INPS -
AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE LEGGE N. 407/1990 - CHIARiMENTI DEL MINISTERO DEL
LAVORO - INTERPELLO DEL 14/11/2005, n. 2693
Il Ministero
del lavoro ha fornito chiarimenti in merito ai casi in cui spetta il diritto al
beneficio contributivo previsto dall’art. 8, comma 9, della legge n. 407/90.
A parere del
dicastero il diritto all’agevolazione contributiva in parola spetta quando non
si siano verificate condizioni atte a far venir meno lo stato di
disoccupazione.
L’art. 8,
comma 9, della legge n. 407/90 riconosce al datore di lavoro la dispensa,
totale o parziale, dall’obbligo contributivo, secondo le disposizioni dell’art.
8, comma 9, della Legge n. 407/1990, in caso di assunzione di disoccupati da
almeno 24 mesi o lavoratori sospesi dal lavoro e beneficiari della Cigs da
almeno 24 mesi e beneficiari di trattamento Cigs da un periodo uguale a quello
suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori
dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi. Tale
agevolazione contributiva è pari al 50% nelle zone del Centro-Nord e al 100% se
il datore è un artigiano oppure opera nel territorio del Mezzogiorno per 36
mesi.Attualmente le definizioni normative di disoccupato e dello stato di
disoccupazione si ricavano dai decreti legislativi n. 181/2000 e n. 297/2002
(nonché dalle specifiche delibere regionali assunte ex art. 5 D.Lgs. n.
297/2002) e possono ritenersi riferibili al lavoratore a tempo parziale a
condizione che lo stesso soddisfi il requisito del limite reddituale al di
sotto del quale sussiste lo stato di disoccupazione ed il suo mantenimento.Sono
ammessi a beneficiare delle suddette agevolazioni le imprese, consorzi tra
imprese, gli enti pubblici economici e i datori di lavoro iscritti negli albi
professionali.
Il contratto
di lavoro deve essere a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a part-time,
e l’assunzione non deve avvenire in sostituzione di lavoratori dipendenti della
stessa impresa, per qualsiasi causa licenziati.
Assunzione
part-time
Anche il
datore di lavoro che assume con un contratto a tempo parziale - nel caso
prospettato fino a 20 ore settimanali - può avere diritto all’agevolazione
contributiva in argomento.
Condizioni
imprescindibile è che il lavoratore non abbia perso, nel frattempo, lo stato di
disoccupazione.
A questo
proposito l’art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 181/2000, come modificato dal D.Lgs.
n. 297/2002, stabilisce il principio della conservazione del suddetto stato di
disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da
assicurare un reddito annuo non superiore al reddito minimo personale, escluso
da tassazione.
In tal
senso, pertanto, il Ministero del lavoro ritiene che può essere ammesso al
beneficio il datore di lavoro che assuma il lavoratore a tempo parziale fino a
20 ore settimanali, quando il lavoratore stesso è legittimamente in stato di
disoccupazione anche se impiegato con un pari contratto presso un altro datore.
Riassunzione
a tempo parziale
Un secondo
quesito concerneva la possibilità di fruire, nel limite di 36 mesi,
dell’agevolazione in parola da parte di un datore di lavoro che assume
nuovamente, dopo alcuni mesi, un lavoratore a tempo parziale con contratto di
20 ore settimanali, precedentemente dimessosi e per il quale aveva già
beneficiato delle stesse agevolazioni.
Anche in
questo caso il diritto all’assunzione agevolata è riconducibile al permanere
dello stato di disoccupazione, poichè il beneficio di che trattasi spetta solo
in quanto il lavoratore sia disoccupato da almeno 24 mesi. Se tale stato non è
venuto meno, può essere riconosciuta la riduzione dei contributi anche per il
secondo rapporto di lavoro, per un periodo non superiore a 36 mesi che
decorreranno comunque, dall’inizio del primo rapporto.
Appare utile
evidenziare, a questo proposito, che il primo rapporto di lavoro, seppure di
breve durata, non ha sospeso lo stato di disoccupazione, nel rispetto del sopra
richiamato principio reddituale.