IRPEF - CONGUAGLIO DI FINE ANNO 2005

 

Le operazioni di conguaglio di fine anno devono essere effettuate secondo quanto stabilito dall’art. 23 del D.P.R. n. 600/73 come sostituito dall’art. 7 lett. d) del D.Lgs n. 314/97. Si richiamano alcuni aspetti inerenti le predette operazioni, tenuto conto delle ulteriori modifiche della disciplina dell'Irpef, introdotte dal 1 gennaio 2005 (cfr. suppl. n. 4 al Not. n. 12/2004)

1) Il lavoratore dipendente potrà richiedere al sostituto di imposta di tener conto anche di altri redditi di lavoro dipendente o ad essi assimilati, percepiti da terzi. La richiesta dovrà essere avanzata dal dipendente entro il 12 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento e dovrà essere supportata dalla consegna delle certificazioni rilasciate dagli altri soggetti eroganti. E’ il caso che può verificarsi ove il lavoratore chieda che nelle operazioni di conguaglio il datore di lavoro tenga conto delle somme erogate dalla Cassa Edile (p.es. Ape, Premio inizio attività in edilizia). La Cassa Edile sta inviando le relative certificazioni a tutti i dipendenti percettori di tali somme.

2) Le operazioni di conguaglio devono essere effettuate entro il 28 febbraio. Tali operazioni dovranno tener conto delle somme e dei valori corrisposi fino al 31 dicembre dell’anno di riferimento, ovvero al 12 gennaio dell’anno successivo. Il risultato delle predette operazioni, peraltro, inciderà sulle somme erogate nel mese in cui il conguaglio è effettuato.

3) Le operazioni di conguaglio comportano la necessità di determinare l'esatto importo sia della deduzione di cui all’art. 11 del Tuir (no-tax area) che della deduzione di cui all’art. 12 del Tuir (deduzione per oneri di famiglia) da riconoscere al lavoratore sulla base dei redditi effettivamente percepiti in corso d'anno.

Nulla è variato in merito alla determinazione del reddito di lavoro dipendente e di quello assimilato derivante da collaborazione coordinata e lavoro a progetto, per i quali si deve far riferimento all’art. 50, comma 1, lett.c-bis Tuir.

Circa le deduzioni di cui si è fatto cenno più sopra (no-tax area e deduzione per oneri di famiglia) si ritiene opportuno riepilogarne, qui di seguito, le modalità di riconoscimento delle stesse.

 

Deduzione no-tax area

L’articolo 11 del Tuir  in ordine alla deduzione in oggetto prevede:

a) una deduzione base, uguale per tutti i contribuenti, pari a 3.000 euro annui. La deduzione in parola non deve essere ragguagliata al periodo di lavoro dell’anno;

b) una deduzione aggiuntiva, di ammontare diverso a seconda del tipo di reddito. In particolare, per quanto qui rileva, se alla formazione del reddito complessivo concorrono:

- redditi di lavoro dipendente o redditi assimilati (co.co.co. e lavoro a progetto), la deduzione in esame è pari a 4.500 euro annui, da rapportare al periodo di lavoro nell’anno. Pertanto, per le tipologie reddituali in parola la no-tax area teorica è pari a 7.500 euro (3.000 + 4.500);

- redditi derivanti dalle pensioni di ogni genere e dagli assegni ad esse equiparate, la deduzione aggiuntiva è pari a 4.000 euro, da rapportare al periodo di pensione nell’anno.

La norma espressamente prevede che le deduzioni aggiuntive suddette sono tra loro alternative.

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono due o più tipologie reddituali, il contribuente potrà fruire della deduzione a lui più favorevole.

In tal caso le deduzioni aggiuntive spettanti per i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati e i redditi da pensione vanno rapportate al periodo di lavoro o di pensione nell’anno e quindi al numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto intrattenuto. Al contrario la deduzione base, come detto, spetta per intero.

Nel caso di rapporto di lavoro instaurato con un lavoratore che gode di un trattamento pensionistico, e che quindi percepisce con riferimento a periodi contemporanei redditi di lavoro e di pensione, le due deduzioni aggiuntive non potranno in nessun caso essere cumulate e pertanto il dipendente potrà beneficiare solo di una di esse.

In caso di rapporto di lavoro a tempo determinato l'Agenzia delle Entrate con circolare n. 2/2003 ha precisato che l'intera deduzione teorica spettante (7.500 euro) va rapportata al periodo di durata del rapporto di lavoro. Ma, considerato che l’art. 11 Tuir, come detto, attribuisce il diritto alla deduzione base di 3.000 euro a prescindere dalla durata del rapporto di lavoro, sarà il dipendente che potrà fruire della parte di deduzione non goduta in sede di dichiarazione dei redditi oppure vi provvederà il datore di lavoro in sede di conguaglio se il lavoratore presenterà apposita richiesta.

In occasione delle operazioni di conguaglio il datore di lavoro dovrà procedere al calcolo dell’esatto ammontare della deduzione di cui si parla applicando la formula, illustrata sul Notiziario mensile.

Deduzione per oneri di famiglia

Con effetto dal 1° gennaio 2005, le detrazioni per i carichi di famiglia, previste dalla precedente disciplina, sono abrogate e sostituite con le nuove deduzioni per oneri di famiglia, disciplinate dal nuovo art. 12 Tuir. La modifica introdotta costituisce un’importante novità. A differenza delle detrazioni che abbattono l’imposta dovuta, le deduzioni abbattono la base imponibile su cui applicare le aliquote e calcolare l’imposta.

Diversamente dalle previgenti detrazioni per carichi di famiglia, i cui importi erano fissati in funzione del reddito complessivo del contribuente, gli importi stabiliti dal nuovo articolo 12 corrispondono a deduzioni teoriche, il cui ammontare effettivo deve essere determinato sulla base di regole analoghe a quelle fissate per la determinazione della no tax area.

Il nuovo testo dell’articolo 12 stabilisce che dal reddito complessivo si deducono per oneri di famiglia i seguenti importi teorici:

a) 3.200 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

b) 2.900 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonché per ogni altra persona indicata nell’articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimento dell’autorità giudiziaria. Tale importo può essere ripartito tra coloro che hanno diritto alla deduzione.

L’importo di euro 2.900, al verificarsi di alcune condizioni, è aumentato a:

- 3.450 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;

- 3.200 euro, per il primo figlio, se l’altro coniuge manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato;

- 3.700 euro, per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

In presenza delle condizioni disposte dalla norma, tali deduzioni sostituiscono la deduzione di euro 2.900 e sono tra loro alternative.

La deduzione per i figli a carico spetta con riferimento a ciascun figlio ed a prescindere dall’età del figlio e dalla circostanza che questi conviva con il contribuente.

Tali deduzioni teoriche spettano solo per i familiari fiscalmente a carico.

Come in passato, il familiare può essere considerato fiscalmente a carico solo se possiede un reddito complessivo non superiore ad euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili di cui all’articolo 10 del Tuir. Tale limite di reddito è fissato con riferimento all’intero periodo d’imposta, rimanendo del tutto indifferente il momento in cui tale reddito si è prodotto nel corso del periodo stesso. Inoltre il reddito deve essere assunto al lordo anche della no tax area e delle deduzioni per oneri di famiglia.

Il datore di lavoro in occasione delle operazioni di conguaglio dovrà procedere, come per la no tax area, al calcolo dell’esatto ammontare della deduzione di cui si parla applicando la nota formula illustrata sul Notiziario mensile.

Calcolati gli importi effettivamente spettanti delle deduzioni di cui si è trattato il sostituto di imposta dovrà:

- determinare l’ammontare delle somme e dei valori fiscalmente imponibili secondo le disposizioni di cui all’art. 51 Tuir che lo stesso ha corrisposto nell'anno 2005, comprendendo, previa richiesta del dipendente, gli eventuali altri redditi come precisato al punto 1);

- dall'importo così determinato, il sostituto dovrà sottrarre l’ammontare degli oneri deducibili trattenuti direttamente dallo stesso che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente ex art. 51, comma 2, lett. h) Tuir (ad esempio gli assegni periodici corrisposti al coniuge e direttamente trattenuti dal datore di lavoro);

- detrarre l’importo delle deduzioni ex art. 11 e 12 del Tuir effettivamente spettanti dall’ammontare delle somme e dei valori fiscalmente imponibili, ottenendo quindi la base imponibile;

- sulla base imponibile dovrà quindi essere calcolata l’imposta dovuta applicando le aliquote di imposta e gli scaglioni di reddito in vigore dal 1° gennaio 2005.

 

La nuova tabella delle aliquote d’imposta e degli scaglioni di reddito

La Finanziaria 2005 ha modificato le aliquote d’imposta e gli scaglioni di reddito, che dal 1° gennaio 2005 sono così determinati:

a) per i redditi fino a 26.000 euro, aliquota del 23%;

b) per i redditi oltre 26.000 euro e fino a 33.500 euro, aliquota del 33%;

c) per i redditi oltre 33.500 euro, aliquota del 39%.

Oltre alle tre aliquote fissate per l’IRPEF è previsto, per i redditi superiori a 100.000 euro, un contributo di solidarietà del 4% da applicare alla parte di reddito imponibile che eccede tale importo. Secondo l’Agenzia delle Entrate tale contributo va interpretato e gestito a tutti gli effetti come un’ulteriore aliquota d’imposta. Conseguentemente:

- il contributo concorre insieme all’IRPEF all’importo sul quale possono essere fatte valere eventuali detrazioni d’imposta;

- il sostituto d’imposta deve operare le ritenute ed effettuare le operazioni di conguaglio di fine anno tenendo conto di tale contributo.

 

Abrogazione delle detrazioni già previste per i redditi di lavoro dipendente, per i redditi da pensione e per i redditi di lavoro autonomo e di impresa minore.

Si ricorda che la Finanziaria 2005 ha abrogato le detrazioni d’imposta previste, dal previgente art. 14 Tuir, quando nel reddito complessivo confluivano anche redditi di lavoro dipendente, alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente individuati dalla norma, redditi di pensione e redditi di lavoro autonomo o di impresa minore.

4) I contributi versati alle forme di previdenza complementare sono deducibili per un importo complessivamente non superiore al 12% del reddito complessivo e comunque non superiore ad euro 5.164,57. In caso di redditi di lavoro dipendente, la deduzione dal reddito dei contributi versati alle forme di previdenza complementare (PREVEDI per gli impiegati e gli operai del settore edile) compete per un importo complessivamente non superiore al doppio della quota di TFR destinata alla forma di previdenza complementare, entro i predetti limiti del 12% del reddito complessivo e di euro 5.164,57.

Il sostituto d'imposta, in sede di conguaglio, dovrà:

a) determinare l'ammontare complessivo dei contributi versati al fondo, e cioè sommare la quota di contributi a carico del lavoratore e la quota di contributi a carico del datore di lavoro;

b) sommare al reddito corrisposto al lavoratore l'importo di cui al punto a);

c) calcolare il 12% del reddito complessivo determinato come indicato al punto b);

d) individuare il doppio della quota del TFR destinata alla forma di previdenza complementare;

e) riconoscere quale importo deducibile dal reddito complessivo il minore tra l'importo di cui al punto a), il doppio del TFR, il 12% del reddito complessivo ed euro 5.164,57.

5) Le aliquote da applicare alle fasce di reddito per lavoro dipendente per l’anno 2005 sono quelle riportate ogni mese nella apposita tabella pubblicata sul Notiziario.

6) Per l’anno 2005 sono confermate, secondo le risultanze contabili determinate dalla CAPE, le quote imponibili ai fini Irpef del contributo dovuto alla stessa (cfr. suppl. n. 4 al Not. n. 11/2000) e cioè:

operai 0,35%

impiegati iscritti 0,30%

Di dette quote si dovrà tenere conto, oltre che per le operazioni di conguaglio fiscale 2005, anche per le retribuzioni che verranno erogate dal 1° gennaio 2006.

 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF

Come è noto, in occasione delle operazioni di conguaglio di fine anno, o di fine rapporto se antecedente, il datore di lavoro deve calcolare e versare l’addizionale regionale all’Irpef dovuta dal dipendente.

Si ricorda che l’art. 2, comma 4 della Legge n. 289/2002, stabilisce l’irrilevanza, rispetto alle addizionali regionali e comunali all’Irpef, della deduzione di cui all’articolo 11 del Tuir, prevedendo che la base imponibile delle addizionali all’Irpef non è influenzata dalla deduzione di cui al nuovo articolo 11 del Tuir (no tax-area).

Al contrario ai fini della determinazione per la base imponibile delle addizionali in parola rileva la deduzione per oneri di famiglia. Infatti l’agenzia delle entrate, con circolare 6 giugno 2005 n. 31/E (cfr. suppl. n. 1 al Not. n. 6/2005), ha precisato che in assenza di una disposizione specifica analoga a quella prevista per la no tax area, la deduzione per oneri di famiglia opera in diminuzione della base imponibile, oltre che dell’Irpef, anche delle addizionali regionali e comunali. Pertanto per le addizionali regionali e comunali, la base imponibile va assunta al lordo della no tax area ed al netto della deduzione per oneri di famiglia.

Si rammenta che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, le addizionali in parola sono dovute se per lo stesso anno risulta dovuta l’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto della deduzione per oneri di famiglia, della no tax area o di altri oneri e dei crediti di cui all’art. 15 del Tuir.

Circa le modalità cui i sostituti si devono attenere per effettuare la trattenuta ed il versamento delle ritenute in oggetto, dovute sui redditi da lavoro dipendente, si rinvia alle precedenti comunicazioni in materia (cfr. suppl. n. 3 al Not. 12/99 e Not. 2/2000).

La tabella delle aliquote in vigore per la Regione Lombardia è pubblicata sul Notiziario mensile.

 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF

La ritenuta relativa all’addizionale comunale deve essere effettuata dal sostituto di imposta relativamente ai dipendenti che hanno domicilio fiscale nei Comuni che hanno deliberato in materia. Sul sito internet del Ministero delle Finanze, www.finanze.gov.it selezionando la voce “documentazione” e quindi “fiscalità locale” è pubblicato l'elenco dei comuni che hanno adottato tale addizionale.

Per quanto attiene la determinazione della base imponibile, le modalità per le relative trattenute e versamenti vale quanto sopra specificato per l'addizionale regionale.