IRPEF
- CONGUAGLIO DI FINE ANNO 2005
Le
operazioni di conguaglio di fine anno devono essere effettuate secondo quanto
stabilito dall’art. 23 del D.P.R. n. 600/73 come sostituito dall’art. 7 lett.
d) del D.Lgs n. 314/97. Si richiamano alcuni aspetti inerenti le predette
operazioni, tenuto conto delle ulteriori modifiche della disciplina dell'Irpef,
introdotte dal 1 gennaio 2005 (cfr. suppl. n. 4 al Not. n. 12/2004)
1)
Il lavoratore dipendente potrà richiedere al sostituto di imposta di tener
conto anche di altri redditi di lavoro dipendente o ad essi assimilati,
percepiti da terzi. La richiesta dovrà essere avanzata dal dipendente entro il
12 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento e dovrà essere
supportata dalla consegna delle certificazioni rilasciate dagli altri soggetti
eroganti. E’ il caso che può verificarsi ove il lavoratore chieda che nelle
operazioni di conguaglio il datore di lavoro tenga conto delle somme erogate
dalla Cassa Edile (p.es. Ape, Premio inizio attività in edilizia).
2)
Le operazioni di conguaglio devono essere effettuate entro il 28 febbraio. Tali
operazioni dovranno tener conto delle somme e dei valori corrisposi fino al 31
dicembre dell’anno di riferimento, ovvero al 12 gennaio dell’anno successivo.
Il risultato delle predette operazioni, peraltro, inciderà sulle somme erogate
nel mese in cui il conguaglio è effettuato.
3)
Le operazioni di conguaglio comportano la necessità di determinare l'esatto
importo sia della deduzione di cui all’art. 11 del Tuir (no-tax area) che della
deduzione di cui all’art. 12 del Tuir (deduzione per oneri di famiglia) da
riconoscere al lavoratore sulla base dei redditi effettivamente percepiti in
corso d'anno.
Nulla è variato in merito alla determinazione del reddito di
lavoro dipendente e di quello assimilato derivante da collaborazione coordinata
e lavoro a progetto, per i quali si deve far riferimento all’art. 50, comma 1,
lett.c-bis Tuir.
Circa le deduzioni di cui si è fatto cenno più sopra (no-tax area
e deduzione per oneri di famiglia) si ritiene opportuno riepilogarne, qui di
seguito, le modalità di riconoscimento delle stesse.
Deduzione no-tax area
L’articolo 11 del Tuir in
ordine alla deduzione in oggetto prevede:
a) una deduzione base,
uguale per tutti i contribuenti, pari a 3.000 euro annui. La deduzione in
parola non deve essere ragguagliata al periodo di lavoro dell’anno;
b) una deduzione
aggiuntiva, di ammontare diverso a seconda del tipo di reddito. In
particolare, per quanto qui rileva, se alla formazione del reddito complessivo
concorrono:
- redditi di lavoro
dipendente o redditi assimilati (co.co.co. e lavoro a progetto), la deduzione
in esame è pari a 4.500 euro annui, da rapportare al periodo di lavoro
nell’anno. Pertanto, per le tipologie reddituali in parola la no-tax area teorica è pari a 7.500
euro (3.000 + 4.500);
- redditi derivanti dalle
pensioni di ogni genere e dagli assegni ad esse equiparate, la deduzione
aggiuntiva è pari a 4.000 euro, da rapportare al periodo di pensione nell’anno.
La norma espressamente
prevede che le deduzioni aggiuntive suddette sono tra loro alternative.
Se alla formazione del
reddito complessivo concorrono due o più tipologie reddituali, il contribuente
potrà fruire della deduzione a lui più favorevole.
In tal caso le deduzioni
aggiuntive spettanti per i redditi di lavoro dipendente, i redditi
assimilati e i redditi da pensione vanno rapportate al periodo di lavoro o di
pensione nell’anno e quindi al numero dei giorni compresi nel periodo di durata
del rapporto intrattenuto. Al contrario la deduzione base, come detto, spetta
per intero.
Nel caso di rapporto di
lavoro instaurato con un lavoratore che gode di un trattamento pensionistico, e
che quindi percepisce con riferimento a periodi contemporanei redditi di lavoro
e di pensione, le due deduzioni aggiuntive non potranno in nessun caso essere
cumulate e pertanto il dipendente potrà beneficiare solo di una di esse.
In caso di rapporto di
lavoro a tempo determinato l'Agenzia delle Entrate con circolare n. 2/2003 ha
precisato che l'intera deduzione teorica spettante (7.500 euro) va rapportata
al periodo di durata del rapporto di lavoro. Ma, considerato che l’art. 11
Tuir, come detto, attribuisce il diritto alla deduzione base di 3.000 euro a
prescindere dalla durata del rapporto di lavoro, sarà il dipendente che potrà
fruire della parte di deduzione non goduta in sede di dichiarazione dei redditi
oppure vi provvederà il datore di lavoro in sede di conguaglio se il lavoratore
presenterà apposita richiesta.
In occasione delle
operazioni di conguaglio il datore di lavoro dovrà procedere al calcolo dell’esatto
ammontare della deduzione di cui si parla applicando la formula, illustrata sul
Notiziario mensile.
Deduzione per oneri di
famiglia
Con effetto dal 1° gennaio
2005, le detrazioni per i carichi di famiglia, previste dalla precedente
disciplina, sono abrogate e sostituite con le nuove deduzioni per oneri di
famiglia, disciplinate dal nuovo art. 12 Tuir. La modifica introdotta
costituisce un’importante novità. A differenza delle detrazioni che abbattono
l’imposta dovuta, le deduzioni abbattono la base imponibile su cui applicare le
aliquote e calcolare l’imposta.
Diversamente dalle
previgenti detrazioni per carichi di famiglia, i cui importi erano fissati in
funzione del reddito complessivo del contribuente, gli importi stabiliti dal
nuovo articolo 12 corrispondono a deduzioni teoriche, il cui ammontare
effettivo deve essere determinato sulla base di regole analoghe a quelle
fissate per la determinazione della no
tax area.
Il nuovo testo dell’articolo
12 stabilisce che dal reddito complessivo si deducono per oneri di famiglia i
seguenti importi teorici:
a) 3.200 euro per il coniuge
non legalmente ed effettivamente separato;
b) 2.900 euro per ciascun
figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati
o affiliati, nonché per ogni altra persona indicata nell’articolo 433 del
codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari
non risultanti da provvedimento dell’autorità giudiziaria. Tale importo può
essere ripartito tra coloro che hanno diritto alla deduzione.
L’importo di euro 2.900, al
verificarsi di alcune condizioni, è aumentato a:
- 3.450 euro per ciascun
figlio di età inferiore a tre anni;
- 3.200 euro, per il primo
figlio, se l’altro coniuge manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il
contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente
ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o
affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è
successivamente legalmente ed effettivamente separato;
- 3.700 euro, per ogni
figlio portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio
1992, n. 104.
In presenza delle condizioni
disposte dalla norma, tali deduzioni sostituiscono la deduzione di euro 2.900 e
sono tra loro alternative.
La deduzione per i figli a
carico spetta con riferimento a ciascun figlio ed a prescindere dall’età del
figlio e dalla circostanza che questi conviva con il contribuente.
Tali deduzioni teoriche
spettano solo per i familiari fiscalmente a carico.
Come in passato, il
familiare può essere considerato fiscalmente a carico solo se possiede un
reddito complessivo non superiore ad euro 2.840,51, al lordo degli oneri
deducibili di cui all’articolo 10 del Tuir. Tale limite di reddito è fissato con
riferimento all’intero periodo d’imposta, rimanendo del tutto indifferente il
momento in cui tale reddito si è prodotto nel corso del periodo stesso. Inoltre
il reddito deve essere assunto al lordo anche della no tax area e delle deduzioni per oneri di famiglia.
Il datore di lavoro in
occasione delle operazioni di conguaglio dovrà procedere, come per la no tax
area, al calcolo dell’esatto ammontare della deduzione di cui si parla
applicando la nota formula illustrata sul Notiziario mensile.
Calcolati gli importi
effettivamente spettanti delle deduzioni di cui si è trattato il sostituto di
imposta dovrà:
- determinare l’ammontare
delle somme e dei valori fiscalmente imponibili secondo le disposizioni di cui
all’art. 51 Tuir che lo stesso ha corrisposto nell'anno 2005, comprendendo,
previa richiesta del dipendente, gli eventuali altri redditi come precisato al
punto 1);
- dall'importo così
determinato, il sostituto dovrà sottrarre l’ammontare degli oneri deducibili
trattenuti direttamente dallo stesso che non concorrono a formare il reddito di
lavoro dipendente ex art. 51, comma 2, lett. h) Tuir (ad esempio gli assegni
periodici corrisposti al coniuge e direttamente trattenuti dal datore di
lavoro);
- detrarre l’importo delle
deduzioni ex art. 11 e 12 del Tuir effettivamente spettanti dall’ammontare
delle somme e dei valori fiscalmente imponibili, ottenendo quindi la base
imponibile;
- sulla base imponibile
dovrà quindi essere calcolata l’imposta dovuta applicando le aliquote di
imposta e gli scaglioni di reddito in vigore dal 1° gennaio 2005.
La nuova tabella delle aliquote
d’imposta e degli scaglioni di reddito
a) per i redditi fino a
26.000 euro, aliquota del 23%;
b) per i redditi oltre
26.000 euro e fino a 33.500 euro, aliquota del 33%;
c) per i redditi oltre
33.500 euro, aliquota del 39%.
Oltre alle tre aliquote
fissate per l’IRPEF è previsto, per i redditi superiori a 100.000 euro, un
contributo di solidarietà del 4% da applicare alla parte di reddito imponibile
che eccede tale importo. Secondo l’Agenzia delle Entrate tale contributo va
interpretato e gestito a tutti gli effetti come un’ulteriore aliquota
d’imposta. Conseguentemente:
- il contributo concorre
insieme all’IRPEF all’importo sul quale possono essere fatte valere eventuali
detrazioni d’imposta;
- il sostituto d’imposta
deve operare le ritenute ed effettuare le operazioni di conguaglio di fine anno
tenendo conto di tale contributo.
Abrogazione delle detrazioni già
previste per i redditi di lavoro dipendente, per i redditi da pensione e per i
redditi di lavoro autonomo e di impresa minore.
Si ricorda che
4) I contributi versati
alle forme di previdenza complementare sono deducibili per un importo
complessivamente non superiore al 12% del reddito complessivo e comunque non
superiore ad euro 5.164,57. In caso di redditi di lavoro dipendente, la
deduzione dal reddito dei contributi versati alle forme di previdenza
complementare (PREVEDI per gli impiegati e gli operai del settore edile)
compete per un importo complessivamente non superiore al doppio della quota di
TFR destinata alla forma di previdenza complementare, entro i predetti limiti
del 12% del reddito complessivo e di euro 5.164,57.
Il sostituto d'imposta, in
sede di conguaglio, dovrà:
a)
determinare l'ammontare complessivo dei contributi versati al fondo, e cioè
sommare la quota di contributi a carico del lavoratore e la quota di contributi
a carico del datore di lavoro;
b)
sommare al reddito corrisposto al lavoratore l'importo di cui al punto a);
c)
calcolare il 12% del reddito complessivo determinato come indicato al punto b);
d)
individuare il doppio della quota del TFR destinata alla forma di previdenza
complementare;
e)
riconoscere quale importo deducibile dal reddito complessivo il minore tra
l'importo di cui al punto a), il doppio del TFR, il 12% del reddito complessivo
ed euro 5.164,57.
5) Le aliquote da applicare alle fasce di reddito per
lavoro dipendente per l’anno 2005 sono quelle riportate ogni mese nella
apposita tabella pubblicata sul Notiziario.
6)
Per l’anno 2005 sono confermate, secondo le risultanze contabili determinate
dalla
operai
0,35%
impiegati
iscritti 0,30%
Di
dette quote si dovrà tenere conto, oltre che per le operazioni di conguaglio
fiscale 2005, anche per le retribuzioni che verranno erogate dal 1° gennaio
2006.
ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF
Come
è noto, in occasione delle operazioni di conguaglio di fine anno, o di fine
rapporto se antecedente, il datore di lavoro deve calcolare e versare
l’addizionale regionale all’Irpef dovuta dal dipendente.
Si ricorda che l’art. 2, comma 4 della
Legge n. 289/2002, stabilisce l’irrilevanza, rispetto alle addizionali
regionali e comunali all’Irpef, della deduzione di cui all’articolo 11 del
Tuir, prevedendo che la base imponibile delle addizionali all’Irpef non è
influenzata dalla deduzione di cui al nuovo articolo 11 del Tuir (no tax-area).
Al contrario ai fini della
determinazione per la base imponibile delle addizionali in parola rileva la
deduzione per oneri di famiglia. Infatti l’agenzia delle entrate, con circolare
6 giugno 2005 n. 31/E (cfr. suppl. n. 1 al Not. n. 6/2005), ha precisato che in
assenza di una disposizione specifica analoga a quella prevista per la no tax
area, la deduzione per oneri di famiglia opera in diminuzione della base
imponibile, oltre che dell’Irpef, anche delle addizionali regionali e comunali.
Pertanto per le addizionali regionali e
comunali, la base imponibile va assunta al lordo della no tax area ed al netto
della deduzione per oneri di famiglia.
Si rammenta che, ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge, le addizionali in parola sono dovute se per lo stesso
anno risulta dovuta l’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto della
deduzione per oneri di famiglia, della no tax area o di altri oneri e dei
crediti di cui all’art. 15 del Tuir.
Circa
le modalità cui i sostituti si devono attenere per effettuare la trattenuta ed
il versamento delle ritenute in oggetto, dovute sui redditi da lavoro
dipendente, si rinvia alle precedenti comunicazioni in materia (cfr. suppl. n. 3
al Not. 12/99 e Not. 2/2000).
La
tabella delle aliquote in vigore per
ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF
La
ritenuta relativa all’addizionale comunale deve essere effettuata dal sostituto
di imposta relativamente ai dipendenti che hanno domicilio fiscale nei Comuni
che hanno deliberato in materia. Sul sito internet del Ministero delle Finanze,
www.finanze.gov.it
selezionando la voce
“documentazione” e quindi “fiscalità locale” è pubblicato
l'elenco dei comuni che hanno adottato tale addizionale.
Per
quanto attiene la determinazione della base imponibile, le modalità
per le relative trattenute e versamenti vale quanto sopra specificato per
l'addizionale regionale.