FINANZIARIA 2006 - PROGRAMMAZIONE FISCALE TRIENNALE
(Legge 23/12/2005, n.266)
La finanziaria 2006 ha previsto
l’introduzione, a partire dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2006,
della programmazione fiscale triennale, che permette di determinare
preventivamente per un triennio la base imponibile caratteristica dell’attività
svolta, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
Possono accedere alla
programmazione, oltre agli esercenti arti e professioni, i titolari di reddito
d’impresa, per i quali, per il periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2004,
si applicano gli Studi di Settore (ricavi sino a 5.164.569 Euro).
In particolare, l’Agenzia delle
Entrate propone, tra l’altro sulla base delle risultanze degli Studi di Settore
e dei dati sull’andamento dell’economia nazionale per distinti settori
economici di attività, la definizione preventiva triennale della base
imponibile caratteristica agli effetti delle imposte sul reddito e dell’IRAP.
L’accettazione della proposta da
parte del contribuente, anche a seguito di un eventuale contraddittorio, deve
essere comunicata all’Agenzia entro il 16 ottobre 2006 e comporta:
- per la parte di reddito dichiarato
eccedente quello definito dalla programmazione, una riduzione di 4 punti
percentuali dell’aliquota dell’IRES dovuta (29% anzichè 33%), ovvero una
riduzione di 4 punti percentuali sulla aliquota marginale IRPEF, con esclusione
del primo scaglione di reddito (su cui si applica l’aliquota del 23%);
- l’applicazione dei contributi
previdenziali esclusivamente sulla parte programmata;
- l’applicazione dell’IRAP solo
sulla parte programmata;
- l’inibizione dei poteri di
accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria (di cui all’art.39, DPR
600/1973).
Inoltre, ai contribuenti destinatari
della proposta di programmazione, l’Agenzia delle Entrate formula anche un
proposta di adeguamento, ai fini delle imposte sul reddito e dell’IRAP, dei
redditi d’impresa relativi ai periodi d’imposta 2003 e 2004, sulla base dei
maggiori ricavi o compensi determinati a seguito delle elaborazioni effettuate
dall’Anagrafe tributaria, con i medesimi criteri previsti per la formulazione
della proposta di programmazione. Sugli importi oggetto di definizione sarà
applicata un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative
addizionali e dell’IRAP, pari al 28% per le società di capitali che non hanno
optato per la trasparenza fiscale e al 23% per tutti gli altri soggetti.