LAVORI PUBBLICI - QUALORA L’AGGIUDICATARIO
PROVVISORIO VENGA ESCLUSO A SEGUITO DI VERIFICA, DEVE ESSERE RICALCOLATA
(Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4512 del 5
settembre 2005)
La ratio della norma è quella di considerare comunque “inesistente” l’offerta dei soggetti che non hanno
comprovato il requisito di partecipazione, mentre il meccanismo della verifica
a campione non si presenta ontologicamente diverso dalla verifica effettuata
successivamente alla gara sul primo e sul secondo classificato.
Il legislatore non può avere, con la verifica a
campione, deciso di non dare rilevanza all’accertamento successivo di false
dichiarazioni che potenzialmente possono alterare i risultati di gara.
Pertanto, deliberata l’esclusione dell’offerta provvisoriamente aggiudicataria
a seguito della verifica,
. . . omissis
. . .
DIRITTO
L’appello principale
proposto dalla Costantini spa è infondato, l’appello incidentale proposto
dall’Ente Autonomo Fiere di Verona è fondato e merita di essere accolto.
La controversia,
preliminarmente, richiede l’esame dell’appello incidentale con il quale l’Ente
Autonomo Fiere di Verona tende a rimettere in discussione la questione relativa alle modalità di corretta applicazione dell’art. 10
comma 1 quater della legge n. 109/1994.
L’art. 21 della l. n.
109/1994 e successive modifiche ed integrazioni impone,
nelle licitazioni private per l’affidamento di lavori pubblici, di determinare
la soglia d’anomalia delle offerte ai fini della loro esclusione automatica o
comunque della loro valutazione per gli appalti di importo inferiore o, rispettivamente,
superiore alla soglia di rilevanza comunitaria.
Una volta effettuata
l’esclusione dell’offerta anomala e conclusa la gara, l’impresa aggiudicataria
provvisoria può risultare mancante di uno o più dei
requisiti di partecipazione, a seguito della richiesta di comprovarne il
possesso a norma dell’art. 10 comma 1 quater della legge n. 109/1994.
La stazione appaltante in
questi casi:
1) può indire un nuovo
incanto a seguito della rinuncia o dell’inottemperanza alla richiesta
dell’aggiudicataria provvisoria;
2) può decidere di avvalersi
della graduatoria provvisoria ai fini dell’aggiudicazione
definitiva.
La questione di diritto che
si pone nella presente causa è quella relativa all’ipotesi
sub 2), e si traduce nella domanda relativa alla necessità, ai fini
dell’individuazione dell’aggiudicatario definitivo, di procedere o meno alla
rideterminazione della soglia d’anomalia dell’offerta, come calcolata in sede
di gara e risultante dal relativo verbale, ed alla conseguente nuova
aggiudicazione, da effettuarsi senza considerare nel computo della soglia
d’anomalia l’offerta dell’aggiudicataria provvisoria.
In sostanza si tratta di
decidere su quale sia la posizione del secondo in graduatoria nell’ipotesi di
mancata prova dei requisiti di partecipazione da parte
dell’aggiudicatario provvisorio.
Secondo l’interpretazione
accolta dal Tar e sostenuta dall’impresa odierna appellante che reclama il
risarcimento per equivalente in considerazione del danno consistito nella
mancata aggiudicazione si dovrebbe procedere direttamente
all’aggiudicazione in favore del secondo in graduatoria, una volta conclusa
negativamente la verifica dei requisiti nei confronti dell’aggiudicatario
provvisorio, e ciò senza alcun bisogno di procedere al ricalcolo della media
rilevante ai fini dell’individuazione della soglia di anomalia.
Secondo l’Ente
Fiere di Verona – appellante incidentale – andrebbe invece effettuato un
nuovo calcolo della soglia d’anomalia, per evitare turbative nella
partecipazione alla gara.
Ritiene il Collegio che, nonostante
il canone di semplificazione procedimentale induca ad evitare di ripetere il
procedimento, la tesi dell’Ente Autonomo Fiere di Verona sia
da accogliere.
Mirano a favore di tale
interpretazione una pluralità di argomenti,
evidenziati dalla dottrina che , in prevalenza, occupandosi dell’argomento, ha
concluso nel senso della necessità di rinnovare in parte la procedura.
In primo luogo occorre
considerare che, ove il difetto dei requisiti di partecipazione alla gara in
capo alla aggiudicataria provvisoria si palesasse
prima dell’apertura delle buste contenti le offerte, la gara si svolgerebbe fra
le sole imprese che presentano un’offerta valida (e, quindi, escludendo
l’impresa non in possesso dei requisiti).
La ratio della norma è
quella di considerare comunque “inesistente” l’offerta
dei soggetti che non hanno comprovato il requisito di partecipazione, mentre il
meccanismo della verifica a campione non si presenta ontologicamente diverso
dalla verifica effettuata successivamente alla gara sul primo e sul secondo
classificato.
L’ammissibilità piena delle
due verifiche, quanto a finalità ed effetti, è chiara persino nel tenore
testuale dell’art. 10 comma 1 quater che recita, ponendo una chiara relazione
fra le due verifiche: “la suddetta richiesta è altresì
inoltrata …” in piena continuità fra verifica a campione e verifica ex post.
Va poi considerato che la
norma, testualmente, prevede la determinazione della nuova soglia d’anomalia e
la conseguente eventuale nuova applicazione senza richiedere espressamente la
mancata prova dei requisiti da parte di entrambi i
partecipanti, primo e secondo in graduatoria.
In definitiva, considerando
poi l’argomento teleologico, la ratio della norma (e la sua corretta
interpretazione) risulterebbe dall’intento di evitare
pericoli di turbativa, che, alterando il calcolo della media ed il controllo
sull’anomalia delle offerte, possono condurre ad aggiudicazioni in favore di
imprese predeterminate.
Ma tali pericoli, invero,
sussistono non solo nel caso di mancata prova del possesso dei requisiti di
partecipazione da parte di entrambi i soggetti
verificati ex post, ma anche nel caso in cui detti requisiti difettino in capo
ad uno solo dei soggetti controllati.
Le sanzioni comminabili
all’impresa che concorre senza possedere i requisiti richiesti (esclusione
dalle gare da tre e sei mesi, sanzione amministrativa
pecuniaria fino a 50 milioni di vecchie lire) non sembrano tali da escludere “a
priori” una tale possibilità di turbativa, specie da parte di consorzi, gruppi
societari, imprese collegate o fra loro coordinate.
Ciò appare possibile
soprattutto per i lavori di più rilevante importo.
Le cauzioni sono poste a
tutela dell’interesse all’integrità del sistema di qualificazione
mentre il ricalcolo della media si impone al fine di tutelare e
garantire la “genuinità” dei risultati di gara.
L’amministrazione ha un
interesse, che deve essere considerato prevalente su quello alla
semplificazione del procedimento, a non essere oggetto di condotte tali da
poter determinare un’illecita alterazione dei risultati delle gare della Pubblica Amministrazione indette.
Tale interesse sussiste,
ovviamente, anche nel caso in cui sia solo il secondo
graduato a non aver comprovato il possesso dei requisiti di partecipazione,
falsamente dichiarati, pertanto l’esegesi della norma non ammette alcuna
interpretazione riduttiva.
Il legislatore non può
avere, con la verifica a campione, deciso di non dare rilevanza
all’accertamento successivo di false dichiarazioni che potenzialmente possono
alterare i risultati di gara.
La disposizione dell’art. 10
comma 1 quater, è stato notato in dottrina, sembra aver introdotto rilevanti
deroghe al principio di massima semplificazione della attività
amministrativa di cui alla l. n. 241/1990, deroghe che devono considerarsi giustificate in ragione del fatto che si tratta di legge
posteriore ed avente carattere speciale.
Va considerato che
l’interpretazione qui accolta è stata sostenuta anche dall’Autorità per la
vigilanza sui lavori pubblici nella determinazione n. 15/2000 relativa al caso
di mancata verifica positiva dei requisiti in capo al
secondo graduato, caso ancor più paradossale di quello in discussione nella
presente controversia, perché incidente sulla posizione dell’aggiudicatario
provvisorio.
In sostanza l’aggiudicazione
automatica al secondo graduato appare necessaria solo
negli appalti sottosoglia quando il numero delle offerte valide risulti
inferiore a cinque (poiché il tal caso non si procede ad esclusioni automatiche
e l’Amministrazione valuta discrezionalmente le migliori condizioni di
mercato).
Al di fuori di tale caso,
Nella giurisprudenza del
Consiglio, per completezza, va evidenziato che è dato rinvenire
un precedente di segno contrario all’opinione qui esposta; in particolare il
Consiglio di Stato IV ord. 4 giugno 2002 n.
Tale precedente cautelare,
ispirato alla valorizzazione di istanza di
semplificazione, non può tuttavia essere accolto per tutto quanto già esposto.
Ne deriva l’accoglimento
dell’appello incidentale, il rigetto dell’appello
principale (incentrato sulla domanda risarcitoria che non può essere proposta
per difetto di un danno “ingiusto”) e la riforma della sentenza di primo grado,
con conseguente rigetto del ricorso originariamente proposto in prime cure
dall’impresa seconda graduata.
Spese compensate
sussistendone giusti motivi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in
sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso di appello
principale, accoglie l’appello incidentale, e, per l’effetto, respinge il
ricorso di primo grado.
Compensa integralmente le
spese del doppio grado.