LAVORI PUBBLICI - NUOVO REGOLAMENTO PER I LAVORI DEL GENIO MILITARE
E’
entrato in vigore il 14 settembre 2005 il regolamento per i lavori del Genio
militare, D.P.R. 19 aprile 2005 n. 170, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
201 del 30 agosto 2005. Si tratta di uno dei provvedimenti attuativi della
Legge Merloni (articolo 3, comma 7-bis della legge 109/1994),
la legge quadro sui lavori pubblici.
Per
i lavori appaltati dalla Difesa il regolamento comporterà una vera e propria
rivoluzione, spazzando via le vecchie procedure ancorate a un Regio Decreto
risalente al lontano 1932.
Con
il provvedimento poi l’amministrazione militare si va ad allineare alle
procedure della Legge quadro. Il decreto, infatti, è modellato sullo schema della Merloni e del regolamento degli appalti e non presenta
differenze sostanziali.
Sicuramente
la novità più interessante è quella che riguarda il responsabile del
procedimento. Per la prima volta infatti, per venire
incontro alle esigenze organizzative delle varie gerarchie militari, viene
consentito di frazionare i compiti del responsabile del procedimento. Con il
risultato che in un appalto si può arrivare ad avere fino a tre responsabili:
uno per la fase della progettazione, l’altro per l’affidamento e l’ultimo per
l’esecuzione.
L’altra
novità che caratterizza tutto il regolamento è la spiccata preferenza (in
alcuni casi addirittura un obbligo) per la gestione interna dell’appalto.
Proprio per i responsabili del procedimento, ad esempio, non c’è la possibilità
di ricorrere a tecnici esterni. Anche per i progettisti la precedenza assoluta viene data ai tecnici-militari, con l’avvertenza che debbono
essere in possesso di adeguata capacità tecnico-professionale e dei titoli
richiesti dalla legge.
Discorso
analogo per il collaudo delle opere. Soltanto sulla validazione
dei progetti il Dpr 170 si allinea alle prescrizioni
della legge Merloni.
Rispetto
alla normativa generale, per la validazione il
regolamento precisa che il responsabile del procedimento interessato a questa
attività è quello della fase di progettazione.
L’articolo
79 dispone che per le verifiche tecniche, il responsabile del procedimento per
la fase di progettazione provvede:
-
per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, tramite organismi di
controllo accreditati ai sensi della norma europea Uni Cei
En 45004;
-
per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, direttamente o con il
supporto di collaboratori tecnici interni o esterni all’amministrazione.
Gli
incarichi di verifica tecnica di ammontare inferiore alla soglia Comunitaria
possono essere affidati a soggetti di fiducia, anche ricorrendo alla procedura
in economia, previa adeguata pubblicità. Questa ultima ipotesi crea qualche
problema.
Di
fatto nello stesso regolamento, fattispecie eguali vengono
trattate in modo differente. Mentre per gli incarichi tecnici generalmente
intesi, si stabiliscono forme di affidamento ben precise, senza alcuna
indicazione in merito al ricorso al sistema in economia, per gli incarichi di
verifica e validazione si legittima espressamente il
ricorso alle procedure in economia.
Secondo
quale procedura, v’è da chiedersi? Infatti, non si comprende quale normativa
disciplini questo caso. Non è chiaro se si applica la normativa di cui ai
precedenti articoli in particolare, il capo IV e il capo V del titolo IV per
tutte le ipotesi di affidamento di incarichi tecnici, o venga
estesa la procedura dei lavori anche ai servizi di validazione
(l’articolo 123 menziona solo opere e lavori e non servizi); o se in
alternativa, trova applicazione il Dm 28 giugno
Stabilire
l’esatta procedura non è assolutamente specioso per le conseguenze operative
che da questa discendono, anche solo in considerazione dei tempi di
espletamento della procedura di incarico che nella ipotesi del Dm del 2002
risulta leggermente più dettagliata e articolata soprattutto in ordine alle
fasi della procedura diverse per categorie e importi.
Inoltre,
i validatori “esterni” non potranno espletare
incarichi di progettazione, né partecipare neppure indirettamente agli appalti,
alle concessioni e ai relativi subappalti e cottimi con riferimento ai lavori
per i quali abbiano svolto le predette attività. Ciò
dovrebbe portare a ritenere che queste stesse incompatibilità non valgano per
gli interni: i tecnici interni potrebbero vedersi affidare più incarichi di
diversa natura, compreso quello di validazione? In
questo caso dovrebbero soccorrere le regole del futuro regolamento sulla validazione che esclude questa possibilità in applicazione
del disposto di cui all’articolo 30, comma 6, come modificato dalla legge 166/2002.
E’
possibile reperire il testo del decreto in parola contattando gli uffici del
Collegio dei Costruttori.