RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA RIVALUTAZIONE DELLE AREE
DEI PRIVATI
(Legge 2/12/2005, n.248 di
conversione del DL n.203/05)
Sul Supplemento Ordinario n. 195/L
alla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 2 dicembre 2005, è stata pubblicata la Legge
2 dicembre 2005, n. 248 di conversione, con modifiche, del Decreto-Legge 30
settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all’evasione fiscale e
disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria che prevede, tra
l’altro, la riapertura dei termini, al 30 giugno 2006, per la
rivalutazione delle aree possedute da privati non esercenti attività
commerciale.
Il provvedimento, che è parte
integrante della Legge Finanziaria 2006, prevede con l’art.11-quaterdecies,
comma 4, la possibilità per i contribuenti non esercenti attività commerciale
di rideterminare il valore d’acquisto di terreni edificabili e agricoli posseduti
alla data del 1° gennaio 2005, mediante la redazione di una perizia giurata
di stima ed il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito
pari al 4% dell’intero valore rivalutato delle aree, da effettuarsi entro il 30
giugno 2006.
In sostanza le novità sono:
-
la riapertura dei termini al 30 giugno 2006 per il versamento
dell’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito pari al 4% dell’intero
valore rivalutato. Il pagamento può avvenire anche in tre rate annuali di pari
importo, con gli interessi del 3%, da effettuarsi entro il 30 giugno 2006 (I
rata), 30 giugno 2007 (II rata), 30 giugno 2008 (III rata);
-
la riapertura dei termini al 30 giugno 2006 per la redazione e il
giuramento della perizia di stima;
-
l’estensione della facoltà di rivalutare con riferimento alle aree
edificabili ed agricole possedute alla data del 1° gennaio 2005.
Si ricorda, inoltre, che la
rideterminazione del valore delle aree produce i relativi effetti fiscali in
termini di minore tassazione delle plusvalenze realizzate, ai sensi
dell’art.67, comma 1, lett. a) e b) del TUIR (DPR 917/1986 e successive
modificazioni), con la vendita degli stessi immobili.
A seguito della rivalutazione,
infatti, il nuovo valore del terreno, risultante dalla perizia di stima, assume
la natura di prezzo di acquisto dello stesso, da portare in diminuzione del
corrispettivo ottenuto al momento della vendita, ai fini della determinazione
delle plusvalenze.