INPS - DENUNCE MENSILI EMENS - NUOVE ISTRUZIONI
OPERATIVE - MESSAGGIO 3/11/2005
L’Inps con il messaggio del
3 novembre
Di seguito si pubblica il
testo del citato messaggio.
Inps
Roma, 3-11-2005
Messaggio n. 36298
Oggetto: Flussi retributivi EMENS - Analisi dei
livelli informativi.
L’articolo 44 della legge 24
novembre 2003, n. 326, dispone che i dati retributivi e le informazioni che
implementano le posizioni assicurative individuali siano trasmesse all’Istituto con
periodicità mensile, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di
riferimento, con effetto dalle retribuzioni del mese di gennaio 2005. La
trasmissione telematica dei flussi informativi, attraverso il nuovo tracciato
denominato “EMens”, riguarda
i datori di lavoro già tenuti alla compilazione della parte C (dati
previdenziali ed assistenziali INPS) del modello 770 semplificato, i
committenti già obbligati alla compilazione del modello GLA e gli associanti in
partecipazione.
Con il presente messaggio si
fornisce l’analisi delle informazioni disponibili attraverso l’utilizzazione del nuovo sistema.
Analisi delle informazioni disponibili attraverso il
nuovo sistema al fine della liquidazione delle prestazioni.
Come già illustrato con
circolare n. 152/2004, i dati del tracciato “Emens” differiscono per vari
aspetti da quelli esposti nel modello di denuncia annuale “O1/M”. Sono stati infatti adottati criteri diversi per individuare le
assicurazioni coperte e l’anzianità contributiva di ciascun periodo denunciato,
nonché per indicare gli eventi riconoscibili figurativamente e la relativa
“retribuzione figurativa”.
La diversa periodicità di
trasmissione dei flussi retributivi/contributivi, nonché
la necessità di un’attenta verifica delle informazioni inviate attraverso il
flusso Emens, ancora non consentono la loro esposizione, a montante,
nell’estratto conto dei lavoratori interessati.
Peraltro, nel caso in cui
l’adeguamento al nuovo sistema - che ha notevolmente innovato l’esposizione dei
dati assicurativi/retributivi - non consenta alle
aziende la compilazione delle dichiarazioni sostitutive secondo il vecchio
schema della denuncia annuale (riportante competenze correnti, altre
competenze, retribuzioni ridotte, ecc.), le Sedi dovranno utilizzare le
informazioni esposte nei singoli flussi mensili, secondo l’attuale tracciato.
Pertanto, non dovranno,
essere richieste alle aziende dichiarazioni e/o documenti sostitutivi (mod. SA
sost) per i periodi oggetto delle dichiarazioni
mensili trasmesse con il sistema E-mens.
Ciò premesso, in attesa della piena disponibilità dei dati Emens a
montante, si fornisce di seguito l’analisi dei livelli informativi disponibili
nel flusso mensile, al fine di consentire agli operatori la corretta
valutazione dei periodi di contribuzione maturati nell’anno in corso ancorché
non ancora registrati negli estratti conto.
Si ricorda che i dati
trasmessi mensilmente sono visualizzabili nell’Intranet – soggetto contribuente
– Hydra Web.
1) - La numerazione progressiva delle settimane
Con il passaggio dalla
denuncia annuale alla trasmissione mensile dei flussi informativi è stato
abbandonato il criterio di “contare” le settimane comprese nel periodo considerato,
circostanza che demandava al datore di lavoro la quantificazione dell’anzianità
contributiva da riconoscere al lavoratore.
In alternativa
è stato adottato un sistema di numerazione progressiva delle settimane di
ciascun anno, con inizio dalla eventuale frazione compresa fra il 1° gennaio ed
il 1° sabato e con termine alla eventuale frazione finale (dall’ultima domenica
all’ultimo giorno dell’anno).
Considerando le eventuali frazioni iniziale e finale, potranno essere
numerate fino a 54 settimane in ciascun anno e, con il medesimo criterio, fino
a 6 settimane in ciascun mese (ad esempio, i mesi di gennaio, luglio e
ottobre).
Anno 2005 |
||||||
Gennaio settimane |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Febbraio settimane |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Marzo settimane |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
Aprile settimane |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
Maggio settimane |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
|
Giugno settimane |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
|
Luglio settimane |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
Agosto settimane |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
|
Settembre settimane |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
|
Ottobre settimane |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
Novembre settimane |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
|
Dicembre settimane |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
|
Nella tabella sopra esposta
- che illustra la numerazione delle settimane relative all’anno
in corso – possono essere individuate le frazioni di settimana iniziale e
finale di ciascun mese (evidenziate in grassetto e contrassegnate dallo stesso
progressivo).
Per costruire il “montante”
delle settimane di un periodo ultramensile si
“aggregheranno” in settimane intere le frazioni di settimana a cavallo di mese
(finale di un mese e iniziale del mese successivo) contraddistinte dal medesimo
numero progressivo e si sommeranno a quelle intere comprese nel periodo
considerato (ad esempio, nel periodo gennaio/aprile si contano 15 settimane
intere e 3 settimane aggregate - la 6^, la 10^ e la 14^ - per complessive 18
settimane).
2) – I codici “tipo copertura”
Il datore di lavoro deve
specificare la “situazione lavorativa” di ciascuna settimana del mese, comprese
le eventuali frazioni iniziale e finale, indicandone il relativo “tipo
copertura” con appositi codici.
I codici “tipo copertura”
consentono di conoscere analiticamente quanto si è verificato in ciascuna
settimana del mese e dell’anno. Viene utilizzato il
codice:
X quando
la settimana è stata interamente retribuita, cioè quando
la retribuzione non ha subito riduzioni a causa di eventi accreditabili
figurativamente (retribuzione contrattuale “settimanale” piena);
1 quando
la settimana è stata interamente non retribuita, cioè quando
l’assenza di retribuzione è stata determinata da eventi accreditabili
figurativamente (retribuzione contrattuale settimanale assente);
2 quando
la settimana è stata parzialmente retribuita, cioè nel
caso in cui la retribuzione ha subito una riduzione in conseguenza di eventi
riconoscibili figurativamente (retribuzione inferiore a quella contrattuale
“settimanale” piena)
Qualora la riduzione della
retribuzione sia determinata da eventi non accreditabili figurativamente (ad
esempio, malattia di durata inferiore a 7 giorni), la settimana assume comunque il “tipo copertura” X (interamente retribuita).
La settimana totalmente non
retribuita in dipendenza di eventi per i quali non è
previsto l’accredito figurativo (ad esempio, aspettative non retribuite) viene
invece valorizzata con 0 (zero) o non viene codificata.
Con lo stesso criterio sopra
esposto vengono codificate le frazioni di settimana a
cavallo di mese; in tali circostanze, peraltro, il “tipo copertura” viene
determinato prendendo in considerazione - esclusivamente e separatamente,
denuncia per denuncia - i giorni di ogni singola frazione di settimana (1°
giorno/1° sabato del mese ovvero ultima domenica/ultimo giorno del mese).
Per la settimana a cavallo
di mese possono perciò verificarsi le seguenti combinazioni di codici:
X e X: le
due frazioni di settimana sono state interamente retribuite
1 e 1: le
due frazioni di settimana sono state interamente non retribuite
2 e 2: le
due frazioni di settimana sono state parzialmente retribuite
X e 1: una
frazione di settimana è stata interamente retribuita e l’altra interamente non retribuita
X e 2: una
frazione di settimana è stata interamente retribuita e l’altra parzialmente retribuita
1 e 2:
una frazione di settimana è stata interamente non retribuita e l’altra
parzialmente retribuita
Il “tipo copertura” da
attribuire alla settimana a cavallo di mese rimarrà
ovviamente invariato in presenza di due frazioni di settimana contrassegnate
con lo stesso codice.
X + X = X la settimana è stata interamente retribuita
1 + 1 = 1 la settimana è stata interamente non
retribuita
2 + 2 = 2 la settimana è stata parzialmente
retribuita
In
presenza di una situazione
lavorativa/retributiva diversa in ciascuna delle due frazioni di settimana a
cavalo di mese, invece, la settimana assumerà sempre il codice 2 (X+1=2, X+2=2, 1+2=2), cioè risulterà come settimana
parzialmente retribuita.
3) – La durata assicurativa dei periodi dichiarati
nella denuncia Emens
In fase di composizione del
montante, la combinazione delle informazioni “progressivo
settimana”/”tipo copertura” consentirà di quantificare in automatico
l’anzianità contributiva da riconoscere al lavoratore.
Tuttavia, in
attesa che i dati “a montante” siano disponibili negli estratti conto, gli
operatori – basandosi sulle informazioni “progressivo settimana”/”tipo
copertura” - dovranno quantificare il numero delle settimane da considerare
accreditate ai periodi dichiarati con il flusso “Emens” attenendosi ai criteri
di seguito illustrati.
In analogia a quanto si verificava compilando la denuncia annuale (il dato
indicato nella casella “Sett.” costituiva la
sommatoria delle settimane interamente e parzialmente retribuite), l’anzianità
contributiva di un determinato periodo è costituita dal numero delle settimane
con tipo copertura X, sommato a quello delle settimane con tipo copertura 2
(nel computo devono essere comprese le eventuali frazioni di settimana iniziale
e finale del periodo considerato). Il numero di settimane così ottenuto
corrisponde a quello da riconoscere al periodo (quello che le aziende
indicavano nella casella “Sett” - settimane retribuite - della denuncia
annuale).
Unitamente alle settimane
retribuite vanno poi considerate quelle “figurative”, contrassegnate dal codice
1, cioè le settimane che le aziende indicavano nella
casella “Sett.
Per meglio chiarire i
suddetti criteri nel prospetto che segue viene
analizzato il periodo gennaio/agosto 2005, con la codifica (“progressivo
settimana” e ”tipo copertura”) delle settimane e delle relative frazioni.
Anno 2005 |
||||||
Gennaio |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
tipo
copertura |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Febbraio |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
tipo
copertura |
X |
X |
X |
1 |
1 |
|
Marzo |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
tipo
copertura |
X |
X |
X |
X |
2 |
|
Aprile |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
tipo
copertura |
1 |
1 |
X |
X |
X |
|
Maggio |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
|
tipo
copertura |
X |
X |
X |
X |
2 |
|
Giugno |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
|
tipo
copertura |
X |
X |
2 |
1 |
X |
|
Luglio |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
tipo
copertura |
X |
1 |
2 |
X |
X |
X |
Agosto |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
|
tipo
copertura |
X |
X |
X |
X |
X |
|
Dovendo quantificare
l’anzianità contributiva di tale periodo si procede innanzitutto
all’aggregazione delle frazioni di settimana collocate a cavallo dei mesi in esso
compresi (6^, 10^, 14^ 23^, 27^ e 32^), per definirne il tipo di copertura
sulla base dei dati dichiarati dall’azienda. Tale operazione darà i seguenti
risultati:
Progressivo settimana |
tipo
copertura |
||
delle
2 frazioni |
attribuita alla sett. |
||
6 |
X |
X |
X |
10 |
1 |
X |
2 |
14 |
2 |
1 |
2 |
23 |
2 |
X |
2 |
27 |
X |
X |
X |
32 |
X |
X |
X |
Effettuata l’aggregazione delle frazioni di settimana
contrassegnate dal medesimo numero progressivo ed attribuito il relativo codice
tipo copertura, si disporrà della
situazione contributiva illustrata nella seguente tabella:
Gennaio
2005 |
Febbraio |
Marzo |
Aprile |
|||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|||||
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
1 |
2 |
X |
X |
X |
2 |
1 |
X |
X |
X |
|||||
Maggio |
Giugno |
Luglio |
Agosto |
|||||||||||||||||||
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
|||||
X |
X |
X |
X |
2 |
X |
2 |
1 |
X |
1 |
2 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|||||
L’anzianità contributiva del
periodo gennaio/agosto corrisponde a 32 settimane, di cui 27 con tipo copertura
X, cioè interamente retribuite, e 5 con tipo copertura
2, cioè retribuite in misura ridotta e da integrare con retribuzione
figurativa.
Alle 32 settimane di cui
sopra vanno poi considerate 4 settimane con tipo copertura 1, cioè interamente non retribuite (9^, 15^, 26^ e 28^), da
valutare come accreditate figurativamente e valorizzate come di seguito
specificato.
4) - Gli eventi accreditabili figurativamente
Come in
precedenza affermato, il codice tipo copertura 1 o 2 viene attribuito
esclusivamente alle settimane in cui l’assenza o la riduzione di retribuzione è
stata determinata da eventi riconoscibili figurativamente. Tali codici mettono pertanto in evidenza le settimane nel corso delle
quali si è verificato almeno un evento per il quale è previsto l’accredito
figurativo.
Per rendere possibile
l’accredito o l’integrazione figurativa delle settimane con codice copertura 1
e 2, le aziende devono indicare il tipo di evento
intervenuto, utilizzando i codici appositamente predisposti (si vedano le
tabelle riepilogative ai successivi punti 5 e 6).
Può peraltro accadere che in
una stessa settimana si siano verificati più eventi e che vengano perciò
indicati dall’azienda più codici.
Essendo tuttavia possibile
l’accredito figurativo di un solo evento per ciascuna settimana, in tali
circostanze dovrà essere riconosciuto l’evento più favorevole per l’interessato
(ad esempio, va privilegiata
A titolo di
esempio si espongono – di seguito – i criteri di valutazione di due
eventi (malattia ed integrazione salariale) dichiarati nel mese di giugno, in
corrispondenza della 26^ settimana, ipotizzando che le restanti settimane del
mese non siano interessate da altri eventi accreditabili figurativamente.
mese |
identificativo settimana |
Tipo copertura |
eventi |
giugno |
26 |
2 |
CGO MAL |
Conseguentemente, potendo
riconoscere uno solo degli eventi dichiarati dall’azienda, la 26^ settimana verrà considerata coperta figurativamente sulla base
dell’evento più favorevole: assumerà pertanto il codice CGO, come di seguito
evidenziato.
mese |
identificativo settimana |
Tipo copertura |
eventi |
giugno |
26 |
2 |
CGO |
Si ipotizzi di dover determinare il numero delle
settimane accreditabili nel periodo maggio/agosto 2005 sulla base del tipo
copertura e della natura degli eventi riconoscibili figurativamente, come
specificato nella seguente tabella:
Maggio |
Giugno |
Luglio |
Agosto |
|||||||||||||||||
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
|||
X |
X |
X |
X |
2 |
X |
2 |
1 |
X |
1 |
2 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|||
|
|
|
|
|
|
|
CGO |
|
MAL |
MAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Nel periodo considerato sono
state dichiarate e devono essere considerate accreditate:
- 15 settimane interamente retribuite (tipo copertura X = contribuzione obbligatoria) e 2
settimane parzialmente retribuite (tipo copertura 2 = contribuzione
obbligatoria su retribuzione ridotta);
- 1 settimana di integrazione figurativa per evento CGO (corrispondente
codice ARPA 349);
- 1 settimana di integrazione figurativa per evento MAL (corrispondente
codice ARPA 319);
- 1 settimana
interamente non retribuita (tipo copertura 1) per evento MAL, da ritenere
accreditata figurativamente (corrispondente codice ARPA 310).
5) - La “differenza accredito” (periodi coperti con
retribuzione effettiva)
In corrispondenza degli
eventi riepilogati nella tabella che segue, per i quali è
dovuta una “retribuzione figurativa” determinata sull’imponibile
effettivo dell’interessato, le aziende dichiarano la “differenza accredito”,
cioè il valore retributivo complessivo da registrare nelle settimane del mese contrassegnate dallo
stesso “codice evento” a titolo di retribuzione figurativa.
MAL |
Malattia, per eventi di
durata non inferiore a sette giorni |
INF |
Infortunio, per eventi di
durata non inferiore a sette giorni |
MA1 |
Congedo di maternità o paternità
ex artt. 16, 17, 20 e 28, D.Lgs n. 151/2001 |
MA2 |
Congedo parentale ex art.
35, comma 1, D.Lgs n.
151/2001 (6 mesi entro i 3 anni di età del bambino) |
MA3 |
Congedo per malattia del
bambino di età inferiore a 3 anni, ex art. 49, comma
1, D.Lgs n. 151/2001 |
MA4 |
Prolungamento congedo parentale fino a 3 anni di età del bambino con
handicap, ex art. 33, comma 1, D.Lgs
n. 151/2001 (art. 33, comma 3, legge n. 104/1992) |
MA5 |
Permessi mensili per figli
con handicap grave, ex art. 42, commi 2 e 3, D.Lgs n. 151/2001 (art. 33, comma 3, legge
n. 104/1992) |
MA6 |
Permessi mensili fruiti da
lavoratore con handicap grave, ex art. 33, comma 6, legge n. 104/1992 |
MA7 |
Permessi mensili per
assistenza a parenti ed affini entro il 3° grado con handicap grave, ex art. art. 33, comma 3, legge n.
104/1992 |
MC1 |
Congedo ex art. 42, comma
5, D.Lgs n.
151/2001 |
ACT |
Malattia specifica, ex
lege 88/1987 |
CGO |
Cassa integrazione
guadagni ordinaria |
CGS |
Cassa integrazione
guadagni straordinaria |
DON |
Assenza per donazione
sangue ex art. 13, legge n. 107/1990 |
La “differenza accredito” viene quantificata dalle aziende distintamente per ciascun
tipo di evento intervenuto nel mese considerato. Qualora uno stesso tipo di evento abbia interessato più settimane dello stesso mese,
la “differenza accredito” dichiarata dall’azienda rappresenterà l’importo
complessivo da registrare, cioè la sommatoria delle “differenze accredito”
relative alle settimane del mese caratterizzate dallo stesso evento(vedasi
prospetto che segue).
mese |
Id. settimana |
Tipo copertura |
eventi |
giugno |
24 |
2 |
MAL |
25 |
1 |
MAL |
|
26 |
2 |
CGO MAL |
|
CGO - differenza accredito |
500 |
||
MAL - differenza accredito |
680 |
Gli importi comunicati dalle
aziende a titolo di “differenze accredito” concorrono a determinare la
retribuzione pensionabile; in tale computo devono essere compresi anche quelli
riferiti ad eventuali eventi non considerati ai fini dell’accredito figurativo.
Nell’esempio che segue si
analizzano i dati della 38^ settimana, interessata da due eventi accreditabili
figurativamente e per i quali è indicata la “differenza accredito” .
mese |
Id. settimana |
Tipo copertura |
eventi |
settembre |
38 |
2 |
CGO MAL |
CGO - differenza accredito |
500 |
||
MAL - differenza accredito |
100 |
Una volta stabilito quale
evento sia da considerare accreditato in tale
settimana, la “differenza accredito” da registrare sarà pari alla somma delle
“differenze accredito” relative ai diversi eventi intervenuti come sotto
evidenziato.
mese |
Id. settimana |
Tipo copertura |
eventi |
settembre |
38 |
2 |
CGO |
differenza accredito |
600 |
6) - La “differenza accredito” (periodi coperti da
retribuzione convenzionale)
In corrispondenza degli
eventi riepilogati nella tabella che segue deve essere attribuita una
“differenza accredito” determinata rapportando alla durata dei periodi di
riferimento il 200 per cento del valore massimo annuo dell’assegno sociale.
MB1 |
Riposi giornalieri (per
allattamento) fino al 1° anno di età del bambino, ex
artt. 39 e 49, D.Lgs. n. 151/2001 |
MB2 |
Congedo parentale ex art.
35, comma 1, D.Lgs n.
151/2001 (oltre i 6 mesi entro i 3 anni di età del bambino ovvero fruiti fra
il 3° e l’8° anno di età del bambino) |
MB3 |
Riposi giornalieri per
figli con handicap grave (fino a 3 anni di età), ex
art. 42, comma 1, D.Lgs n. 151/2001
(art. 33, comma 2, legge n.104/1992) |
MB4 |
Congedi per malattia del
bambino di età compresa fra i 3 e gli 8 anni (nel
limite di 5 giorni l’anno per ciascun genitore, fruibili alternativamente),
ex art. 47, comma 2, D.Lgs n. 151/2001
|
MB5 |
Riposi giornalieri fruiti
da lavoratore con handicap grave, ex art. 33, comma 6, legge n. 104/1992 |
La “retribuzione figurativa”
da attribuire agli eventi in esame a titolo di “differenza accredito”,
prescindendo dall’imponibile effettivo degli interessati, costituisce un valore
convenzionale (integrabile mediante riscatto o versamenti volontari) uguale per
tutti e, come tale, determinabile direttamente dall’Istituto.
È peraltro noto che gli
eventi di cui alla tabella sopra riportata - fatta eccezione per quello
identificabile con il codice MB2 - si collocano in settimane di prestazione
lavorativa, ancorché parziale, per le quali viene corrisposta retribuzione
assoggettabile a contribuzione obbligatoria (si tratta di assenze di durata
oraria o giornaliera).
Per tutti gli eventi di cui
alla precedente tabella l’azienda non comunica la “differenza accredito” (il
calcolo della retribuzione figurativa è a carico dell’Istituto) ma la durata
dell’evento (in settimane).
Tuttavia, al fine di
consentire una corretta determinazione della retribuzione figurativa da
accreditare agli eventi di durata inferiore alla
settimana intera, le settimane indicate dall’azienda rappresentano il valore
ottenuto rapportando a settimana intera (secondo l’orario contrattuale) il
totale delle ore di riposo (per gli eventi MB1, MB3 e MB5) o delle giornate di
congedo (per gli eventi MB2 e MB4) fruite dagli interessati nel corso del mese.
Il risultato ottenuto dalla
suddetta trasformazione deve essere peraltro espresso in centesimi (1 settimana
= 100) e costituisce uno degli elementi di calcolo del
valore di copertura da riconoscere figurativamente (l’altro elemento di calcolo
è rappresentato dall’importo medio settimanale della retribuzione figurativa
convenzionale, pari ad 1/52° del 200 per cento dell’assegno sociale annuo).
A titolo di
esempio si ipotizzi di calcolare l’importo di retribuzione figurativa da
accreditare ai riposi giornalieri per allattamento (codice evento MB1),
considerando che - nel mese - le ore fruite da una lavoratrice a tale titolo
siano
Rapportando a settimana
intera le 44 ore di riposo otterremo un valore pari a 1,1 settimane (44 : 40 = 1,1), da esprimere in centesimi. In corrispondenza
del codice evento in esame verrà perciò indicato il valore settimanale di 110.
Utilizzando tale numero di
settimane ed il valore convenzionale settimanale (corrispondente a 187,49 euro
per l’anno in corso), la retribuzione figurativa da accreditare all’evento MB1
sarà di importo pari a 206,24 euro (187,49 x 110 :
100).
7) - Anzianità contributiva accreditata ed
utilizzabile
È noto che le settimane di
ciascun periodo assicurativo corrispondono al numero dei sabati compresi nel
periodo stesso, incrementato dell’eventuale frazione di settimana successiva
all’ultimo sabato, da considerare come settimana intera (arrotondamento per
eccesso).
Come illustrato al punto 1),
per evitare che l’applicazione mensile del suddetto criterio di
arrotondamento determinasse – a montante – un’anzianità contributiva
eccedente rispetto alla capienza massima del periodo considerato, è stato
adottato il sistema della numerazione progressiva delle settimane (periodo
compreso fra una domenica e ed il sabato successivo).
In linea di massima,
pertanto, l’anzianità contributiva da riconoscere ad un periodo plurimensile è
costituita dalla sommatoria:
- delle settimane “intere”
del periodo considerato,
- dall’eventuale frazione di
settimana che si conclude con il primo sabato del
periodo stesso
- dall’eventuale frazione di
settimana con cui termina l’ultimo mese valutato.
Si propone di seguito lo
schema di numerazione delle settimane comprese nel
periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2005, con l’indicazione della data iniziale
(domenica) e finale (sabato) di ciascuna settimana.
Anno 2005 |
||||||||
Gennaio |
Febbraio |
Marzo |
||||||
dal al |
Progr. sett |
dal al |
Progr. sett |
dal al |
Progr. sett |
|||
|
1 |
1 |
1 |
5 |
6 |
1 |
5 |
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7 |
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9 |
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3 |
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8 |
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4 |
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9 |
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27 |
31 |
14 |
30 |
31 |
6 |
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Secondo il criterio sopra
esposto, il periodo considerato comprende 14 settimane, così distinte:
- 13 settimane,
corrispondenti al numero dei sabati (evidenziati in grassetto),
- 1 settimana, per
arrotondamento della frazioni finale di marzo (dal 27
al 31).
Tuttavia – sulla base del
noto coefficiente di conversione 4,333, ottenuto dividendo 52 (settimane
dell’anno) per 12 (mesi) - ad un periodo di 3 mesi corrispondono
13 settimane (3 x 4,333 = 12,999, con arrotondamento a 13).
Ne consegue che – per
determinare l’anzianità contributiva utile ai fini pensionistici – il numero
delle settimane del periodo sopra indicato dovrà essere considerato per la
capienza massima.
Quanto sopra, fermo restando
che tutti gli importi dichiarati dalle aziende - sia a titolo di imponibile, sia a titolo di differenza accredito -
dovranno essere comunque considerati per intero nella retribuzione pensionabile
come riferiti alle settimane utili del periodo (13, nel caso in esame),
ancorché di numero inferiore rispetto a quello risultato, a montante, dalle
denunce Emens (14, nel caso analizzato).
8) - Registrazione dei periodi desunti dalle denunce
Emens ed utilizzo dei dati ai fini pensionistici
I dati comunicati con le
denunce Emens saranno acquisiti in automatico sull’estratto conto dei
lavoratori interessati. In attesa del rilascio,
previsto a breve, delle relative procedure informatiche le Sedi utilizzeranno,
ai fini pensionistici, i dati trasmessi secondo le indicazioni prima fornite.