INPS - ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI LAVORATORI
ISCRITTI NELLE LISTE DI MOBILITÀ EX LEGE N. 223/91 - D.LGS
N. 368/01 - CIRCOLARE 7 OTTOBRE 2005, N. 109
Il nuovo contratto a termine
Il D.Lgs. n.
368/01, ha introdotto la nuova disciplina del contratto a tempo determinato
procedendo ad una sostanziale liberalizzazione dell’istituto non più legato a
specifiche e tassative esigenze, ma solo a generiche e non meglio precisate
ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo.
Si ricorda che deve
trattarsi di motivi, specificati in via preventiva del datore di lavoro nel
contratto stipulato tra le parti, e che devono rispondere ai requisiti della oggettività e, pertanto, devono essere verificabili al
fine di non dare luogo ad eventuali comportamenti fraudolenti o abusivi.
Tuttavia l’articolo 10 del
predetto D.Lgs. n. 368, nel precisare le ipotesi di
assunzione a termine escluse dalla disciplina del decreto stesso, ha stabilito
la vigenza e l’efficacia della disposizione contenuta nell’articolo 8, comma 2,
della legge n. 223/91.
Per di più la circolare n.
42 del 1 agosto 2002 del Ministero del lavoro ha espressamente inserito tra le
fattispecie di assunzioni temporanee in cui non è
richiesta l’indicazione delle ragioni del contratto, l’ipotesi di assunzione di
lavoratori provenienti dalla mobilità.
L’art. 3 del D.Lgs. n. 368 prevede poi un’altra deroga alla disciplina generale.
Infatti, il divieto di assumere a termine da parte di quelle unità produttive
nelle quali si sia proceduto,nei sei mesi precedenti,
a licenziamenti collettivi di personale adibito alle medesime mansioni, non
trova applicazione qualora le predette assunzioni riguardino lavoratori in
mobilità.
Le ragioni dell’assunzione a tempo determinato
Come detto in precedenza,
sotto il precedente regime normativo l’Inps aveva escluso il diritto allo sgravio contributivo
qualora l’assunzione a tempo determinato di un lavoratore iscritto nelle liste,
fosse avvenuta per una specifica ragione come ad es. per fare fronte a punte
stagionali.
La nuova circolare n. 109/05
cambia le modalità di approccio sulla base di una
diversa filosofia dei due regimi normativi, il precedente basato su ipotesi
tassative e l’attuale imperniato invece su una sostanziale flessibilità
dell’istituto legato unicamente alle ragioni oggettive dell’impresa.
In questa nuova ottica, pertanto,
per l’Inps
l’assunzione di lavoratori (per un periodo non superiore a 12 mesi),
secondo le modalità di cui al richiamato D.Lgs.. n. 368, rende comunque
applicabili i benefici contemplati dalla legge n. 223/91.
Il divieto di fruire dei
benefici come previsto dalla circolare n. 50/97 resta fermo solo in relazione ai periodi pregressi, con la conseguenza che
non sono applicabili le agevolazioni di cui alla citata legge n. 223/91, ai
rapporti di lavoro a termine stipulati ai sensi della previgente
legge n. 230/62.
Come detto inizialmente,
tali disposizioni vanno lette insieme con quelle fornite
in data 16 giugno 2005 e 23 giugno 2005 dal Ministero del lavoro secondo cui
tale liberalizzazione è consentita purchè, però, il
riferimento al D.Lgs. n. 368/2001 si consideri non apposto
in virtù dell’esclusione del relativo regime dall’art. 10 del decreto stesso.
Se invece l’assunzione a
termine di lavoratore in mobilità avviene nel rispetto delle condizioni
previste dal D.Lgs.. n. 368, ma per un periodo
superiore a 12 mesi e quindi privo del
requisito essenziale voluto dalla legge n. 223/91, allora il contratto a
termine potrà avere regolare corso, ma privo di agevolazioni contributive.
Proroga del contratto a termine
Con il nuovo regime non è
prevista nelle generalità dei casi una durata massima del contratto a termine.
È ammessa però la proroga (art. 4) alle seguenti condizioni:
- consenso del lavoratore;
- la durata del primo
contratto deve essere inferiore a tre anni;
- non può intervenire più di
una volta;
- deve rifarsi a ragioni
oggettive e alla stessa attività del primo contratto, anche se per ragioni
diverse da quelle che l’hanno motivato;
- la durata complessiva del
rapporto, proroga compresa,non può eccedere i 3 anni;
- il datore di lavoro deve
provare, in caso di giudizio, l’esistenza delle ragioni della proroga.
Con la circolare 7 ottobre
2005, n.
Va tenuto presente che tale
conclusione supera quella precedente (circ. n.50/97,
già citata) secondo la quale è possibile la proroga
del contratto, se inizialmente costituito per un periodo inferiore a dodici
mesi e qualora il rapporto non superi, nel
complesso, questo stesso periodo.
Successive assunzioni a tempo determinato
Da questo punto di vista le
disposizioni dell’INPS nulla innovano rispetto alle precedenti regole. In pratica resta confermata l’impossibilità per la medesima impresa
di procedere a successive assunzioni agevolate dello stesso lavoratore
in mobilità, se è già esaurito l’arco temporale dei 12 mesi previsto dall’art.
8 della legge n. 223.
Pertanto è ammissibile per
l’impresa,nel rispetto delle condizioni normative vigenti,
riassumere a termine lo stesso lavoratore perchè tra un contratto e l’altro vi
sia un intervallo di almeno 10 giorni se il contratto ha durata non superiore a
6 mesi e di almeno 20 giorni negli altri casi.
Dal punto di vista agevolativo se l’impresa, nel rispetto dei predetti
termini, riassume lo stesso lavoratore proveniente dalla mobilità, all’interno
della fascia dei 12 mesi, non ci sono problemi ad accordare i benefici. Oltre i 12 mesi gli sgravi non spettano più.