INVIM - BASE
IMPONIBILE - DEDUCIBILITA' DELE SPESE INCREMENTATIVE ANCHE SE SOSTENUTE DA
TERZI
(Cass.
Sez. I, Sent. 21/5/98, n. 5068)
Ai fini dell'applicazione dell'INVIM, perché le spese
incrementative concorrano all'incremento di valore iniziale del bene non è
necessario che siano state sostenute dal proprietario alienante, ma possono
essere computate anche se sono state pagate da terzi.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione con riferimento al caso di
una società di fatto che aveva eseguito alcuni lavori su un terreno di
proprietà dei soci.
L'INVIM colpiva l'incremento di valore del bene derivante da
circostanze casuali o comunque indipendenti da lavori eseguiti da privati sul
bene stesso, quali l'espansione urbanistica, la realizzazione di opere
pubbliche, si applicava, quindi, sull'incremento di valore derivante dallo
sviluppo economico della società e di cui la società, mediante l'imposta,
almeno in parte, si riappropriava.
La ragione dell'imposizione viene meno, invece, quando
l'incremento di valore derivi da opere poste in essere e pagate da privati e
non è rilevante che l'esborso abbia gravato sul proprietario o su un terzo.