APPALTI PUBBLICI - LE ANNOTAZIONI SUL CASELLARIO INFORMATICO DI UNA IMPRESA CONCORRENTE DEVONO ESSERE VALUTATE DALLA STAZIONE APPALTANTE

(Tribunale Amministrativo Regionale Basilicata, Sentenza n. 1050 del 21/12/2005)

 

Le annotazioni riportate sul casellario informatico a carico di un’impresa, tranne che non si tratti di sospensione dalla partecipazione espressamente ed autonomamente disposta dall’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, non impongono affatto l’automatica esclusione delle imprese annotate da parte delle stazioni appaltanti, ma l’annotazione ha solo la finalità di rendere pubblicamente noto il fatto annotato, la cui valutazione ai fini dell’esclusione o meno dalla gara resta sempre demandata alla singola stazione appaltante: del resto, né l’art. 75 del d.p.r. n. 554 né l’art. 27 del d.p.r. n. 34/00 attribuiscono all’annotazione un automatico effetto preclusivo alla partecipazione alle gare per l’affidamento di concessioni o appalti di lavori pubblici..

 

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FATTO

La ricorrente ha partecipato alla gara per asta pubblica per l’aggiudicazione dei lavori a corpo per l’importo complessivo di euro 238.9037,05 esclusi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 1.100,00, il cui bando è stato approvato con determina dirigenziale n. 10/T.

All’atto dell’iniziale aggiudicazione provvisoria in favore dell’impresa Mecca Domenico la ricorrente, regolarmente ammessa, chiedeva l’esclusione della ditta F.lli Colangelo s.r.l. per vizi della documentazione trasmessa in allegato all’offerta. Il presidente della commissione escludeva infatti la ditta citata con conseguente aggiudicazione provvisoria in favore dell’attuale ricorrente; in seconda posizione si collocava l’odierno controinteressato.

La ditta Colangelo, invitata dalla stazione appaltante a regolarizzare le autocertificazioni prodotte in sede di gara, non vi provvedeva, per cui l’aggiudicazione provvisoria in favore della ricorrente veniva confermata.

All’esito poi della richiesta, in data 7/6/05, da parte del Comune , dei certificati in originale atti a dimostrare la sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di gara, l’impresa ottemperava ma, qualche tempo dopo, apprendeva che la gara era stata aggiudicata all’odierna controinteressata in quanto la stazione appaltante, effettuata una verifica presso il casellario informatico delle imprese accreditate con SOA, aveva accertato che la I.M.T., alla data del 9/2/05, data di pubblicazione del bando, non era abilitata a contrarre con la p.a. e quindi ad effettuare la dichiarazione di cui all’art. 27 d.p.r. n. 34/00. Di conseguenza il responsabile del servizio escludeva la ricorrente per non avere, alla data di pubblicazione del bando, il requisito soggettivo di moralità professionale e aggiudicava definitivamente in favore dell’ati Papaleo-LSI.

In questa occasione l’istante veniva a conoscenza della propria iscrizione nel casellario informatico, lista annotazioni del 25/2/04 a seguito di segnalazione della Amministrazione Provinciale di Caserta che, a seguito di gara per manutenzione strade, aveva escluso la ricorrente per avere presentato offerta, come mandante, con due ATI diverse e precisamente in una con capogruppo Diana Luigi e in altra con capogruppo Della Valle Aniello.

Avverso l’atto impugnato si deduce quanto segue:

1 - eccesso di potere per sviamento e mancata motivazione, violazione e falsa applicazione degli artt. 15, 17 e 27 del d.p.r. n. 34/00 nonché degli articoli 8 l.n. 109/94 e 75 d.p.r. n. 554/99. La fattispecie che ha dato vita all’esclusione nella gara svoltasi presso la Provincia di Caserta non si inquadra in nessuna delle previsioni di cui all’articolo 27 d.p.r. n. 34/00 e pertanto la stazione appaltante non avrebbe potuto comunicare la circostanza all’Osservatorio data la tassatività delle ipotesi indicate in detta norma. Neppure il responsabile del procedimento del comune di Maratea avrebbe potuto basare l’esclusione della ricorrente sulla carenza del requisito della moralità professionale che, per costante giurisprudenza, riguarda solo i comportamenti penalmente sanzionabili (accertati con sentenza penale) e la veridicità delle dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti di partecipazione alle gare. Le ipotesi che possono dar vita all’annotazione che comporta esclusione per un anno sono diverse e tassative: quelle genericamente previste dal più volte citato art. 27 del d.p.r. 34/00 ai fini del rilascio dell’attestazione SOA, quelle specificamente previste ai fini dell’aggiudicazione definitiva dall’art. 10 comma 1quater della legge n. 109/94 concernenti unicamente la falsa dichiarazione di possesso dei requisiti (cui fa seguito nel secondo caso l’escussione della cauzione oltre alla segnalazione all’Autorità). Trattasi di fattispecie cui è estraneo il comportamento all’epoca tenuto dalla ricorrente ispirato più che altro a superficialità e negligenza e pertanto privo di dolo o di volontà di ingannare l’amministrazione.

Neppure può parlarsi di mendacio dato che nel bando casertano non era richiesta la dichiarazione di non partecipazione alla medesima gara come impresa singola o con altra ATI.  Inoltre l’autorità ha omesso di tener conto che tutte le situazioni considerate erano già state valutate in occasione del rilascio dell’attestazione SOA rinnovata dalla ricorrente nel maggio scorso;

2 - errore e falsa applicazione di legge-contraddittorietà con la determinazione n. 1/05 dell’Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici. Si sostiene che al momento della domanda di partecipazione alla gara (25/2/05) la ricorrente aveva già maturato il presunto anno di esclusione dalle gare pubbliche a far data dall’inserimento dell’annotazione da parte dell’Autorità di Vigilanza e tra l’altro il termine ultimo per la presentazione della domanda cadeva il 1° marzo 2005. In una sua determina, la n. 1/05, la Autorità ha affermato che l’anno di interdizione deve essere computato dal momento dell’inserimento dell’annotazione nel casellario aggiungendo pure che i requisiti di affidabilità morale e professionale (soggettivi e generali) del concorrente devono permanere fino alla data della partecipazione alle gare e fino alla stipulazione del contratto.

Inoltre la ritenuta causa di esclusione non sussiste in quanto il comportamento tenuto dall’impresa nella gara casertana non è tra quelli che incide sull’affidabilità morale e professionale (infatti la ricorrente non ha mai subito condanne definitive e i certificati penali sono nulli);

3 - violazione delle norme sul procedimento e dell’intero impianto della legge n. 241/90. Non è stata effettuata la comunicazione d’avvio che doveva invece precedere l’esclusione dopo essere stato invitato a predisporre la documentazione necessaria per l’aggiudicazione definitiva.

Il Comune di Maratea non si è costituito.

Si è costituito il responsabile dell’area tecnica - settore LL.PP: dello stesso Comune che resiste e chiede il rigetto del gravame.

Non si è costituita l’A.T.I. controinteressata.

Con ordinanza collegiale n. 38/05 è stata fissata per la data odierna l’udienza di discussione del presente gravame.

Alla pubblica udienza del 24 novembre 2005 il ricorso è stato ritenuto per la decisione

 

DIRITTO

Preliminarmente il Collegio dichiara irricevibile il deposito documentale in data 14/11/05 allegato alla costituzione del responsabile dell’area tecnica del Comune di Maratea dato che non è stato effettuato almeno 10 giorni liberi prima dell’udienza odierna.

Va poi giudicato infondato il terzo motivo di gravame atteso che l’aggiudicatario provvisorio non vanta la medesima posizione giuridica qualificata dell’aggiudicatario definitvo ma solo una mera aspettativa alla conclusione del procedimento.

Il ricorso è comunque fondato per il 1° motivo.

Dalle premesse dell’atto impugnato si evince che al ricorrente, già individuato come aggiudicatario provvisorio, venne richiesta l’esibizione In originale o copia conforme dei documenti di cui alle autodichiarazioni rese in sede di gara, per la verifica della veridicità delle dichiarazioni, nonché per riscontrare i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dal bando di gara

Dopo l’invio dei documenti richiesti venne effettuata dall’area tecnica, servizio lavori pubblici del comune di Maratea una verifica presso il Casellario Informatico delle imprese accreditate con SOA sul sito dell’Autorità di vigilanza sui ll.pp. dal quale risultò, sempre secondo l’atto impugnato, che l’impresa ricorrente non era abilitata alla data del 9/2/05 a poter contrarre con la pubblica amministrazione e quindi non poteva effettuare la dichiarazione di cui all’art. 27 d.p.r. 34/2000.

Di qui appunto l’esclusione, indicata nel dispositivo della determina, per non avere alla data di pubblicazione del bando il requisito soggettivo della moralità professionale (vedasi visura del casellario informatico dell’Autorità di Vigilanza sui LL.PP. di cui si allega copia).

L’annotazione tratta dal casellario -e nello stesso inserita in data 25/2/04- precisa che l’amministrazione provinciale di Caserta ha comunicato di avere escluso, con verbale del 27/1/04, la ricorrente dalla gara per lavori di manutenzione ordinaria strade per avere presentato offerta, come mandante, con due ATI diverse e precisamente in ATI con capogruppo Diana Luigi e in altra ATI con capogruppo Della Valle Aniello. La presente annotazione è iscritta nel casellario informatico ai sensi dell’art. 27 del d.p.r. 25 gennaio 2000 n. 34

In un foglio di riepilogo generale della procedura di gara sottoscritto dal responsabile dell’area tecnica ed esibito dal ricorrente, in nota, si legge che la mancanza del requisito soggettivo di moralità e professionalità è dipesa dal fatto che, alla data di pubblicazione del bando di gara (9/2/05), la ditta istante era impedita a contrarre con la p.a. per essere appunto stata segnalata il 25/2/04 nel succitato casellario a causa di dichiarazione mendace rilevata nella summenzionata gara presso la provincia di Caserta. Da quanto esposto nonché dalla costituzione difensiva del responsabile dell’area tecnica si desume dunque che, nella sostanza, l’amministrazione ha applicato l’articolo 75 comma 1 lettera h) del d.p.r. n. 554/99 (regolamento attuativo della legge n. 109/94) che prevede l’esclusione dalle gare di appalto per i soggetti che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio del lavori pubblici.

All’interno di tale ordine di idee, l’inserimento in via informatica nel casellario istituito presso l’Osservatorio per i lavori pubblici dell’annotazione sopramenzionata andrebbe quindi ascritto al comma 2 lettera s) dell’articolo 27 del d.p.r. n. 34/00 (regolamento istitutivo del sistema di qualificazione) che fa riferimento ad eventuali falsità nelle dichiarazioni rese in merito agli elementi già specificati nell’art. 75 citato accertate in esito alla procedura di cui all’articolo 10 comma 1-quater della legge.

Senonchè, ad avviso del Collegio, tale ricostruzione non è condivisibile. La condotta della ricorrente nel corso del pubblico incanto indetto dall’amministrazione provinciale di Caserta rappresenta sicuramente violazione d’un divieto di legge (quello, di cui all’art. 13 comma 4 della legge n. 109/94, che appunto vieta ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’A.T.I.) -cui, come è doveroso, si ricollega l’esclusione dalla procedura- ma non pare possa ascriversi all’ambito delle dichiarazioni mendaci.

La lex di gara del citato pubblico incanto non richiedeva infatti al concorrente partecipante dichiarazioni sotto la propria responsabilità attestanti, in forme più o meno varie, che non erano state proposte ulteriori offerte in associazione temporanea d’impresa con altri soggetti, oltre a quella presentata.

L’aver designato, all’interno di ciascuna domanda di partecipazione (fra le due presentate), quale capogruppo mandataria, una distinta impresa, non implica la falsità della designazione (l’avere cioè mentito sulla circostanza del voler associarsi, per quella offerta, con una data impresa) ma, come già detto, espone semplicemente alla conseguenza vincolata dell’esclusione dalla gara, che, data l’agevole rilevabilità della causa ostativa della partecipazione, rappresenta una conseguenza difficilmente evitabile.

Il responsabile tecnico, nella propria difesa, fa riferimento al fatto che considerata l’iscrizione pregiudizievole di cui al casellario informatico LL.PP., la I.m.t. andava esclusa e, nella pagina precedente, si aggiunge che l’annotazione iscritta nel casellario informatico impediva alla I.M.T. di poter partecipare a gare ed appalti con la P.A., essendo di diritto sospesa dall’Autorità di vigilanza sino al 25/2/05.

L’assunto non è condivisibile dato che le annotazioni riportate sul casellario informatico a carico di un’impresa, tranne che non si tratti di sospensione dalla partecipazione espressamente ed autonomamente disposta dall’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, non impongono affatto l’automatica esclusione delle imprese annotate da parte delle stazioni appaltanti, ma l’annotazione ha solo la finalità di rendere pubblicamente noto il fatto annotato, la cui valutazione ai fini dell’esclusione o meno dalla gara resta sempre demandata alla singola stazione appaltante: del resto, né l’art. 75 del d.p.r. n. 554 né l’art. 27 del d.p.r. n. 34/00 attribuiscono all’annotazione un automatico effetto preclusivo alla partecipazione alle gare per l’affidamento di concessioni o appalti di lavori pubblici (cfr. T.A.R. Marche, 12/4/05 n. 292).

A ciò, avuto riguardo a quanto sopra illustrato, deve essere aggiunto il fatto che l’annotazione della I.M.T. è stata inserita nel casellario informatico ai sensi dell’art. 27 del d.p.r. n. 34/00.

Questa disposizione indica, al comma 2, i dati inseribili in via informatica e ne fornisce un nutrito elenco, fra cui figurano, oltre ai provvedimenti di esclusione dalle gare ai sensi dell’articolo 8 comma 7 (lettera r) e, appunto, le eventuali falsità nelle dichiarazioni di cui già si è detto (lettera s), pure tutte le altre notizie riguardanti le imprese che, anche indipendentemente dall’esecuzione dei lavori, sono dall’Osservatorio ritenute utili ai fini della tenuta del casellario.

Ciò preme al Collegio rilevare in quanto, come si è visto, l’annotazione de qua è riferita, genericamente, all’articolo 27 laddove invece, nella recente determinazione n. 1/05 del 2/3/05 dell’Autorità esibita da ambedue le parti costituite, pare evincersi che le annotazioni, per così dire, pregiudizievoli, dovrebbero essere inserite con riferimento alla lettera, appunto r) e s), corrispondente.

Il ricorso è accolto con assorbimento degli altri motivi e annullamento dell’impugnata determina, salva l’ulteriore attività della p.a. La domanda risarcitoria deve invece essere respinta dato che è stata solo genericamente formulata, né accompagnata dall’assolvimento almeno minimo dell’onere della prova che incombe per legge su colui che assuma di aver subito un danno.

Sussistono comunque giusti motivi per compensare le spese di giudizio fra le parti.

 

P.Q.M.

Il tribunale amministrativo regionale per la Basilicata definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Respinge la domanda risarcitoria.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Potenza, addì 24 novembre 2005, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, depositata in Segreteria il 21-12-2005.