INAIL - COMUNICAZIONE TASSI PREMIO
ANNO 2006
L’Inail, entro il 31 dicembre 2005, invierà alle imprese il
modulo recante la comunicazione del tasso di premio
applicato per l’anno 2006. L’aliquota del tasso di premio è determinata
dall’Istituto, in aumento od in diminuzione rispetto al “tasso medio di
tariffa” previsto per la classifica assegnata alla posizione assicurativa
dell’azienda, in relazione al rapporto tra premi
assicurativi pagati dall’impresa ed oneri economici sostenuti dall’Inail per gli infortuni e le malattie professionali
verificatisi nel triennio 2002/2004. Il provvedimento dell’Istituto deve essere
motivato con l'indicazione delle retribuzioni, del numero dei casi di inabilità temporanea, di inabilità permanente e di morte,
dei relativi oneri, compresa la riserva sinistri, del numero degli operai-anno
e del tasso specifico aziendale di ciascun anno o del minore periodo
interessato.
Ove
ne ricorrano i presupposti, il datore di lavoro può impugnare il provvedimento
dell’Inail e proporre ricorso. Il ricorso, redatto in
singola copia su carta intestata dell’impresa e adeguatamente
motivato e circostanziato, deve essere inoltrato alla locale sede Inail, mediante presentazione diretta o spedito a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 30 giorni dalla piena
conoscenza dell’atto impugnato, cioè dalla comunicazione con la quale l’Ente
indica il tasso da applicare per l’anno 2006. Il ricorso deve essere deciso, dandone comunicazione all’impresa, entro 120 giorni dalla
data di presentazione. In caso di mancata risposta il ricorso si intende respinto. Non essendo ammessa ulteriore impugnazione in via gerarchico-amministrativa,
contro il provvedimento di reiezione e/o contro il silenzio-diniego è
possibile esclusivamente adire al giudice ordinario. Il datore di lavoro
che promuove il ricorso deve effettuare il pagamento
dei premi in base al tasso in vigore alla data del provvedimento impugnato,
salvo conguaglio per l’eventuale differenza tra la somma versata e quella che
risulti dovuta. Tale differenza, ove dovuta, è maggiorata, in ragione d’anno,
del tasso di interesse di dilazione e di differimento.
In
ordine all’applicazione degli interessi in parola, l’Inail con circolare 28 ottobre 2002, n.