DEDUCIBILITÀ DEI CANONI DI LEASING IMMOBILIARE
(Legge 2/12/2005, n.248 di
conversione del DL n.203/05)
La legge 248/2005 apporta modifiche
alle regole di deducibilità dei canoni per i contratti di leasing che hanno per
oggetto tra l’altro beni immobili, previste dall’art.102, comma 7 del TUIR -
DPR 917/1986 - art.5-ter.
In particolare, l’art.102, comma 7,
del TUIR, prima dell’intervento delle nuove disposizioni, prevedeva la
deducibilità dei canoni di leasing aventi ad oggetto beni immobili, a
condizione che la durata dei contratti non fosse inferiore a otto anni.
Con l’art.5-ter, aggiunto in sede di
conversione del D.L. 203/2005, viene ora esteso al leasing immobiliare il
criterio di deducibilità dei canoni già previsto relativamente ai contratti di
leasing mobiliare, ossia la metà del periodo di ammortamento corrispondente al
coefficiente stabilito, a norma del D.M. 31 dicembre 1988, in relazione
all’attività esercitata dall’impresa stessa, con il vincolo ulteriore che il
medesimo contratto di leasing immobiliare abbia una durata minima che varia tra
gli otto anni e i quindici anni.
In altri termini, si ipotizzi che il
bene immobile oggetto di un contratto di leasing, abbia un coefficiente di
ammortamento pari al 3%, corrispondente ad una vita utile fiscale pari a più di
33 anni, per il quale la metà del periodo di ammortamento è, quindi, pari a 17
anni (periodo superiore rispetto ai 15 anni previsti dalla norma).
In questo caso, la deducibilità dei
canoni di leasing è ora consentita, a condizione che il contratto di leasing
sia stato stipulato per un periodo minimo di 15 anni (limite massimo di durata
minima del contratto), non occorrendo pertanto che sia stipulato per un periodo
superiore, pari alla metà esatta del periodo di ammortamento.
Le nuove disposizioni hanno
efficacia per i contratti stipulati a decorrere dal 2 dicembre 2005 (data di
entrata in vigore della legge 248/2005).