LAVORI PUBBLICI – APPALTI SUPERIORI ALLA SOGLIA COMUNITARIA –L'ESCLUSIONE DI UN'OFFERTA PRESUPPONE IL CONTRADITTORIO CON L'IMPRESA

(T.A.R. Marche, 10/10/1997, n. 1000)

 

È illegittima la valutazione delle offerte anomale effettuata esclusivamente sulla base delle giustificazioni prodotte preventivamente in allegato all'offerta, giacché in tal caso viene a mancare l'instaurazione del contraddittorio richiesto dalla normativa comunitaria.

La norma può ben avere anche il senso di consentire la valutazione delle anomalie sulla base delle sole giustificazioni fornite unitamente all'offerta, nel caso in cui l'amministrazione si determini a non escludere l'impresa dalla gara: infatti la normativa comunitaria pone l'obbligo della richiesta per iscritto delle precisazioni come presupposto necessario per poter procedere al rifiuto dell'offerta, non per la sua accettazione.

Se quindi l'amministrazione, già dalle giustificazioni in suo possesso riesce a valutare la validità delle giustificazioni addotte per voci di prezzo che abbia considerato eccessivamente basse, potrà risparmiare tempo e procedere più celermente nella gara.

Se invece ritiene di non poter essere soddisfatta da tali giustificazioni, prima di procedere ad adottare l'estremo provvedimento della esclusione, non potrà che seguire la procedura comunitaria.

Del resto, e conclusivamente sul punto, le giustificazioni fornite ex ante non possono avere la stessa validità di quelle rese su specifica richiesta dell'amministrazione poiché nel primo caso manca completamente l'instaurazione di un contraddittorio, che solo consente all'impresa di poter addurre specifiche e concrete argomentazioni: le giustificazioni fornite ex ante danno conto delle anomalie ma non ne forniscono una concreta spiegazione. Per questi motivi la normativa comunitaria ha previsto una procedura inderogabile di richiesta per iscritto delle precisazioni, prima di poter rifiutare l'offerta.