LAVORATORI STRANIERI ED EXTRACOMUNITARI - DPR 394/1999 - STIPULA DEI CONTRATTI DI SOGGIORNO O DI LAVORO - ULTERIORI CHIARIMENTI

 

Il Ministero dell’Interno, con nota del 25 ottobre 2005, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle nuove procedure in tema di immigrazione demandate alla competenza dello Sportello Unico.

La nota chiarisce quale documentazione vada richiesta ai fini della dichiarazione del datore di lavoro in ordine all’alloggio del lavoratore. Ciò vale a scioglimento della riserva contenuta nel Not. n. 8-9/2005.

Di seguito si segnalano le precisazioni fornite dal Ministero di interesse per il settore.

 

Idoneità dell’alloggio

Il certificato attestante che l’alloggio rientra nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, necessario per la stipula del contratto di soggiorno, deve essere richiesto all’Ufficio Tecnico del Comune. In alternativa può essere presentato il certificato di idoneità igienico - sanitaria rilasciato dalla ASL competente

 

Contratto di soggiorno - Stranieri in possesso di carta di soggiorno o di titolo di soggiorno rilasciato per altro motivo che abilita all’attività lavorativa

Nei casi richiamati (ad esempio, possesso del permesso di soggiorno per motivi familiari), il contratto di soggiorno non deve essere stipulato.

La stipula è richiesta solo al momento dell’eventuale conversione del titolo posseduto in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

 

Contratto di soggiorno - Variazioni del rapporto di lavoro

Ai sensi dell’art. 36-bis del Regolamento di attuazione, la stipula del contratto di soggiorno è obbligatoria per l’esercizio di ogni nuova attività lavorativa, anche se il contratto medesimo si aggiunge ad uno sottoscritto precedentemente.

Per quanto riguarda le variazioni attinenti il rapporto di lavoro, la nota rammenta che, in base ad una lettura coordinata degli artt. 22, comma 7, del D.lgs. n. 286/1998 e 36 bis, comma 2, del D.P.R. n. 394/1999, come modificato dal DPR n. 334/2004, le comunicazioni da inviare entro 5 giorni allo Sportello Unico, riguardano la data di inizio e di cessazione del rapporto, nonchè il trasferimento del lavoratore e la relativa decorrenza.