ASSUNZIONI
OBBLIGATORIE - 31 GENNAIO 2006 - TERMINE PER
L'art. 9, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n. 68,
dispone, che i datori di lavoro soggetti alle disposizioni della legge stessa
sono tenuti ad inviare agli uffici competenti un prospetto dal quale risultino
il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di
riserva, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori
disabili. Il fac-simile del prospetto, predisposto dalla Provincia di Brescia,
è disponibile presso gli uffici del Collegio ed è altresì reperibile sul sito
internet della Provincia di Brescia all’indirizzo:
http://sintesi.provincia.brescia.it/portale/
sezione
“Modulistica”.
La funzione del precitato schema è
quella di agevolare e nel contempo uniformare
l’adempimento in parola, che può comunque essere assolto anche in altra forma, purchè contenente tutte le informazioni previste dall’art.
3 del decreto 22 novembre 1999.
Con il citato decreto 22 novembre
1999, il Ministero del Lavoro ha fissato il termine per l'invio dei prospetti
informativi al 31 gennaio di ciascun anno e pertanto, per l’anno
2006, entro il prossimo martedì 31 gennaio.
I datori di lavoro che hanno sedi in
più province della stessa Regione o di Regioni diverse sono tenuti ad inviare i
prospetti separatamente al Servizio Provinciale competente per ciascuna sede e,
complessivamente, al Servizio Provinciale competente in
relazione alla sede legale dell'impresa.
Per
PROVINCIA DI
BRESCIA, Settore Lavoro, Ufficio per il Collocamento Mirato, Via Cefalonia, 50
- 25124 - Brescia.
I dati da indicare nel prospetto si
riferiscono al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la denuncia: quindi, per il prossimo adempimento, i
dati sono quelli che risultano al 31 dicembre 2005, salvo quanto precisato
oltre per le aziende che occupano da
Nel caso di variazioni d'organico
che si verifichino dopo il 31 dicembre e prima
dell'inoltro del prospetto informativo, si consiglia di segnalare le suddette
variazioni, al fine di evitare controlli ispettivi tesi a verificare il
rispetto dell'aliquota d'obbligo.
Categorie non computabili
L'articolo 4 della legge n. 68/1999
stabilisce che, ai fini del computo delle quote di riserva di cui all'art. 3,
stessa legge, sono da escludere dalla base di calcolo dei lavoratori, i
disabili occupati, i dipendenti assunti con contratto a tempo determinato di
durata non superiore a 9 mesi, i soci di cooperativa di produzione e lavoro, nonché i dirigenti.
Si ritiene inoltre che non siano da
computare i lavoratori assunti con contratto di inserimento
secondo quanto previsto dall’art. 59 del D.Lgs. n. 276/2003.
Il Ministero del lavoro, con le
circolari 24 novembre 1999, n. 77, 17 gennaio 2000, n. 4 e 26 giugno 2000, n.
1) sono esclusi
dalla base di computo ai fini della legge 68/99 nei limiti della percentuale dell’1% (dell’organico aziendale),
stante la previsione letterale dell’ art. 3, comma 1,
DPR 333/2000;
2) sono, inoltre, computabili nella quota di riserva di cui all’art. 3 della Legge 68/99 sempre nei limiti della percentuale dell’1% dai datori di lavoro che ai
sensi della normativa anteriore (legge 482/68), risultavano in regola con gli
obblighi imposti in merito all’assunzione dei lavoratori appartenenti alle c.d.
“categorie protette”.
Si segnala peraltro che avverso tale provvedimento Confindustria ha presentato ricorso, ancora pendente, al Tar Lazio.
Lavoratori part-time
I dipendenti a tempo parziale devono
essere calcolati proporzionalmente alla quota di orario
effettivamente svolto in relazione all'orario stabilito dal vigente CCNL. In
altre parole, il calcolo va effettuato sommando le ore
di tutti i contratti part-time in atto nell'azienda, e dividendo il risultato
ottenuto per il numero delle ore lavorative ordinarie praticate in azienda, in
base al contratto collettivo di lavoro (40 ore). Le frazioni superiori allo
0,50% vanno arrotondate all'unità. Per quanto concerne il computo dei
lavoratori disabili assunti con contratto a tempo parziale, il Ministero del
Lavoro, con circolare 26 giugno 2000, n.
Lavoratori divenuti inabili
allo svolgimento delle proprie mansioni
Il D.P.R. n. 333/2000 ha annoverato
fra i soggetti che possono essere esclusi dalla base di computo anche i
lavoratori di cui all'art. 4, comma 4 della legge,
divenuti inabili allo svolgimento delle proprie mansioni per infortunio o
malattia e che abbiano subito una riduzione della capacità lavorativa pari o
superiore al 60%.
Tali lavoratori, esclusi dalla base
di computo, sono computabili nella percentuale di riserva, a
meno che l'inabilità non sia stata determinata da violazione, da parte
del datore di lavoro delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro,
accertata in sede giudiziale. I lavoratori in parola sono ascrivibili alla
quota parte di assunzioni da effettuare con chiamata
numerica.
A questo proposito si segnala che
tali lavoratori con invalidità accertata dopo il 18 gennaio 2000 possono essere
computati nella quota di riserva, anche se assunti con il collocamento
ordinario, solo se il verbale di invalidità, non in
corso di revisione, è completato con la “relazione conclusiva” redatta dalla
Commissione ASL. In assenza di tale relazione è necessario che il lavoratore
sia sottoposto ad accertamento medico presso l’apposita
Commissione ASL.
Inoltre, ai sensi dell'art. 3, comma
4, del regolamento in esame, i lavoratori divenuti invalidi successivamente
all'assunzione per infortunio sul lavoro o malattia professionale (ex art. 1,
comma 7 della legge) sono esclusi dalla base di computo e computati nella
percentuale d'obbligo, qualora abbiano un grado di invalidità superiore al 33%,
e l'inabilità non sia stata determinata da violazione, da parte del datore di
lavoro, delle norme in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, accertata in
sede giudiziale.
Aziende che occupano da
Con riferimento ai datori di lavoro
privati che occupano da
A tal fine, non sono considerate
nuove assunzioni: quelle effettuate per la
sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto,
per la durata dell'assenza; quelle dei lavoratori che sono cessati dal servizio
qualora siano sostituiti entro 60 giorni dalla predetta cessazione; quelle
effettuate ai sensi della legge n. 68/1999.
In proposito si rammenta che con la
citata circolare n. 41/2000, il Ministero del lavoro ha, altresì, precisato
che:
- la sostituzione può avvenire per mansioni diverse
da quelle svolte dal lavoratore sostituito;
- non si considerano nuove assunzioni quelle dei
lavoratori assunti con contratto di apprendistato,
almeno fino al momento della
trasformazione a tempo indeterminato;
- i contratti a termine non sono considerati nuove
assunzioni se di durata inferiore o pari a nove mesi;
- le trasformazioni a tempo indeterminato, avvenute
dopo l'entrata in vigore della legge, dei contratti a termine, di apprendistato, di formazione e lavoro e di reinserimento
instaurati sotto il precedente regime normativo, non sono considerate come
nuove assunzioni;
- l'obbligo di assunzione
del disabile viene meno nel caso in cui, in esito ad una nuova assunzione cui
fanno seguito, repentinamente, le dimissioni del nuovo assunto o la cessazione
dal servizio di altro dipendente, venga immediatamente ripristinato il
precedente organico e non si dia luogo a sostituzione entro un congruo termine
(che nella circolare in parola è stato individuato in 60 giorni dalle predette
cessazioni).
Fino al momento in cui l'azienda non
procede a "nuove assunzioni" non ha neppure l'obbligo di presentare
il prospetto annuale, mentre in caso di "nuove assunzioni" il
prospetto informativo deve essere inviato all’Ufficio Collocamento Mirato della
Provincia:
- se l'azienda effettua una
sola nuova assunzione, entro dodici mesi dalla data di tale assunzione;
- se dopo la prima nuova assunzione, e precedentemente all'assunzione del disabile, l'azienda
effettua una seconda nuova assunzione, entro 60 giorni dalla data di questa
seconda nuova assunzione.
Sanzioni
La misura delle sanzioni è stata maggiorata per effetto del Decreto del Ministero del Lavoro
del 12 dicembre 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del
29/12/2005. Per effetto di tali modifiche le sanzioni sono stabilite nelle
seguenti misure:
- il ritardato (o mancato) invio del
prospetto è punito con la sanzione amministrativa di euro
578,43=, maggiorata di euro 28,02= per ogni giorno di ulteriore ritardo.
Tale sanzione non si applica ai
datori di lavoro che, occupando da
- il datore di lavoro, trascorsi 60
giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di assunzione,
è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, di una somma pari
a euro 57,17= al giorno per ciascun lavoratore disabile che non risulta
occupato nella medesima giornata, per cause imputabili al medesimo datore di
lavoro.
Prospetto
predisposto dalla Provincia di Brescia
Il prospetto predisposto dalla Provincia di Brescia
per l’adempimento in parola non presenta significative
novità rispetto a quello utilizzato per gli anni precedenti.
Si segnala che la tabella denominata
“Posti di lavoro e mansioni
disponibili per lavoratori disabili”, a
parere della Provincia di Brescia, deve essere sempre compilata anche quando
l’impresa abbia già assolto all’obbligo di assunzione della quota di riserva
dei disabili. Inoltre si consigliano le imprese di descrivere con precisione le
mansioni presenti nell’organizzazione dell’impresa con particolare attenzione
nel delineare quelle da ricoprire attraverso l’assunzione ex lege n. 68/1999. L’azienda, se ritiene, può differenziare
le mansioni disponibili per le persone disabili ai sensi dell’art. 1 Legge n.
68/99 da quelle disponibili per le persone iscritte ai sensi dell’art.18, comma 2 (orfani, vedove e profughi).