lo sviluppo di azioni in un contesto di metodologie ed
esperienze il più possibile coordinato, riferendone al Parlamento ed alla
Conferenza unificata nell’ambito del quadro conoscitivo di cui al periodo
precedente.
Titolo II - NORME TRANSITORIE
Art. 11.
Requisiti della prestazione energetica degli edifici
1.
Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui all’articolo 4, comma 1,
il calcolo della prestazione energetica degli edifici nella climatizzazione
invernale ed, in particolare, il fabbisogno annuo di energia primaria è
disciplinato dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, come modificata dal presente
decreto, dalle norme attuative e dalle disposizioni di cui all’allegato I.
Art. 12.
Esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti
termici
1.
Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui all’articolo 4, comma 1,
il contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli
impianti termici esistenti per il riscaldamento invernale, le ispezioni
periodiche, e i requisiti minimi degli organismi esterni incaricati delle
ispezioni stesse sono disciplinati dagli articoli 7 e 9, dal d.P.R. del 26 agosto 1993, n. 412, e successive
modificazioni, e dalle disposizioni di cui all’allegato L.
Titolo III - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 13.
Misure di accompagnamento
1.
Il Ministero delle attività produttive, predispone programmi, progetti e
strumenti di informazione, educazione e formazione al risparmio energetico.
2.
I programmi e i progetti di cui sopra privilegiano le sinergie di competenza e
di risorse dei pertinenti settori delle amministrazioni regionali e possono
essere realizzati anche avvalendosi di accordi con enti
tecnico scientifici e agenzie, pubblici e privati. Gli stessi programmi
e progetti hanno come obiettivo:
a)
la piena attuazione del presente decreto attraverso nuove
e incisive forme di comunicazione rivolte ai cittadini, e agli operatori del
settore tecnico e del mercato immobiliare;
b)
la sensibilizzazione degli utenti finali e della scuola con particolare
attenzione alla presa di coscienza che porti a modifiche dei comportamenti dei
cittadini anche attraverso la diffusione di indicatori che esprimono l’impatto
energetico e ambientale a livello individuale e collettivo. Tra questi
indicatori, per immediatezza ed elevato contenuto comunicativo, si segnala l’impronta
ecologica;
c)
l’aggiornamento del circuito professionale e la formazione di nuovi operatori
per lo sviluppo e la qualificazione di servizi, anche innovativi, nelle diverse
fasi del processo edilizio con particolare attenzione all’efficienza energetica
e alla installazione e manutenzione degli impianti di climatizzazione e
illuminazione;
d)
la formazione di esperti qualificati e indipendenti a cui
affidare il sistema degli accertamenti e delle ispezioni edili ed
impiantistiche.
3.
Le attività per il raggiungimento degli obiettivi di cui al
comma 2, lettere a) e b), sono integrate nel piano nazionale di
educazione e informazione sul risparmio e sull’uso efficiente dell’energia
realizzato dal Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio, ai sensi dell’articolo 1, comma
119, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 239, limitatamente agli anni
2005 e 2006. Gli strumenti predisposti nell’ambito di questa attività e i
risultati raggiunti sono resi disponibili alle regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano.
4.
Le attività per il raggiungimento degli obiettivi di cui al
comma 2, lettere c) e d) competono alle regioni e alle province autonome
di Trento e Bolzano, che possono provvedervi nell’ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 14.
Copertura finanziaria
1.
All’attuazione del presente decreto, fatta eccezione per le misure di
accompagnamento di cui all’articolo 13, comma 3, si dovrà provvedere con le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2.
Agli oneri derivanti dalle misure di accompagnamento di cui all’articolo 13, comma 3, pari a euro 400.000 per ciascuno degli anni 2005 e
2006, si provvede mediante utilizzo delle risorse dell’autorizzazione di spesa
di cui all’articolo 1, comma 119, lettera a), della legge 24 agosto 2004, n.
239.
Art. 15.
Sanzioni
1.
Il progettista che rilascia la relazione di cui all’articolo
8 compilata senza il rispetto delle modalità stabilite nel decreto di
cui all’articolo 8, comma 1, o un attestato di certificazione energetica senza
il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all’articolo 4, comma 1, è
punito con la sanzione amministrativa pari al 30 per cento della parcella
calcolata secondo la vigente tariffa professionale.
2.
Salvo che il fatto costituisca reato, il progettista
che rilascia la relazione di cui all’articolo 8 o un attestato di
certificazione energetica non veritieri, è punito con la sanzione
amministrativa pari al 70 per cento della parcella calcolata secondo la vigente
tariffa professionale; in questo caso l’autorità che applica la sanzione deve
darne comunicazione all’ordine o al collegio professionale competente per i
provvedimenti disciplinari conseguenti.
3.
Il direttore dei lavori che omette di presentare al Comune l’asseverazione di
conformità delle opere, di cui all’articolo 8, comma 2, contestualmente alla
dichiarazione di fine lavori, è punito con la sanzione
amministrativa pari al 50 per cento della parcella calcolata secondo vigente
tariffa professionale; l’autorità che applica la sanzione deve darne
comunicazione all’ordine o al collegio professionale competente per i
provvedimenti disciplinari conseguenti.
4.
Il direttore dei lavori che presenta al Comune la asseverazione
di conformità delle opere di cui all’articolo 8, comma 2, nella quale attesta
falsamente la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto ed alla
relazione tecnica di cui all’articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991,
n. 10, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 500
euro.
5.
Il proprietario o il conduttore dell’unita’ immobiliare, l’amministratore del condominio,
o l’eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a
quanto stabilito dell’articolo 7, comma 1, è punito con la sanzione
amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro.
6.
L’operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non ottempera a quanto
stabilito all’articolo 7, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa non
inferiore a 1.000 euro e non superiore a 6.000 euro. L’autorità che applica la
sanzione deve darne comunicazione alla Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari
conseguenti.
7.
Il costruttore che non consegna al proprietario, contestualmente all’immobile,
l’originale della certificazione energetica di cui all’articolo 6, comma 1, è
punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 5.000 euro e non
superiore a 30.000 euro.
Art. 16.
Abrogazioni e disposizioni finali
1.
Sono abrogate le seguenti norme della legge 9 gennaio 1991, n. 10:
a) l’articolo 4, commi 1 e 2; l’articolo 28, commi 3 e
4; l’articolo 29; l’articolo 30; l’articolo 33, commi 1 e 2; l’articolo 34,
comma 3.
2.
Sono abrogate le seguenti norme del d.P.R. 26 agosto
1993, n. 412:
a) l’articolo 5, commi 1, 2 e 4; l’articolo 7, comma
7; l’articolo 8.
3.
E’ abrogato l’articolo 1 del decreto del Ministro dell’industria commercio e
artigianato in data 6 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197
del 24 agosto 1994, recante recepimento delle norme
UNI attuative del decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993,
n. 412, recante il regolamento per il contenimento dei
consumi di energia degli impianti termici degli edifici, e rettifica del valore
limite del fabbisogno energetico normalizzato.
4.
Gli allegati, che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono
modificati con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con
i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e
trasporti, sentita la Conferenza unificata, in conformità alle modifiche
tecniche rese necessarie dal progresso ovvero a quelle introdotte a livello
comunitario a norma dell’articolo 13 della legge 4
febbraio 2005, n. 11.
Art. 17.
Clausola di cedevolezza