NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI - ENTRATA IN VIGORE
Il
presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato l’Ordinanza n. 3467 del
13.10.2005, pubblicata sulla G.U. 20 ottobre 2005 n. 245, che proroga
ulteriormente fino al 23 ottobre 2005 l’entrata in vigore dell’Ordinanza
3274/2003 in materia antisismica.
In
tal modo l’entrata in vigore della citata disposizione viene
portata alla stessa data dell’entrata in vigore delle nuove Norme Tecniche per
le Costruzioni, adottate con il D.M. 14.9.2005. Di fatto quindi l’Ordinanza
3274/2003 non entrerà in vigore perché superata dalle nuove norme. ll testo dell’Ordinanza è
consultabile in calce alla presente.
Si
ricorda che la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 23 settembre scorso
ha di fatto sancito l’entrata in vigore delle Norme
tecniche per le costruzioni per il 23 ottobre 2005, data in cui diventa
operativa la nuova disciplina in materia antisismica curata dal Ministero delle
Infrastrutture e prevista dal provvedimento.
Il
9 ottobre 2005 era invece prevista l’entrata in vigore dell’Ordinanza 3274 che
rendeva obbligatorio il metodo di calcolo sismico studiato dagli esperti del
Dipartimento della Protezione Civile. Questo significava che a partire dal 9
ottobre, l’entrata in vigore della 3274 avrebbe sancito l’obbligatorietà di una
nuova metodologia di calcolo per sole due settimane. Trascorso questo breve
periodo, sarebbero entrate in vigore le nuove Norme Tecniche e con esse i 18 mesi di “fase sperimentale”, durante i quali la
scelta e l’applicazione di metodi di calcolo antisimici
sarà totalmente facoltativa, continuando a rimanere applicabile anche la
vecchia disciplina (la legge n. 1086 del 5 novembre 1971 “Norme per la
disciplina delle opere di conglomerato cementizio
armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”; la legge n. 64 del 2
febbraio 1974 del Ministero dei lavori pubblici sui “Provvedimenti per le
costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”; l’ordinanza
3274; gli Eurocodici; etc..).
Tale applicazione facoltativa di vecchie e nuove norme è stata introdotta da un
emendamento al decreto legge n. 115 sulla pubblica amministrazione che il
Parlamento ha definitivamente convertito in legge lo scorso
22 agosto (168/2005). Rimarrà invece obbligatorio quanto previsto
dall’applicazione del “Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE
relativa ai prodotti da costruzione”, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 21 aprile 1993, n. 246.
E’
stato pertanto risolto il mancato allineamento tra due diverse normative concorrenti
in materia di leggi antisismiche.
Nonostante
l’entrata in vigore dell’Ordinanza 3274 della Protezione Civile in materia
antisismica sia stata prorogata sino alla data in cui diventano operative le
Norme Tecniche per le costruzioni (23/10/2005), i dubbi sul quadro normativo
complessivo relativo alle costruzioni in zone sismiche non sembrano ancora
trovare una spiegazione definitiva.
Una
questione ancora irrisolta è quella relativa alla nuova zonizzazione sismica ed
all’applicazione dell’art. 104 del DPR 380/2001. Con le nuove Norme Tecniche
diventa infatti operativa la nuova classificazione in
zona sismica e quindi - secondo quanto riportato dall’art. 104 del DPR 380/2001
- “Tutti coloro che in una zona sismica di nuova classificazione abbiano iniziato
una costruzione prima dell’entrata in vigore del provvedimento di
classificazione sono tenuti a farne denuncia, entro quindici giorni
dall’entrata in vigore del provvedimento di classificazione, al competente
ufficio tecnico della regione… L’ufficio tecnico della regione, entro 30 giorni
dalla ricezione della denunzia, accerta la conformità del progetto alle norme
tecniche di cui all’articolo 83 e l’idoneità della parte già legittimamente
realizzata a resistere all’azione delle possibili azioni sismiche”.
Le
Regioni, facendosi portavoce delle categorie professionali e delle
amministrazioni locali, avevano richiesto che l’art. 104 del DPR 380/2001 non trovasse applicazione nei casi di costruzioni iniziate prima
dell’entrata in vigore delle Norme Tecniche, a condizione di una loro
ultimazione entro i successivi 18 mesi. Ma questa richiesta di un emendamento
all’art. 104 non era stata ancora ufficialmente accolta dal Ministero delle
Infrastrutture.
La
novità è costituita da una nota firmata lo scorso 21 ottobre dal ministro Lunardi, con cui si promette una riformulazione dell’art.
104. Nella nota si specifica che: “Relativamente all’applicazione delle
disposizioni di cui all’art. 104 del DPR 6 giugno 2001 n. 380, si fa presente
che l’OPCM 3274 del 20/03/2003 ‘Primi elementi in
materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio
nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica’, all’art. 2, comma
Il
ministro Lunardi conferma, inoltre, di aver avviato
“le procedure per la formalizzazione di un emendamento teso alla riformulazione
dell’art. 104 del DPR 380/2001, attese le modifiche normative intervenute”.
Insieme alla nota che fornisce delucidazioni sull’applicazione dell’art. 104,
il Ministero ha inoltre elaborato un atto di indirizzo tecnico che chiarisce
due punti fondamentali.
Prima
di tutto ricorda che, finchè le Regioni non avranno
elaborato una nuova classificazione sismica del proprio territorio, ai sensi
dell’art. 94 del Dlgs n. 112/98, avrà validità la
classificazione del territorio nazionale introdotta
dall’Ordinanza
L’atto
di indirizzo tecnico fornisce inoltre per la prima volta uno specchietto
completo della normativa antisismica previgente con cui progettisti potranno
continuare ad operare durante i 18 mesi di allineamento previsto dalle nuove
Norme Tecniche.
Per
gli interventi edilizi da progettare con criteri antisismici a partire dal 23
ottobre 2005 sarà ancora possibile applicare:
-
Legge 5 novembre 1971 n. 1086, e relative norme di attuazione:
-
DM 9 gennaio 1996 – Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo
delle strutture in cemento armato, normale e precompresso per le strutture
metalliche;
-
Legge 2 febbraio 1974 n. 64, e relative norme di attuazione:
-
DM 16 gennaio 1996 – Norme Tecniche relative ai “Criteri generali per la
verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi”;
-
DM 16 gennaio 1996 – Norme Tecniche per le costruzioni in zone sismiche;
-
DM 11 marzo 1988 – Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle
rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e
le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle opere di
sostegno delle terre e delle opere di fondazione.
Si
ricorda, infine, che sono obbligate a seguire le indicazioni della normativa
sismica prevista dalle nuove Norme Tecniche (DM 14/09/2005) :
-
tutte opere di nuova realizzazione o interventi successivi al 23 ottobre 2005
-
tutti i lavori che al 23 ottobre 2005 erano ancora in
attesa di titolo abitativo
-
tutti i lavori che al 23 ottobre avevano ottenuto il
rilascio del permesso di costruire, o presentato Dia ma la cui realizzazione
risultava non ancora avviata
Le
Norme Tecniche potranno invece non essere adottate per l’ultimazione di
interventi che alla data di entrata in vigore delle Norme Tecniche (23 ottobre)
risultavano già iniziati sulla base di regolari titoli
abitativi edilizi.
Presidenza Consiglio dei Ministri
Ordinanza n. 3467 del 13 ottobre 2005
“Disposizioni urgenti di protezione civile in materia
di norme tecniche per le costruzioni in zona sismica”
Art. 1
Il
termine di cui all’art. 2, comma 2, dell’Ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, già prolungato
con l’articolo 6, comma 1, dell’Ordinanza di Protezione Civile n. 3379 del 5
novembre 2004, con l’articolo 2, comma 1, dell’Ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3431, del 3 maggio 2005, e successivamente con
l’articolo 6, Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3452 del 1
agosto 2005, è prorogato fino al 23 ottobre 2005, data di entrata in vigore del
Decreto in premessa indicato (Ndr: D.M. 14.9.2005).