REGISTRI DI CARICO E SCARICO RIFIUTI
SPECIALI - VIDIMAZIONE - IMPOSTA DI BOLLO E TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA
(Ris. Agenzia delle Entrate
11/11/2005, n. 159/E)
Il registro di carico e
scarico rifiuti speciali non è soggetto all’imposta di
bollo, e nemmeno alla tassa di concessione governativa, perché non è un
registro di tipo contabile ai sensi dell’articolo 2214 del codice civile, né è
bollato dal registro delle imprese o da un notaio.
Lo ha chiarito l’Agenzia
delle Entrate sulla base dell’interpretazione della
normativa in materia (art. 16 tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972 e art. 23
della tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972).
Per la bollatura e la
vidimazione dei registri di carico e scarico di rifiuti speciali sono invece dovuti i “tributi speciali” nella misura di 3,72
Euro per diritto fisso e di 1,24 Euro prima pagina (tabella A - Titolo II-
allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 648, come sostituita dall’articolo 3,
comma 85 della legge 28 dicembre 1995, n. 549).