LAVORI PUBBLICI - SUBAPPALTI NON ECCEDENTI IL 2%
(Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza del 31 maggio 2005, n. 2584)
Il Consiglio di Stato si è recentemente espresso in modo alquanto
singolare con una propria ordinanza in tema di subappalto.
Brevemente l’organo giurisdizionale amministrativo ha ritenuto che le
previsioni contenute nel 9° e nel 12° comma dell’art. 18 della legge antimafia
n. 55/1990 siano da leggere nel senso che:
1) laddove la norma (comma 12) si esprime dicendo che “ai fini del
presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad
oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera …”
vuole sostanzialmente attestare che è da considerarsi subappalto “solo” (e non,
come sempre è stato letto, “anche”) qualsiasi contratto avente ecc..
2) la previsione recentemente introdotta nel comma 9, (“per i
subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo dei lavori affidati
o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione
da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà”) disciplinerebbe
solo i subappalti ove sussistano congiuntamente i due requisiti: importo
inferiore al 2% dell’appalto ma superiore ai 100.000 euro, ovvero importo
superiore al 2% dell’appalto ma inferiore ai 100.000 euro.
Il pronunciamento del Consiglio di Stato non è condiviso dalla dottrina
nella sostanza, e l’esame di tale tematica porterebbe ad effettuare
preliminarmente un’esegesi storica e sostanziale della norma in commento per
dimostrarne l’infondatezza dell’assunto.
Ma si ritiene importante sottolineare alle aziende associate che
l’argomento trattato attiene ad una
norma penale (legge antimafia 55/90), la quale prevede la sanzione della
reclusione da 6 mesi ad un anno oltre ad una notevole sanzione pecuniaria.
Ed è evidente che il giudice penale può avere orientamenti diversi da
quelli del giudice amministrativo.
Visto
l’appello proposto da:. . . . . . .
contro
-
REGIONE LOMBARDIA
-
GESTIONE COMMISSARIALE PALAZZO PIRELLI
-
AUTORITA’ PER
non
costituitisi;
per
l’annullamento dell’ordinanza del TAR
LOMBARDIA - MILANO: Sezione III
n. 819/2005,
resa
tra le parti,
concernente
PROCEDURA RISTRETTA PER
AFFIDAMENTO LAVORI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI
PALAZZO;
Premesso
che l’appellante contesta la statuizione del primo giudice, che ha riconosciuto
(sia pure ad un sommario esame) la legittimità del provvedimento che
Considerato
che la impugnata ordinanza pare risolvere la apparente anomalia della normativa
di cui si discute (comma 9 e comma 12 della legge n. 55/1990), in un senso che
accentua il contrasto tra quanto previsto nel comma 9 (vale a dire che Per i
subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo dei
lavori affidati o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il
rilascio della autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti
alla metà) con la definizione che del subappalto è data dal successivo comma 12
(è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività
ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture
con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per
cento dell’importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 ECU e
qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al
50 per cento dell’importo del contratto da affidare…È fatto obbligo
all’appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub
contratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del subcontraente…);
Rilevato
che, ad un primo sommario esame, sembra possibile dare una interpretazione del
menzionato comma 9 che sia congrua con la previsione di cui al successivo comma
12, senza che si incorra nella alternativa di abrogazione parziale dell’art. 18
(questo imputa l’appellante alla ordinanza impugnata), facendo rientrare nella
nozione di subappalto anche contratti che tali non sono in base alla
definizione di legge, o, viceversa, di sostanziale disapplicazione
del comma 9 del medesimo articolo 18 (come paventa
Rilevato,
quindi, che la questione debba essere risolta con una interpretazione della
proposizione aggiunta al citato comma 9, che sia rispettosa della definizione
di subappalto di cui al successivo comma 12 dell’art. 18, e questo può avvenire
solo con una lettura del menzionato comma 9 che ne limita la valenza alla
introduzione di un procedimento autorizzatorio abbreviato per i subappalti
(definiti tali ai sensi del richiamato comma 12) minori, nei quali l’importo
dei lavori affidati risulti rispettivamente inferiore al 2% dell’importo dei
lavori (e ovviamente superiore a 100.000 euro), ovvero inferiore a 100.000 euro
(e, altrettanto ovviamente, superiore al 2% dell’importo dei lavori affidati);
Rilevato,
da ultimo, che una diversa interpretazione, quale quella data dalla Regione
Lombardia (e fatta propria dal TAR), sembra rendere priva di efficacia non solo
la definizione di subappalto di cui al comma 12 dell’art. 18 della legge in
questione, ma la disciplina della semplice comunicazione relativa ai subcontratti, i quali, sebbene non qualificabili come
contratti di subappalto, sarebbero tutti assorbiti (a meno di non essere
inferiori ad ambedue i parametri, percentuale dell’importo dei lavori e valora assoluto) nella previsione di cui al comma 9 del
medesimo art. 18 (riduzione dei termini per il rilascio della
autorizzazione).
Ritenuto,
pertanto, che sussistono i presupposti di cui all’art. 21 della legge n. 1034
del 1971.
P.Q.M.
Accoglie
l’appello (Ricorso numero: 3656/2005). Per l’effetto, in riforma dell’ordinanza
impugnata, accoglie l’istanza cautelare
in primo grado.
La
presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione.
Depositata
presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle
parti.