ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE - DECONTRIBUZIONE - OPERAZIONI DI CONGUAGLIO -
ANNO 2005
Come è
noto (cfr. precedenti note
informative in materia) le imprese devono procedere al conguaglio di fine anno
per la determinazione della quota di decontribuzione
dell’Elemento Economico Territoriale corrisposto nell’anno secondo la
previsione del contratto collettivo provinciale 2/12/2002.
La
citata operazione deve essere eseguita applicando, su base annua, la nota
formula: X= (R+E) : 34
Si ricorda, peraltro, che:
- il regime della decontribuzione opera entro il tetto del 3% della
retribuzione imponibile corrisposta nell’anno solare 2005 (a tale fine viene indicato il valore 34 nella formula);
- la retribuzione
imponibile (indicata con R nella
formula) è quella costituita da tutte le voci retributive corrisposte
nell’anno, dalla maggiorazione CAPE (18,50%), dalla quota imponibile del 15%
dei contributi alla CAPE medesima (pari al 1,3710% sino al 31/8/2005 e successivamente pari al 1,1610%) e dal 4,95% relativo al pagamento
dei riposi annui. In sede di conguaglio concorrono alla determinazione della
retribuzione imponibile dell’anno 2005 anche le voci non fisse che non fossero state prese in considerazione per il calcolo
mensile;
- il valore di E da riportare nella formula è pari
all’importo dell’E.E.T. corrisposto nel 2005
escludendo peraltro la relativa maggiorazione CAPE ed il 4,95% relativo al pagamento dei riposi in quanto ricompresi totalmente nella voce R;
- il risultato della
formula, cioè la lettera X, costituisce l’importo massimo annuo decontribuibile
dell’E.E.T..
Ricavato il tetto massimo decontribuibile
è quindi necessario procedere al confronto tra il tetto stesso e quanto è stato
corrisposto nell’anno
1) importo annuo da decontribuire
superiore alla somma degli importi decontribuiti
mensilmente: in questo caso le
aziende decontribuiranno l’ulteriore
quota portandola in detrazione dalla retribuzione imponibile del mese cui si
riferisce la denuncia di conguaglio e assoggetteranno al contributo del 10% di
solidarietà la quota stessa, indicando il relativo importo in uno dei righi in
bianco del quadro “B” del mod. DM10/2, preceduto dalla dizione “CONG. CONTRIB. SOLID. 10%” e dal codice “M931”. Nessun dato
dovrà essere indicato nelle caselle “numero dipendenti”, “giornate” e
“retribuzioni”.
Dovrà essere rimborsata al lavoratore la quota del
contributo a suo carico trattenuta in misura superiore nel corso dell’anno.
Inoltre,
dovranno essere restituite all’Inps le differenze relative alle prestazioni di malattia e maternità
indennizzate dall’Istituto in misura superiore, utilizzando nel quadro B/C del
DM10/2, rispettivamente, i codici “E775” (preceduto dalla dizione “Rest. ind.
mal.”) e “E776” (preceduto dalla dizione
“Rest. ind.
mat.”): l’E.E.T. decontribuito, si rammenta, è escluso non solo dalla
retribuzione pensionabile, ma anche dalla base di calcolo delle altre
prestazioni previdenziali ed assistenziali.
2) importo annuo da decontribuire
inferiore alla somma degli importi decontribuiti
mensilmente: in questo caso le
aziende sommeranno alla retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la
denuncia di conguaglio la quota dell’E.E.T. che non è
stata assoggettata a contribuzione ordinaria e provvederanno
a recuperare il contributo di solidarietà già versato sulla quota
stessa, riportando il relativo importo in uno dei righi in bianco del quadro
“D” del modello di denuncia, preceduto dalla dizione “REC. CONTRIB. SOLID. 10%”
e dal codice “L931”.
In questo caso dovrà essere trattenuta al lavoratore
la quota contributiva a suo carico non trattenuta in corso d’anno.
Le citate operazioni di conguaglio possono essere effettuate, oltre che con la denuncia del mese di dicembre
2005, anche con quella del mese di gennaio 2006 (scadenza 16 febbraio 2006). In
tale seconda ipotesi le imprese, oltre alle diciture e codici di cui al punto
1) o 2), dovranno indicare sul modello di denuncia quanto di seguito
specificato:
a) se nel corso del 2005 si è decontribuita
una quota di E.E.T.
inferiore a quella spettante, l’importo che ha determinato la riduzione
dell’imponibile contributivo del mese di gennaio 2006 dovrà essere indicato nel
quadro “B” con il codice “DOOO”;
b) se nel corso del 2005 si è decontribuita
una quota di E.E.T.
superiore a quella spettante, l’importo che ha determinato l’aumento
dell’imponibile contributivo del mese di gennaio 2006 dovrà essere indicato nel
quadro “B” con il codice “AOOO”.
Si sottolinea che le nuove
modalità di compilazione del DM 10/2 che entreranno in vigore con la denuncia
contributiva relativa al mese di gennaio 2006 (c.d. nettizzazione)
non interessano l’esposizione dei dati relativi al conguaglio contributivo di
cui alla presente nota.