INPS - ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI LAVORATORI ISCRITTI NELLE LISTE DI MOBILITÀ EX LEGE N. 223/91 - D.LGS N. 368/01 - CIRCOLARE 7 OTTOBRE 2005, N. 109

 

Il nuovo contratto a termine

Il D.Lgs. n. 368/01, ha introdotto la nuova disciplina del contratto a tempo determinato procedendo ad una sostanziale liberalizzazione dell’istituto non più legato a specifiche e tassative esigenze, ma solo a generiche e non meglio precisate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo.

Si ricorda che deve trattarsi di motivi, specificati in via preventiva del datore di lavoro nel contratto stipulato tra le parti, e che devono rispondere ai requisiti della oggettività e, pertanto, devono essere verificabili al fine di non dare luogo ad eventuali comportamenti fraudolenti o abusivi.

Tuttavia l’articolo 10 del predetto D.Lgs. n. 368, nel precisare le ipotesi di assunzione a termine escluse dalla disciplina del decreto stesso, ha stabilito la vigenza e l’efficacia della disposizione contenuta nell’articolo 8, comma 2, della legge n. 223/91.

Per di più la circolare n. 42 del 1 agosto 2002 del Ministero del lavoro ha espressamente inserito tra le fattispecie di assunzioni temporanee in cui non è richiesta l’indicazione delle ragioni del contratto, l’ipotesi di assunzione di lavoratori provenienti dalla mobilità.

L’art. 3 del D.Lgs. n. 368 prevede poi un’altra deroga alla disciplina generale. Infatti, il divieto di assumere a termine da parte di quelle unità produttive nelle quali si sia proceduto,nei sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi di personale adibito alle medesime mansioni, non trova applicazione qualora le predette assunzioni riguardino lavoratori in mobilità.

 

Le ragioni dell’assunzione a tempo determinato

Come detto in precedenza, sotto il precedente regime normativo l’Inps aveva escluso il diritto allo sgravio contributivo qualora l’assunzione a tempo determinato di un lavoratore iscritto nelle liste, fosse avvenuta per una specifica ragione come ad es. per fare fronte a punte stagionali.

La nuova circolare n. 109/05 cambia le modalità di approccio sulla base di una diversa filosofia dei due regimi normativi, il precedente basato su ipotesi tassative e l’attuale imperniato invece su una sostanziale flessibilità dell’istituto legato unicamente alle ragioni oggettive dell’impresa.

In questa nuova ottica, pertanto, per l’Inps l’assunzione di lavoratori (per un periodo non superiore a 12 mesi), secondo le modalità di cui al richiamato D.Lgs.. n. 368, rende comunque applicabili i benefici contemplati dalla legge n. 223/91.

Il divieto di fruire dei benefici come previsto dalla circolare n. 50/97 resta fermo solo in relazione ai periodi pregressi, con la conseguenza che non sono applicabili le agevolazioni di cui alla citata legge n. 223/91, ai rapporti di lavoro a termine stipulati ai sensi della previgente legge n. 230/62.

Come detto inizialmente, tali disposizioni vanno lette insieme con quelle fornite in data 16 giugno 2005 e 23 giugno 2005 dal Ministero del lavoro secondo cui tale liberalizzazione è consentita purchè, però, il riferimento al D.Lgs. n. 368/2001 si consideri non apposto in virtù dell’esclusione del relativo regime dall’art. 10 del decreto stesso.

Se invece l’assunzione a termine di lavoratore in mobilità avviene nel rispetto delle condizioni previste dal D.Lgs.. n. 368, ma per un periodo superiore a 12 mesi  e quindi privo del requisito essenziale voluto dalla legge n. 223/91, allora il contratto a termine potrà avere regolare corso, ma privo di agevolazioni contributive.

 

Proroga del contratto a termine

Con il nuovo regime non è prevista nelle generalità dei casi una durata massima del contratto a termine. È ammessa però la proroga (art. 4) alle seguenti condizioni:

- consenso del lavoratore;

- la durata del primo contratto deve essere inferiore a tre anni;

- non può intervenire più di una volta;

- deve rifarsi a ragioni oggettive e alla stessa attività del primo contratto, anche se per ragioni diverse da quelle che l’hanno motivato;

- la durata complessiva del rapporto, proroga compresa,non può eccedere i 3 anni;

- il datore di lavoro deve provare, in caso di giudizio, l’esistenza delle ragioni della proroga.

Con la circolare 7 ottobre 2005, n. 109 in commento, l’Inps riconosce il diritto allo sgravio anche nel caso di proroga del contratto, a condizione che lo stesso non ecceda i previsti 12 mesi.

Va tenuto presente che tale conclusione supera quella precedente (circ. n.50/97, già citata) secondo la quale è possibile la proroga del contratto, se inizialmente costituito per un periodo inferiore a dodici mesi e qualora il rapporto non superi, nel  complesso, questo stesso periodo.

 

Successive assunzioni a tempo determinato

Da questo punto di vista le disposizioni dell’INPS nulla innovano rispetto alle precedenti regole. In pratica resta confermata l’impossibilità per la medesima impresa di procedere a successive assunzioni agevolate dello stesso lavoratore in mobilità, se è già esaurito l’arco temporale dei 12 mesi previsto dall’art. 8 della legge n. 223.

Pertanto è ammissibile per l’impresa,nel rispetto delle condizioni normative vigenti, riassumere a termine lo stesso lavoratore perchè tra un contratto e l’altro vi sia un intervallo di almeno 10 giorni se il contratto ha durata non superiore a 6 mesi e di almeno 20 giorni negli altri casi.

Dal punto di vista agevolativo se l’impresa, nel rispetto dei predetti termini, riassume lo stesso lavoratore proveniente dalla mobilità, all’interno della fascia dei 12 mesi, non ci sono problemi ad accordare i benefici. Oltre i 12 mesi gli sgravi non spettano più.