IRPEF -
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - RIVALUTAZIONI ANNUALI ACCONTO IMPOSTA
SOSTITUTIVA 11% - ANNO 2005
La disciplina fiscale del
trattamento di fine rapporto prevede (cfr. suppl. n. 1 al Not. n. 11/2001) che sull’importo delle rivalutazioni dei
trattamenti di fine rapporto, maturato a favore di ogni dipendente, sia
trattenuta, annualmente, un’imposta sostitutiva stabilita nella misura
dell’11%. Detta imposta sostitutiva, da imputare a riduzione del fondo TFR,
deve essere calcolata e versata a cura del sostituto d’imposta alle seguenti
scadenze fisse: entro il 16 dicembre in acconto, nella misura del 90%, ed
entro il 16 febbraio dell’anno successivo, a saldo.
Pertanto entro il 16
dicembre 2005 è dovuto, per l’anno stesso, l’acconto
della predetta imposta sostitutiva calcolato sul 90% delle rivalutazioni
maturate nell’anno 2004, tenendo conto anche delle rivalutazioni relative ai
trattamenti di fine rapporto erogati nel corso di detto anno 2004 (c.d. metodo
storico). In alternativa l’acconto può essere
determinato avendo riguardo all’importo delle rivalutazioni che si stima
maturino nel corso dell’anno 2005 (c.d. metodo previsionale).
Per la determinazione
dell’acconto, in tale ipotesi alternativa, il sostituto di imposta
calcolerà la rivalutazione presuntiva applicando ai TFR maturati al 31 dicembre
2004, e relativi ai dipendenti in forza al 30 novembre 2005,
Si
rammenta che, nell'ipotesi di stime errate che comportino un versamento
dell'acconto inferiore a quello dovuto, verranno
applicate le sanzioni previste.
L’acconto deve essere versato
con il mod. F24 utilizzando il codice tributo 1712.
Il periodo di riferimento, da indicare nella Sezione Erario, è l’anno d’imposta
cui si riferisce il versamento, cioè 2005.
Infine, si rammenta che sia
per il versamento dell’acconto che del saldo può essere utilizzato il credito di imposta di cui all’art. 3, comma 213, della legge n.
662/96 (credito di imposta relativo ai versamenti effettuati dalle imprese
negli anni 1997 e