APPALTI PUBBLICI –
LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA A.N.C. E C.C.I.A.A. NON PUO' ESSERE RICHIESTA CON
FIRMA AUTENTICA
(T.A.R. Lombardia, sez. Brescia, ordinanza di sospensione n. 514
del 19-6-1998)
Ricorso
Della Società …s.p.a.
contro
Il Comune di …. in persona del Sindaco pro-tempore
e nei confronti
della società …s.r.l.
per l'annullamento, previa sospensiva,
del verbale di asta pubblica dei lavori di realizzazione dei nuovi
servizi di fognatura e acquedotto in località S. Pietro; nonché di ogni atto
preordinato, conseguente, e comunque, connesso all'atto sopra indicato, ivi
compreso il bando di gara per pubblico incanto 20/3/98, nonché la conferma
06/05/1998 n. 11400 di prot.
Fatto
1)Con il bando 20/3/98 il Comune di …. ha indetto asta pubblica
per l'assegnazione dei lavori di realizzazione nuovi servizi di fognatura e
acquedotto in località S. Pietro.
2)Il giorno 22/4/98, in sede di apertura dei plichi contenenti le
offerte, la Commissione di gara ha escluso l'offerta della società ricorrente,
in quanto “ha presentato la dichiarazione sostitutiva del certificato di
iscrizione all'A.N.C. ed al registro delle imprese senza l'autentica di firma
secondo i modi di legge, così come espressamente richiesto ai punti 2 e 5 del
bando di gara”.
3)La ricorrente con lettera 23/04/1998 ha contestato l'esclusione
dalla partecipazione alla gara d'appalto, in quanto le dichiarazioni
sostitutive del certificato A.N.C. e della C.C.I.A.A., senza firma autentica,
erano da ritenersi valide ai sensi della legge 15/68 come modificata dalla
legge 127/97.
4)Con lettera 6/5/98 il Comune ha confermato la decisione della
Commissione di gara, per i seguenti motivi: “la dichiarazione sostitutiva del
certificato di iscrizione all'A.N.C. e al registro imprese erano senza
l'autentica di firma secondo i modi di legge, così come espressamente richiesto
ai punti 2 e 5 del bando di gara, ed inoltre le sottoscrizioni delle suddette
dichiarazioni sono state effettuate con firma completamente diversa da altra
dichiarazione in atti rilasciata dal medesimo soggetto e regolarmente
autenticata”.
“In particolare al riguardo si precisa che l'art. 2 della legge n.
15/68 stabilisce che per la dichiarazione sostitutiva di certificazione la
stessa deve essere autenticata con le modalità di cui all'art. 20 della stessa
legge”.
“Del resto l'art. 3 della legge n. 127/97, al comma 11,
testualmente recita che la sottoscrizione in presenza del dipendente addetto, a
ricevere istanza da produrre agli organi dell'amministrazione pubblica ed ai
gestori o esercenti di pubblici servizi, non è soggetta ad autenticazione”.
I provvedimenti impugnati sono illegittimi, e pertanto si
impugnano chiedendone l'annullamento – previa sospensione – per i seguenti
Motivi
1)Violazione per falsa applicazione di legge – Art. 3, comma 10,
L. 15/5/97 n. 127
La norma ordinaria (Art. 3, comma 10) dispone che il secondo comma
dell'art. 2 della legge 4/1/68 n. 15 è abrogato.
La norma abrogata disponeva che “la sottoscrizione delle
dichiarazioni deve essere autenticata con le modalità di cui all'art. 20”.
Pertanto, è chiaro che, con la novella del 1997, le dichiarazioni
comprovanti l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica
amministrazione non abbisognano di firma autentica.
La norma di bando (Art. 2 e Art. 5) ha esattamente indicato la
legge, traendo però una conseguenza in contrasto con la stessa: “pertanto la
sottoscrizione dovrà essere autenticata secondo i modi di legge”.
E' evidente che l'amministrazione ha erroneamente applicato la
disposizione di legge citata traendo dalla stessa conseguenze contrarie proprio
al dettato legislativo. Infatti, la legge c.d. Bassanini bis, intesa a snellire
e semplificare l'attività amministrativa ed i procedimenti di decisione e
controllo, esclude, abrogando il secondo comma dell'art. 2 della legge 4/1/68
n. 15, che la sottoscrizione di dichiarazioni debba essere autenticata nei modi
di legge.
2)Violazione di legge per falsa applicazione sotto altro profilo
dell'Art. 3, comma 11, della L. 15/5/97 n. 127 e art. 2702 c.c. e art. 214 e
segg. c.p.c.
In verbale di gara 22/04/1998 e
nella risposta 06/05/1998 prot. N. 11400 l'amministrazione ha erroneamente richiamato l'art. 3, comma 11,
della L. 127/97, al fine di giustificare l'illegittima esclusione della società
ricorrente.
La norma di cui al comma 11 non riguarda la fattispecie di
“dichiarazioni”, ma la fattispecie di “istanze”.
Le istanze sono atti propulsivi, che mettono in moto il
procedimento amministrativo.
Le dichiarazioni sono atti diretti a comunicare la propria
volontà.
Pertanto, è evidente che la norma richiamata dall'amministrazione
non può ritenersi applicabile al caso di specie, concernente, giusta quanto
richiesto dalla stessa amministrazione nel bando di gara (art. 2 e 5),
dichiarazioni.
Parimenti priva di qualsivoglia supporto giuridico appare la
notazione che la firma è differente rispetto a quella autenticata: fino al
disconoscimento, ogni sottoscrizione può avere una “apparente” difformità.
3)Eccesso di potere per contraddizione con precedenti
manifestazioni di volontà
La ricorrente ha presentato identica dichiarazione, con firma non
autenticata, nella partecipazione alla gara indetta con bando 9/3/98, recante
la medesima previsione di cui all'art. 2 e 5 del presente bando.
In tale circostanza la ricorrente è stata ammessa alla gara.
4)Interesse all'impugnazione
L'interesse è dato, nella fattispecie che si occupa, dalla utilità
strumentale della ricorrente, consistente nella rimessa in discussione del
rapporto controverso, per effetto della rimozione dell'atto lesivo, con conseguente
rifacimento della gara.
In ogni caso il T.A.R. adito vorrà indicare con chiarezza il
comportamento secondo norma.
Istanza di sospensione
Le censure sopra svolte dimostrano senza alcun dubbio
l'illegittimità degli atti impugnati: il ricorso è pertanto assistito dal fumus
boni juris.
Quanto al danno grave ed irreparabile, esso è evidente e risiede
in re ipsa: nelle more del giudizio di merito i lavori saranno
certamente eseguiti ed ultimati, con la conseguenza che l'accoglimento del
ricorso e l'annullamento dei provvedimenti impugnati non potranno produrre
alcun effetto utile per la ricorrente.
Per i motivi esposti, la società ricorrente, come sopra
rappresentata e difesa, confida nell'accoglimento delle seguenti
Conclusioni
In via cautelare: sospendersi il provvedimento impugnato.
Nel merito: annullarsi il verbale di asta pubblica dei lavori di
realizzazione dei nuovi servizi di fognatura e acquedotto in località S.Pietro;
nonché ogni atto preordinato, conseguente e, comunque, connesso all'atto sopra
indicati, ivi compreso il bando di gara per pubblico incanto 20/3/98, nonché la
conferma 06/05/1998 n. 11400 di prot.
Annullarsi altresì ogni altro atto preordinato, conseguente e,
comunque, connesso agli atti sopra indicati.
Spese rifuse.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
– Sezione staccata di Brescia –
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del giorno 19 giugno 1998;
Visto il ricorso n. 635 del 1998 proposto dalla …s.p.a.
contro
il Comune di
non costituitosi in giudizio,
e nei confronti
di …s.r.l.
non costituitasi in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'esecuzione, del verbale di asta pubblica
dei lavori di realizzazione nuovi servizi di fognatura e acquedotto, bando di
gara e conferma 6.5.98 n. 11400;
Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dalla ricorrente;
Ritenuto che il ricorso appare, allo stato, dotato di fumus,
laddove lamenta la violazione dell'art. 2 L. 15/68, così come modificato
dall'art. 3, comma 10, L. 127/97, il quale non prescrive più l'autentica della
sottoscrizione ai sensi dell'art.20;
Ritenuto, altresì, che le ulteriori motivazioni addotte a sostegno
dell'esecuzione sembrano allo stato irrilevanti;
Ritenuto che sussistono
gli estremi previsti dall'art. 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971,
n.1034;
P.Q.M.
Accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione e per
l'effetto dispone l'ammissione con riserva della ditta ricorrente alla gara.