ICI - BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI STRUMENTALI NON DISTINTAMENTE CONTABILIZZATI
(Corte Cass. sentenza 16/8/05, n. 16916)
Per tali fabbricati, il
valore da assumere ai fini ICI deve essere determinato con il criterio
contabile, ossia in base ai relativi costi di acquisto
risultanti dalla contabilità, classificati per anno di formazione e
moltiplicati per i coefficienti aggiornati annualmente con apposito decreto
ministeriale solo al ricorrere di tutte le condizioni espressamente previste dal
citato art. 5, comma 3, del D.Lgs. 504/1992.
Deve, quindi, trattarsi di
fabbricati strumentali:
-
classificabili nel gruppo catastale D (es. capannoni) e non ancora iscritti in
catasto;
- interamente posseduti da
imprese;
- distintamente
contabilizzati.
Diversamente, nel caso in
cui anche uno solo di tali requisiti non sia soddisfatto, la base imponibile
ICI deve essere determinata applicando il criterio generale valevole per gli
immobili non iscritti in catasto, ossia assumendo la rendita catastale dei fabbricati
similari già iscritti, secondo quanto stabilito dal successivo comma 4 del
medesimo art.5 del D.Lgs. 504/1992.
Quest’ultimo criterio di
carattere generale deve, quindi, applicarsi anche nell’ipotesi in cui, seppure in presenza delle altre condizioni, l’impresa non abbia
provveduto a contabilizzare distintamente il fabbricato strumentale.