REGISTRI DI CARICO E SCARICO RIFIUTI SPECIALI - VIDIMAZIONE - IMPOSTA DI BOLLO E TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA

(Ris. Agenzia delle Entrate 11/11/2005, n. 159/E)

 

Il registro di carico e scarico rifiuti speciali non è soggetto all’imposta di bollo, e nemmeno alla tassa di concessione governativa, perché non è un registro di tipo contabile ai sensi dell’articolo 2214 del codice civile, né è bollato dal registro delle imprese o da un notaio.

Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate sulla base dell’interpretazione della normativa in materia (art. 16 tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972 e art. 23 della tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972).

Per la bollatura e la vidimazione dei registri di carico e scarico di rifiuti speciali sono invece dovuti i “tributi speciali” nella misura di 3,72 Euro per diritto fisso e di 1,24 Euro prima pagina (tabella A - Titolo II- allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 648, come sostituita dall’articolo 3, comma 85 della legge 28 dicembre 1995, n. 549).