FINANZIARIA 2006 - PROGRAMMAZIONE FISCALE TRIENNALE

(Legge 23/12/2005, n.266)

 

La finanziaria 2006 ha previsto l’introduzione, a partire dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2006, della programmazione fiscale triennale, che permette di determinare preventivamente per un triennio la base imponibile caratteristica dell’attività svolta, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

Possono accedere alla programmazione, oltre agli esercenti arti e professioni, i titolari di reddito d’impresa, per i quali, per il periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2004, si applicano gli Studi di Settore (ricavi sino a 5.164.569 Euro).

In particolare, l’Agenzia delle Entrate propone, tra l’altro sulla base delle risultanze degli Studi di Settore e dei dati sull’andamento dell’economia nazionale per distinti settori economici di attività, la definizione preventiva triennale della base imponibile caratteristica agli effetti delle imposte sul reddito e dell’IRAP.

L’accettazione della proposta da parte del contribuente, anche a seguito di un eventuale contraddittorio, deve essere comunicata all’Agenzia entro il 16 ottobre 2006 e comporta:

- per la parte di reddito dichiarato eccedente quello definito dalla programmazione, una riduzione di 4 punti percentuali dell’aliquota dell’IRES dovuta (29% anzichè 33%), ovvero una riduzione di 4 punti percentuali sulla aliquota marginale IRPEF, con esclusione del primo scaglione di reddito (su cui si applica l’aliquota del 23%);

- l’applicazione dei contributi previdenziali esclusivamente sulla parte programmata;

- l’applicazione dell’IRAP solo sulla parte programmata;

- l’inibizione dei poteri di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria (di cui all’art.39, DPR 600/1973).

Inoltre, ai contribuenti destinatari della proposta di programmazione, l’Agenzia delle Entrate formula anche un proposta di adeguamento, ai fini delle imposte sul reddito e dell’IRAP, dei redditi d’impresa relativi ai periodi d’imposta 2003 e 2004, sulla base dei maggiori ricavi o compensi determinati a seguito delle elaborazioni effettuate dall’Anagrafe tributaria, con i medesimi criteri previsti per la formulazione della proposta di programmazione. Sugli importi oggetto di definizione sarà applicata un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’IRAP, pari al 28% per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale e al 23% per tutti gli altri soggetti.