IVA - ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO COME CORRISPETTIVO -
PRESUPPOSTO IMPOSITIVO
(Cassazione tributaria Sentenza
24/10/2005, n. 20590)
Per il professionista che riceve
come corrispettivo l’assegnazione di un alloggio da una cooperativa edilizia,
l’obbligo di emettere la fattura sorge alla data del rogito, coerentemente con
la norma che prevede che le prestazioni di servizi si considerano effettuate
all’atto del pagamento del corrispettivo.
La Cassazione ha precisato che nelle
cooperative edilizie l’acquisto da parte del socio della proprietà
dell’alloggio per la cui realizzazione l’ente sia stato costituito passa
attraverso la stipulazione di un contratto di scambio (la cui causa è del tutto
omogenea a quella della compravendita) in relazione al quale la cooperativa
assume veste di alienante e il socio quella di acquirente, sicché, con
specifico riferimento al corrispettivo dovuto, alla misura e alle modalità di
pagamento è necessario e sufficiente il riferimento al contratto di acquisto.
Infatti l’assegnazione in favore del
socio dell’alloggio realizzato da una cooperativa edilizia è, al pari di una
compravendita, un contratto ad effetti reali che si perfeziona con il consenso
delle parti e che determina il trasferimento all’acquirente della proprietà del
bene immobile che ne è oggetto.
Pertanto la cooperativa ha versato
il corrispettivo alla data del rogito notarile, e non in quella in cui il
consiglio di amministrazione della cooperativa ha deliberato (con effetti
obbligatori e non traslativi della
proprietà immobiliare) di assegnare al professionista un alloggio sociale: di
conseguenza è in tale momento che le prestazioni sono state eseguite e l’obbligo
di emettere la fattura sorge in capo al professionista.