LAVORI PUBBLICI - NUOVO REGOLAMENTO PER I LAVORI DEL GENIO MILITARE

 

E’ entrato in vigore il 14 settembre 2005 il regolamento per i lavori del Genio militare, D.P.R. 19 aprile 2005 n. 170, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 30 agosto 2005. Si tratta di uno dei provvedimenti attuativi della Legge Merloni (articolo 3, comma 7-bis della legge 109/1994), la legge quadro sui lavori pubblici.

Per i lavori appaltati dalla Difesa il regolamento comporterà una vera e propria rivoluzione, spazzando via le vecchie procedure ancorate a un Regio Decreto risalente al lontano 1932.

Con il provvedimento poi l’amministrazione militare si va ad allineare alle procedure della Legge quadro. Il decreto, infatti, è modellato sullo schema della Merloni e del regolamento degli appalti e non presenta differenze sostanziali.

Sicuramente la novità più interessante è quella che riguarda il responsabile del procedimento. Per la prima volta infatti, per venire incontro alle esigenze organizzative delle varie gerarchie militari, viene consentito di frazionare i compiti del responsabile del procedimento. Con il risultato che in un appalto si può arrivare ad avere fino a tre responsabili: uno per la fase della progettazione, l’altro per l’affidamento e l’ultimo per l’esecuzione.

L’altra novità che caratterizza tutto il regolamento è la spiccata preferenza (in alcuni casi addirittura un obbligo) per la gestione interna dell’appalto. Proprio per i responsabili del procedimento, ad esempio, non c’è la possibilità di ricorrere a tecnici esterni. Anche per i progettisti la precedenza assoluta viene data ai tecnici-militari, con l’avvertenza che debbono essere in possesso di adeguata capacità tecnico-professionale e dei titoli richiesti dalla legge.

Discorso analogo per il collaudo delle opere. Soltanto sulla validazione dei progetti il Dpr 170 si allinea alle prescrizioni della legge Merloni.

Rispetto alla normativa generale, per la validazione il regolamento precisa che il responsabile del procedimento interessato a questa attività è quello della fase di progettazione.

L’articolo 79 dispone che per le verifiche tecniche, il responsabile del procedimento per la fase di progettazione provvede:

- per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, tramite organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea Uni Cei En 45004;

- per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, direttamente o con il supporto di collaboratori tecnici interni o esterni all’amministrazione.

Gli incarichi di verifica tecnica di ammontare inferiore alla soglia Comunitaria possono essere affidati a soggetti di fiducia, anche ricorrendo alla procedura in economia, previa adeguata pubblicità. Questa ultima ipotesi crea qualche problema.

Di fatto nello stesso regolamento, fattispecie eguali vengono trattate in modo differente. Mentre per gli incarichi tecnici generalmente intesi, si stabiliscono forme di affidamento ben precise, senza alcuna indicazione in merito al ricorso al sistema in economia, per gli incarichi di verifica e validazione si legittima espressamente il ricorso alle procedure in economia.

Secondo quale procedura, v’è da chiedersi? Infatti, non si comprende quale normativa disciplini questo caso. Non è chiaro se si applica la normativa di cui ai precedenti articoli in particolare, il capo IV e il capo V del titolo IV per tutte le ipotesi di affidamento di incarichi tecnici, o venga estesa la procedura dei lavori anche ai servizi di validazione (l’articolo 123 menziona solo opere e lavori e non servizi); o se in alternativa, trova applicazione il Dm 28 giugno 2002 in tema di affidamenti di forniture di beni e servizi in economia (il cui articolo l, nella sua casistica, non menziona i servizi di progettazione).

Stabilire l’esatta procedura non è assolutamente specioso per le conseguenze operative che da questa discendono, anche solo in considerazione dei tempi di espletamento della procedura di incarico che nella ipotesi del Dm del 2002 risulta leggermente più dettagliata e articolata soprattutto in ordine alle fasi della procedura diverse per categorie e importi.

Inoltre, i validatori “esterni” non potranno espletare incarichi di progettazione, né partecipare neppure indirettamente agli appalti, alle concessioni e ai relativi subappalti e cottimi con riferimento ai lavori per i quali abbiano svolto le predette attività. Ciò dovrebbe portare a ritenere che queste stesse incompatibilità non valgano per gli interni: i tecnici interni potrebbero vedersi affidare più incarichi di diversa natura, compreso quello di validazione? In questo caso dovrebbero soccorrere le regole del futuro regolamento sulla validazione che esclude questa possibilità in applicazione del disposto di cui all’articolo 30, comma 6, come modificato dalla legge 166/2002.

E’ possibile reperire il testo del decreto in parola contattando gli uffici del Collegio dei Costruttori.