CARTELLA
ESATTORIALE - INDICAZIONE DELLA MOTIVAZIONE
(Cassazione
Sent.16/9/05, n. 18415)
La
cartella esattoriale non può riportare solo i codici del tributo richiesto,
lasciando al contribuente l’onere della ricostruzione dell’operato dell’Ufficio
attraverso difficili operazioni interpretative di codici e numerazioni. La
Corte di Cassazione ha ribadito che alla cartella di pagamento devono ritenersi
applicabili i principi di ordine generale indicati per ogni provvedimento
amministrativo, ponendosi una diversa interpretazione in insanabile contrasto
con il diritto di difesa del contribuente, tanto più quando
una cartella non sia stata preceduta da un avviso di accertamento, motivato con
riferimento alla istruttoria che lo stesso Ufficio ha ammesso di aver compiuto.
Nel
caso di specie l’Ufficio aveva indicato nella cartella i soli codici numerici,
illustrando soltanto in sede contenziosa la complessa fattispecie (la
deducibilità di assegno di separazione da dividere fra moglie e figlio) che
aveva dato luogo alla riduzione della detrazione.
La
Cassazione ha inoltre chiarito che il termine di decadenza entro il quale va circoscritta l’azione accertatrice
dell’Amministrazione finanziaria è quello per l’iscrizione a ruolo delle
rettifiche c.d. formali, mentre allorché il recupero a tassazione si
identifichi, come nella specie, con un’attività anche accertativa,
nello stesso temine va effettuata oltre all’iscrizione a ruolo, anche la
notifica della cartella al contribuente, riguardando peraltro l’opposizione del
contribuente, in tal caso, non meri vizi formali della cartella, ma la
sostanzialità della pretesa erariale.