13^ MENSILITA’
Secondo quanto previsto
dall’art. 64 del c.c.n.l. 29.1.2000, non modificato
dal verbale di accordo per il rinnovo del c.c.n.l. sottoscritto il 20.5.2004, si ricorda che, entro
il 20 dicembre deve essere riconosciuta ed erogata ai dipendenti impiegati la
tredicesima mensilità. La citata mensilità è comprensiva, oltre che delle voci
di stipendio, anche dell’E.D.R.,
degli aumenti periodici di anzianità, di eventuali indennità e superminimi e di
compensi e premi aventi carattere continuativo e determinato.
Agli impiegati che al 31
dicembre 2005 non abbiano maturato un anno intero di
anzianità di servizio, dovrà essere corrisposta una frazione della 13^
mensilità rapportata ai mesi di effettivo servizio. A questo proposito si tenga
presente che la frazione di mese non superiore a 15 giorni non deve essere
computata.
Trattamento
contributivo
La 13^ mensilità è soggetta ai
contributi Inps secondo le aliquote in vigore.
Ritenute
fiscali
L’importo della 13^ mensilità,
al netto dei contributi previdenziali a carico del dipendente, deve essere
assoggettato a ritenuta fiscale separatamente dalla retribuzione del periodo di
paga in cui viene corrisposto, senza riconoscere alcuna
deduzione d’imposta (no tax area e deduzione per
oneri familiari).