REDDITO DEI FABBRICATI ABITATIVI POSSEDUTI DALLE
IMPRESE
(Legge 2/12/2005, n.248 di
conversione del DL n.203/05)
La legge in oggetto ha modificato
l’art.90 del TUIR - DPR 917/1986 in materia di determinazione del reddito
imponibile per i fabbricati, diversi da quelli strumentali e da quelli
destinati alla vendita, posseduti dalle imprese e concessi in locazione.
In particolare, con l’art.7, il
reddito derivante dalla locazione di tali immobili, pari in precedenza al
canone di locazione ridotto forfetariamente del 15%, viene ora determinato in
base al canone di locazione ridotto delle sole spese sostenute nel periodo
d’imposta, debitamente documentate, riferibili agli interventi di manutenzione
ordinaria (di cui alla lett. a, del comma 1, dell’art. 3 del DPR 380/2001)
effettuati sugli stessi immobili.
Tale deduzione, comunque, compete
esclusivamente entro il limite del 15% dell’importo del canone.
Resta comunque fermo l’obbligo del
raffronto con la rendita catastale dell’unità immobiliare poichè, ai fini
fiscali, deve comunque essere assunto il maggiore dei due importi.