INPS - AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE LEGGE N. 407/1990 - CHIARiMENTI DEL MINISTERO DEL LAVORO - INTERPELLO DEL 14/11/2005, n. 2693

 

Il Ministero del lavoro ha fornito chiarimenti in merito ai casi in cui spetta il diritto al beneficio contributivo previsto dall’art. 8, comma 9, della legge n. 407/90.

A parere del dicastero il diritto all’agevolazione contributiva in parola spetta quando non si siano verificate condizioni atte a far venir meno lo stato di disoccupazione.

L’art. 8, comma 9, della legge n. 407/90 riconosce al datore di lavoro la dispensa, totale o parziale, dall’obbligo contributivo, secondo le disposizioni dell’art. 8, comma 9, della Legge n. 407/1990, in caso di assunzione di disoccupati da almeno 24 mesi o lavoratori sospesi dal lavoro e beneficiari della Cigs da almeno 24 mesi e beneficiari di trattamento Cigs da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi. Tale agevolazione contributiva è pari al 50% nelle zone del Centro-Nord e al 100% se il datore è un artigiano oppure opera nel territorio del Mezzogiorno per 36 mesi.Attualmente le definizioni normative di disoccupato e dello stato di disoccupazione si ricavano dai decreti legislativi n. 181/2000 e n. 297/2002 (nonché dalle specifiche delibere regionali assunte ex art. 5 D.Lgs. n. 297/2002) e possono ritenersi riferibili al lavoratore a tempo parziale a condizione che lo stesso soddisfi il requisito del limite reddituale al di sotto del quale sussiste lo stato di disoccupazione ed il suo mantenimento.Sono ammessi a beneficiare delle suddette agevolazioni le imprese, consorzi tra imprese, gli enti pubblici economici e i datori di lavoro iscritti negli albi professionali.

Il contratto di lavoro deve essere a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a part-time, e l’assunzione non deve avvenire in sostituzione di lavoratori dipendenti della stessa impresa, per qualsiasi causa licenziati.

 

Assunzione part-time

Anche il datore di lavoro che assume con un contratto a tempo parziale - nel caso prospettato fino a 20 ore settimanali - può avere diritto all’agevolazione contributiva in argomento.

Condizioni imprescindibile è che il lavoratore non abbia perso, nel frattempo, lo stato di disoccupazione.

A questo proposito l’art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 181/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 297/2002, stabilisce il principio della conservazione del suddetto stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuo non superiore al reddito minimo personale, escluso da tassazione.

In tal senso, pertanto, il Ministero del lavoro ritiene che può essere ammesso al beneficio il datore di lavoro che assuma il lavoratore a tempo parziale fino a 20 ore settimanali, quando il lavoratore stesso è legittimamente in stato di disoccupazione anche se impiegato con un pari contratto presso un altro datore.

Riassunzione a tempo parziale

Un secondo quesito concerneva la possibilità di fruire, nel limite di 36 mesi, dell’agevolazione in parola da parte di un datore di lavoro che assume nuovamente, dopo alcuni mesi, un lavoratore a tempo parziale con contratto di 20 ore settimanali, precedentemente dimessosi e per il quale aveva già beneficiato delle stesse agevolazioni.

Anche in questo caso il diritto all’assunzione agevolata è riconducibile al permanere dello stato di disoccupazione, poichè il beneficio di che trattasi spetta solo in quanto il lavoratore sia disoccupato da almeno 24 mesi. Se tale stato non è venuto meno, può essere riconosciuta la riduzione dei contributi anche per il secondo rapporto di lavoro, per un periodo non superiore a 36 mesi che decorreranno comunque, dall’inizio del primo rapporto.

Appare utile evidenziare, a questo proposito, che il primo rapporto di lavoro, seppure di breve durata, non ha sospeso lo stato di disoccupazione, nel rispetto del sopra richiamato principio reddituale.