FINANZIARIA 2006 - RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA E
DELLE AREE EDIFICABILI
(Legge 23/12/2005, n.266)
La legge finanziaria 2006 dispone la
riapertura dei termini per la rivalutazione dei beni d’impresa prevista dagli
artt. 10-16 della legge 342/2000 ed una rivalutazione specifica delle aree
fabbricabili, anche di risulta, destinate ad essere edificate entro i cinque
anni successivi.
La misura introdotta consente,
inoltre, un adeguamento dei valori patrimoniali dei bilanci delle imprese,
anche in vista dell’entrata in vigore dei nuovi criteri di rating, previsti da
Basilea 2.
Rivalutazione
generale dei beni d’impresa
La rivalutazione generale è ammessa
per tutti i beni materiali (ad eccezione delle aree edificabili) ed immateriali
relativi all’impresa, iscritti tra le immobilizzazioni nel bilancio o
rendiconto dell’esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2004 e va eseguita nel
bilancio, o rendiconto, relativo all’esercizio successivo (bilancio 2005),
mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e
dell’IRAP, pari al:
- 6% per i beni non ammortizzabili;
- 12% per i beni ammortizzabili.
L’imposta sostitutiva deve
necessariamente essere versata in un’unica soluzione, entro il termine di
versamento del saldo delle imposte sul reddito relative al periodo d’imposta in
cui la rivalutazione è eseguita.
Per espressa previsione normativa,
gli effetti fiscali delle rivalutazione generale decorrono dal terzo periodo
d’imposta successivo a quello con riferimento al quale la medesima è eseguita
(in sostanza dal 2008, in caso di esercizio coincidente con l’anno solare).
In particolare, sono ammessi alla
rivalutazione generale:
- i fabbricati strumentali (es.
opifici), iscritti in bilancio tra le immobilizzazioni materiali (non destinati
alla vendita);
- i fabbricati non strumentali (es.
case di abitazione), iscritti in bilancio tra le immobilizzazioni materiali
(non destinati alla vendita);
- gli impianti, i macchinari, le
attrezzature industriali (immobilizzazioni materiali);
- le immobilizzazioni immateriali,
costituite da beni consistenti in diritti giuridicamente tutelati (es. marchi e
brevetti, diritti di concessione, etc.);
- le partecipazioni in società
controllate o collegate (ai sensi dell’art.2359 Codice Civile), semprechè
costituiscano immobilizzazioni.
Non possono, invece, essere
rivalutati:
- i beni merce (ossia i beni alla
cui produzione o scambio è diretta l’attività, per esempio il magazzino delle
imprese edili);
- l’avviamento, i costi pluriennali,
i beni monetari (es., crediti, obbligazioni etc.);
- le aree fabbricabili non ancora
edificate, o risultanti tali a seguito della demolizione degli edifici
esistenti, sia se iscritte tra le immobilizzazioni, sia costituenti beni merce
(ossia destinate alla vendita), in quanto ammesse alla specifica rivalutazione
più avanti illustrata.
Da evidenziare che è stata
introdotta la possibilità di affrancamento, in tutto o in parte, del saldo
attivo che si genera a seguito della rivalutazione, mediante il pagamento di
un’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito e dell’IRAP, pari al 7%.
L’operazione di rivalutazione,
infatti, dà luogo ad un saldo attivo, costituito dall’importo iscritto nel
passivo del bilancio come contropartita del maggior valore attribuito ai beni
(art.13, legge 342/2000) che, al netto dell’imposta sostitutiva, deve essere
imputato al capitale o accantonato in un’apposita riserva.
Nel caso in cui il saldo venga
attribuito ai soci, lo stesso, aumentato dell’imposta sostitutiva, concorre a
formare il reddito imponibile della società che ha eseguito la rivalutazione,
alla quale è comunque attribuito un credito d’imposta, ai fini delle imposte
sui redditi, pari all’ammontare dell’imposta sostitutiva pagata.
Con l’affrancamento del saldo
attivo, invece, la società ha la facoltà, mediante il pagamento dell’imposta
sostitutiva del 7%, di evitare che tale ammontare, se distribuito, concorra nei
modi ordinari alla determinazione del proprio reddito imponibile da
assoggettare all’aliquota IRES del 33%, o all’aliquota marginale IRPEF.
L’imposta sostitutiva del 7% deve
essere obbligatoriamente versata in tre rate annuali, senza interessi, entro il
termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente
secondo i seguenti importi:
- 10% nel 2006,
- 45% nel 2007,
- 45% nel 2008.
Rivalutazione
specifica delle aree edificabili e di risulta
Le aree edificabili, o risultanti
come tali a seguito della demolizione di edifici esistenti, sia se iscritte tra
le immobilizzazioni, sia se costituenti “beni merce” (ossia destinate alla
vendita), sono ammesse alla rivalutazione, mediante il pagamento di un’imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP, pari al 19% del maggior
valore alle stesse attribuito.
In tal caso, la rivalutazione è
ammessa a condizione che l’utilizzazione edificatoria dell’area avvenga entro i
5 anni successivi all’effettuazione della rivalutazione stessa. In caso
contrario, si decade dal beneficio e l’acquirente dell’area diviene
solidalmente responsabile con il venditore per il pagamento della maggiore
imposta dovuta sulle plusvalenze.
La rivalutazione, in questo caso, è
ammessa con riferimento ai seguenti beni, risultanti dal bilancio relativo
all’esercizio in corso al 31 dicembre 2004:
- aree edificabili iscritte tra le
immobilizzazioni;
- aree edificabili iscritte tra i
beni merce;
- aree su cui insiste un fabbricato
da demolire, iscritto tra le immobilizzazioni (la demolizione deve avvenire
entro il termine di approvazione del bilancio 2005);
- aree su cui insiste un fabbricato
da demolire, iscritto tra i beni merce (la demolizione deve avvenire entro il
termine di approvazione del bilancio 2005).
La rivalutazione non è ammessa per
singole aree, ma deve riguardare tutte le aree fabbricabili appartenenti alla
stessa categoria omogenea. A tal fine, le categorie omogenee sono individuate
in funzione della destinazione urbanistica dei medesimi terreni.
L’imposta sostitutiva del 19% deve
essere versata obbligatoriamente in tre rate annuali, senza pagamento di
interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi,
rispettivamente secondo i seguenti importi:
- 40% nel 2006,
- 35% nel 2007,
- 25% nel 2008.
Per quanto riguarda la decorrenza
degli effetti fiscali della rivalutazione per tali cespiti, la legge non appare
chiara al riguardo.
Tuttavia, il richiamo espresso agli
artt. 10-15 della legge 342/2000 potrebbe far presupporre che, solo per tali
cespiti, il riconoscimento del maggior valore attribuito in sede di
rivalutazione sia immediato (l’art.12 della citata legge 342/2000 prevede
espressamente, infatti, l’efficacia fiscale immediata della rivalutazione).
In ogni caso, l’ANCE ha intrapreso
le più opportune iniziative presso le competenti sedi, affinchè sia
espressamente precisato il riconoscimento fiscale immediato della
rivalutazione.
Ulteriori iniziative sono state,
inoltre, promosse, al fine di escludere la decadenza dal beneficio,
nell’ipotesi in cui la condizione di utilizzazione edificatoria entro cinque
anni dalla rivalutazione non si realizzi a causa di ritardi nel rilascio dei
titoli urbanistici abilitativi dei lavori, non imputabili al soggetto
proprietario dell’area.