CALENDARIO DEI DIVIETI DI CIRCOLAZIONE - ANNO 2006
(DM 19/12/2005 - GU n.302 del
29/12/05)
Si pubblica il DM 19/12/2005 con il
quale sono state disposte le limitazioni alla circolazione stradale per l’anno
2006.
D.M. 19 dicembre 2005
Il Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti
VISTO l’art.6 comma 1 del Nuovo
Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 e
successive modificazioni;
VISTE le relative disposizioni
attuative contenute nel Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo
Codice della Strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni;
CONSIDERATO che, al fine di
garantire in via prioritaria migliori condizioni di sicurezza nella
circolazione stradale, nei periodi di maggiore intensità della stessa, si rende
necessario limitare la circolazione, fuori dai centri abitati, dei veicoli e
dei complessi di veicoli per il trasporto di cose, aventi massa complessiva
massima autorizzata superiore a 7,5 t;
CONSIDERATO che, per le stesse
motivazioni, si rende necessario limitare la circolazione dei veicoli
eccezionali e di quelli adibiti a trasporti eccezionali nonché dei veicoli che
trasportano merci pericolose ai sensi dell’art. 168, commi 1 e 4, del Nuovo
Codice della strada;
DECRETA
Art.1
1. Si dispone di vietare la
circolazione, fuori dai centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli,
per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a
7,5 t, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell’anno 2006 di
seguito elencati:
a) tutte le domeniche dei mesi di
gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre, dalle
ore 8,00 alle ore 22,00;
b) tutte le domeniche dei mesi di
giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore 7,00 alle ore 24,00;
c) dalle ore 8.00 alle ore 22.00 del
6 Gennaio;
d) dalle ore 8.00 alle ore 22.00 del
14 Aprile;
e) dalle ore 8.00 alle ore 22.00 del
15 Aprile;
f) dalle ore 8.00 alle ore 22.00 del
17 Aprile;
g) dalle ore 8.00 alle ore 22.00 del
25 Aprile;
h) dalle ore 16.00 alle ore 22.00
del 29 Aprile;
i) dalle ore 8.00 alle ore 22.00 del
1 Maggio;
j) dalle ore 7.00 alle ore 24.00 del
2 Giugno;
k) dalle ore 16.00 alle ore 24.00
del 24 Giugno;
l) dalle ore 7.00 alle ore 24.00 del
1 Luglio;
m) dalle ore 7.00 alle ore 24.00
dell’8 Luglio;
n) dalle ore 7.00 alle ore 24.00 del
15 Luglio;
o) dalle ore 7.00 alle ore 24.00 del
22 Luglio;
p) dalle ore 16.00 alle ore 24.00
del 28 Luglio;
q) dalle ore 7.00 alle ore 24.00 del
29 Luglio;
r) dalle ore 7.00 alle ore 24.00 del
5 Agosto;
s) dalle ore 7.00 alle ore 24.00 del
12 Agosto;
t) dalle ore 7.00 alle ore 24.00 del
15 Agosto;
u) dalle ore 7.00 alle ore 24.00 del
19 Agosto;
v) dalle ore 7.00 alle ore 24.00 del
26 Agosto;
w) dalle ore 7.00 alle ore 24.00 del
2 Settembre;
x) dalle ore 16.00 alle ore 22.00
del 28 Ottobre;
y) dalle ore 8.00 alle ore 22.00 del
1 Novembre;
z) dalle ore 16.00 alle ore 22.00
del 7 Dicembre;
aa) dalle ore 8.00 alle ore 22.00
dell’8 Dicembre;
bb) dalle ore 8.00 alle ore 22.00
del 23 Dicembre;
cc) dalle ore 8.00 alle ore 22.00
del 25 Dicembre;
dd) dalle ore 8.00 alle ore 22.00
del 26 Dicembre;
ee) dalle ore 16.00 alle ore 22.00
del 30 Dicembre.
2. Per i complessi di veicoli
costituiti da un trattore ed un sernirimorchio, nel caso in cui circoli su
strada il solo trattore, il limite di massa di cui al comma precedente deve
essere riferito unicamente al trattore medesimo; la massa del trattore, nel
caso in cui quest’ultimo non sia atto al carico, coincide con la tara dello
stesso.
Art.2
1. Per i veicoli provenienti
dall’estero e dalla Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante
l’origine del viaggio, l’orario di inizio del divieto è posticipato di ore
quattro. Limitatamente ai veicoli provenienti dall’estero con un solo conducente
è consentito, qualora il periodo di riposo giornaliero - come previsto dalle
norme del regolamento CEE n. 3820/85 - cada in coincidenza del posticipo di cui
al presente comma, di usufruire - con decorrenza dal termine del periodo di
riposo - di un posticipo di ore quattro
2. Per i veicoli diretti all’estero,
muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio,
l’orario di termine del divieto è anticipato di ore due; per i veicoli diretti
in Sardegna muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del
viaggio, l’orario di termine del divieto è anticipato di ore quattro.
3. Tale anticipazione è estesa a ore
quattro per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale o comunque
collocati in posizione strategica ai fini dei collegamenti attraverso i valichi
alpini (Bologna, Padova, Verona Q. Europa, Torino-Orbassano, Rivalta Scrivia,
Trento, Novara, Domodossola e Parma Fontevivo) e ai terminals intermodali di
Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano smistamento, agli aeroporti per
l’esecuzione di un trasporto a mezzo cargo aereo, e che trasportano merci
destinate all’estero. La stessa anticipazione si applica anche nel caso di
veicoli che trasportano unità di carico vuote (container, cassa mobile,
sermirimorchio) destinate tramite gli stessi interporti e terminals intermodali
ed aeroporti, all’estero, nonché ai complessi veicolari scarichi, che siano
diretti agli interporti e ai terminals intermodali per essere caricati sul
treno. Detti veicoli devono essere muniti di idonea documentazione (ordine di
spedizione) attestante la destinazione delle merci. Analoga anticipazione è
accordata ai veicoli impiegati in trasporti combinati strada-rotaia o
strada-mare, che rientrano nel campo di applicazione dell’art.38 della legge 1°
agosto 2002, n.166 (combinato ferroviario) o dell’art.3, comma 2 ter, della
legge 22 novembre 2002, n.265 (combinato marittimo), purché muniti di idonea
documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di
prenotazione (prenotazione) o titolo di viaggio (biglietto) per l’imbarco.
4. Per i veicoli che circolano in
Sardegna, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale, purché
muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio, l’orario di
inizio del divieto è posticipato di ore quattro. Al fine di favorire
l’intermodalità del trasporto, la stessa deroga oraria è accordata ai veicoli
che circolano in Sicilia, provenienti dalla rimanente parte del territorio
nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quello
proveniente dalla Calabria, purché muniti di idonea documentazione attestante
l’origine del viaggio.
5. Per i veicoli che circolano in
Sardegna, diretti ai porti dell’isola per imbarcarsi sui traghetti diretti
verso la rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea
documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di
prenotazione (prenotazione) o titolo di viaggio (biglietto) per l’ìmbarco, il
divieto di cui all’art.1 non trova applicazione. Analoga deroga, alle stesse
condizioni, è accordata ai veicoli che circolano in Sicilia, diretti verso la
rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad
eccezione di quelli diretti alla Calabria.
6. Salvo quanto disposto dai commi 4
e 5, per tenere conto delle difficoltà di circolazione in presenza dei cantieri
per l’ammodernamento dell’autostrada Salerno-Reggio Calabria, nonché di quelle
connesse con le operazioni di traghettamento da e per la Calabria, per i
veicoli provenienti o diretti in Sicilia, purché muniti di idonea
documentazione attestante l’origine e la destinazione del viaggio, l’orario di
inizio del divieto è posticipato di ore 2 e l’orario di termine del divieto è
anticipato di 2 ore.
7. Ai fini dell’applicazione dei
precedenti commi, i veicoli provenienti dagli Stati esteri, Repubblica di San
Marino e Città del Vaticano, o diretti negli stessi, sono assimilati ai veicoli
provenienti o diretti all’interno del territorio nazionale.
Art. 3
1. Il divieto di cui all’art. 1 non
trova applicazione per i veicoli e per i complessi di veicoli, di seguito
elencati, anche se circolano scarichi:
a) adibiti a pubblico servizio per
interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a
tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.);
b) militari, o con targa CRI (Croce
Rossa Italiana), per comprovate necessità di servizio, e delle forze di
polizia;
c) utilizzati dagli enti proprietari
o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;
d) delle amministrazioni comunali
contrassegnati con la dicitura “Servizio Nettezza Urbana” nonché quelli che,
per conto delle amministrazioni comunali, effettuano il servizio “smaltimento
rifiuti”, purché muniti di apposita documentazione rilasciata
dall’amministrazione comunale;
e) appartenenti al Ministero delle
comunicazioni o alle Poste Italiane S.p.a., purché contrassegnati con l’emblema
‘’PT’’ o con l’emblema “Poste Italiane”, nonché quelli di supporto, purché
muniti di apposita documentazione rilasciata dall’Amministrazione delle poste e
telecomunicazioni, anche estera, nonché quelli adibiti ai servizi postali, ai
sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, in virtù di licenze e autorizzazioni
rilasciate dal Ministero delle Comunicazioni;
f) del servizio radiotelevisivo,
esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;
g) adibiti al trasporto di
carburanti o combustibili, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e
consumo;
h) adibiti al trasporto
esclusivamente di animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche
autorizzate, da effettuarsi od effettuate nelle quarantotto ore;
i) adibiti esclusivamente al
servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o che trasportano motori e parti
di ricambio di aeromobili;
l) adibiti al trasporto di forniture
di viveri o di altri servizi indispensabili destinati alla marina mercantile,
purché muniti di idonea documentazione;
m) adibiti esclusivamente al
trasporto di:
m1) giornali, quotidiani e
periodici;
m2) prodotti per uso medico;
m3) latte, escluso quello a lunga
conservazione, o di liquidi alimentari, purchè, in quest’ultimo caso, gli
stessi trasportino latte o siano diretti al caricamento dello stesso.
Detti veicoli devono essere muniti
di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e
0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera ‘d’ minuscola di altezza
pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro;
n) classificati macchine agricole ai
sensi dell’art.57 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive
modificazioni, adibite al trasporto di cose, che circolano su strade non
comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;
o) costituiti da autocisterne
adibite al trasporto di acqua per uso domestico;
p) adibiti allo spurgo di pozzi neri
o condotti fognari;
q) per il trasporto di derrate
alimentari deperibili in regime ATP;
r) per il trasporto di prodotti
deperibili, quali frutta e ortaggi freschi carni e pesci freschi, fiori recisi,
animali vivi destinati alla macellazione, o provenienti dall’estero, nonché i
sottoprodotti derivati dalla macellazione degli stessi, pulcini destinati all’allevamento,
latticini freschi, derivati del latte freschi e sementi vive. Detti veicoli
devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di
0,50 m di base e 0,40 di altezza, con impressa in nero la lettera ‘d’ minuscola
di altezza pari a 0,20 m fissati in modo ben visibile su ciascuna delle
fiancate e sul retro.
2. Il divieto di cui all’art.1 non
trova applicazione altresì:
a) per i veicoli prenotati per
ottemperare all’obbligo di revisione, limitatamente alle giornate di sabato,
purchè il veicolo sia munito del foglio di prenotazione e solo per il percorso
più breve tra la sede dell’impresa intestataria del veicolo e il luogo dello
svolgimento delle operazioni di revisione, escludendo, dal percorso tratti
autostradali;
b) per i veicoli che compiono
percorso a vuoto per il rientro alla sede dell’impresa intestataria degli
stessi, purché tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 Km
dalla sede a decorrere dall’orario di inizio del divieto e non percorrano tratti
autostradali;
c) per i trattori isolati per il
solo percorso per il rientro presso la sede dell’impresa intestataria del
veicolo, limitatamente ai trattori impegnati per il trasporto combinato di cui
all’art.2, comma 3, ultimo periodo.
Art. 4
1. Dal divieto di cui all’art. 1
sono esclusi, purché muniti di autorizzazione prefettizia:
a) i veicoli adibiti al trasporto di
prodotti diversi da quelli di cui all’art.3, lettera r) che, per la loro
intrinseca natura o per fattori climatici e stagionali, sono soggetti ad un
rapido deperimento e che pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento
dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita, nonché i veicoli ed i
complessi di veicoli adibiti al trasporto di prodotti destinati all’alimentazione
degli animali;
b) i veicoli ed i complessi di
veicoli, classificati macchine agricole, destinati al trasporto di cose, che
circolano su strade comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui
al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.461;
c) i veicoli adibiti al trasporto di
cose, per casi di assoluta e comprovata necessità ed urgenza.
2. I veicoli di cui ai punti a) e c)
del comma 1 autorizzati alla circolazione in deroga, devono altresì essere
muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di
base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera ‘a’ minuscola di
altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate
e sul retro.
Art. 5
1. Per i veicoli di cui al punto a),
del comma 1, dell’art.4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga
devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede
di poter circolare, di norma alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo
della provincia di partenza, che, accertata la reale rispondenza di quanto
richiesto ai requisiti di cui al punto a), del comma 1, dell’art.4, ove non
sussistano motivazioni contrarie, rilascia il provvedimento autorizzativo sul
quale sarà indicato:
a) l’arco temporale di validità, non
superiore a sei mesi;
b) la targa del veicolo autorizzato
alla circolazione; possono essere indicate le targhe di più veicoli se connessi
alla stessa necessità;
c) la località di partenza e di
arrivo, nonché i percorsi consentiti in base alle situazioni di traffico. Se
l’autorizzazione investe solo l’ambito di una provincia può essere indicata
l’area territoriale ove è consentita la circolazione, specificando le eventuali
strade sulle quali permanga il divieto;
d) il prodotto o i prodotti per il
trasporto dei quali è consentita la circolazione;
e) la specifica che il provvedimento
autorizzativo è valido solo per il trasporto dei prodotti indicati nella
richiesta e che sul veicolo devono essere fissati cartelli indicatori con le
caratteristiche e modalità già specificate all’art.4, comma 2.
2. Per i veicoli e complessi di
veicoli di cui al punto b), del comma 1, dell’art.4, le richieste di
autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, almeno dieci
giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, alla
Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia interessata che
rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:
a) l’arco temporale di validità,
corrispondente alla durata della campagna di produzione agricola che in casi
particolari può essere esteso all’intero anno solare;
b) le targhe dei veicoli singoli o
che costituiscono complessi di veicoli, con l’indicazione delle diverse
tipologie di attrezzature di tipo portato o semiportato autorizzati a
circolare;
c) l’area territoriale ove è
consentita la circolazione specificando le eventuali strade sulle quali
permanga il divieto.
3. Per le autorizzazioni di cui al
punto a), del comma 1, dell’art.4, nel caso in cui sia comprovata la continuità
dell’esigenza di effettuare, da parte dello stesso soggetto, più viaggi in
regime di deroga e la costanza della tipologia dei prodotti trasportati, è
ammessa la facoltà, da parte della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo,
di rinnovare, anche più di una volta ed in ogni caso non oltre il termine
dell’anno solare, l’autorizzazione concessa, mediante l’apposizione di un visto
di convalida, a seguito di richiesta inoltrata da parte del soggetto
interessato.
Art. 6
1. Per i veicoli di cui al punto c),
del comma 1, dell’art.4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga
devono essere inoltrate, in tempo utile, di norma alla Prefettura-Ufficio
Territoriale del Governo della provincia di partenza, che, valutate le
necessità e le urgenze prospettate, in relazione alle condizioni locali e
generali della circolazione, può rilasciare il provvedimento autorizzativo sul
quale sarà indicato:
a) il giorno di validità;
l’estensione a più giorni è ammessa solo in relazione alla lunghezza del
percorso da effettuare;
b) la targa del veicolo autorizzato;
l’estensione a più targhe è ammessa solo in relazione alla necessità di
suddividere il trasporto in più parti;
c) le località di partenza e di
arrivo, nonché il percorso consentito in base alle situazioni di traffico;
d) il prodotto oggetto del
trasporto;
e) la specifica che il provvedimento
autorizzativo è valido solo per il trasporto di quanto richiesto e che sul
veicolo devono essere fissati cartelli indicatori con le caratteristiche e le
modalità già specificate all’art.4, comma 2.
2. Per le autorizzazioni di cui
all’art.4, comma 1, punto c), limitatamente ai veicoli utilizzati per lo
svolgimento di fiere e mercati ed ai veicoli adibiti al trasporto di
attrezzature per spettacoli, nel caso in cui sussista, da parte dello stesso
soggetto, l’esigenza di effettuare più viaggi in regime di deroga per la stessa
tipologia dei prodotti trasportati, le Prefetture-Uffici Territoriali del
Governo, ove non sussistono motivazioni contrarie, rilasciano un’unica
autorizzazione di validità temporale non superiore a quattro mesi, sulla quale
possono essere diversificate, per ogni giornata in cui è ammessa la
circolazione in deroga, la targa dei veicoli autorizzati, il percorso
consentito, le eventuali prescrizioni.
Art. 7
1. L’autorizzazione alla circolazione
in deroga, di cui all’art.4, può essere rilasciata anche dalla
Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo nel cui territorio di competenza ha
sede l’impresa che esegue il trasporto o che è comunque interessata
all’esecuzione del trasporto. In tal caso la Prefettura-Ufficio Territoriale
del Governo nel cui territorio di competenza ha inizio il viaggio che viene
effettuato in regime di deroga deve fornire il proprio preventivo benestare.
2. Per i veicoli provenienti
dall’estero, la domanda di autorizzazione alla circolazione può essere
presentata alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di
confine, dove ha inizio il viaggio in territorio italiano, anche dal
committente o dal destinatario delle merci o da una agenzia di servizi a ciò
delegata dagli interessati. In tali casi, per la concessione delle
autorizzazioni i Signori Prefetti dovranno tenere conto, in particolare, oltre
che dei comprovati motivi di urgenza e indifferibilità del trasporto, anche
della distanza della località di arrivo, del tipo di percorso e della
situazione dei servizi presso le località di confine.
3. Analogamente, per i veicoli
provenienti o diretti in Sicilia, i signori Prefetti dovranno tener conto, nel
rilascio delle autorizzazioni di cui all’art.4, comma 1, lettere a) e c), anche
delle difficoltà derivanti dalla specifica posizione geografica della Sicilia e
in particolare dei tempi necessari per le operazioni di traghettamento.
4. Durante i periodi di divieto i
Prefetti nel cui territorio ricadano posti di confine potranno autorizzare, in
via permanente, i veicoli provenienti dall’estero a raggiungere aree attrezzate
per la sosta o autoporti, siti in prossimità della frontiera.
Art. 8
1. Il calendario di cui all’art 1
non si applica per i veicoli eccezionali e per i complessi di veicoli
eccezionali:
a) adibiti a pubblico servizio per
interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a
tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.);
b) militari, per comprovate
necessità di servizio, e delle forze di polizia;
c) utilizzati dagli enti proprietari
o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;
d) delle amministrazioni comunali
contrassegnati con la dicitura “Servizio Nettezza Urbana” nonché quelli che per
conto delle amministrazioni comunali effettuano il servizio “smaltimento
rifiuti” purché muniti di apposita documentazione rilasciata
dall’amministrazione comunale;
e) appartenenti al Ministero delle
comunicazioni o alle Poste Italiane S.p.a., purché contrassegnati con l’emblema
‘’PT’’ o con l’emblema Poste Italiane”, nonché quelli di supporto, purché
muniti di apposita documentazione rilasciata dall’Amministrazione delle poste e
telecomunicazioni, anche estera; nonché quelli adibiti ai servizi postali, ai
sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, in virtù di licenze e
autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle comunicazioni;
f) del servizio radiotelevisivo,
esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;
g) adibiti al trasporto di
carburanti e combustibili liquidi o gassosi destinati alla distribuzione e
consumo;
h) macchine agricole, eccezionali ai
sensi dell’art.104, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, che circolano su strade non comprese nella rete
stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 461.
Art. 9
1. Il trasporto delle merci
pericolose comprese nella classe 1 della classifica di cui all’articolo 168,
comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive
modificazioni, è vietato comunque, indipendentemente dalla massa complessiva
massima del veicolo, oltreché nei giorni di calendario indicati all’art.1, dal
1° giugno al 20 settembre compresi, dalle ore 18.00 di ogni venerdì alle ore
24.00 della domenica successiva.
2. Per tali trasporti non sono
ammesse autorizzazioni prefettizie alla circolazione ad eccezione del trasporto
di fuochi artificiali rientranti nella IV e V categoria, previste nell’allegato
A al Regolamento per l’esecuzione del testo unico 15 giugno 1931, n.773, delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, a
condizione che lo stesso avvenga nel rispetto di tutte le normative vigenti,
lungo gli itinerari e nei periodi temporali richiesti, previa verifica di
compatibilità con le esigenze della sicurezza della circolazione stradale.
3. In deroga al divieto di cui al
comma 1 possono altresì essere rilasciate autorizzazioni prefettizie per motivi
di necessità ed urgenza, per la realizzazione di opere di interesse nazionale
per le quali siano previsti tempi di esecuzione estremamente contenuti in modo
tale da rendere indispensabile, sulla base di specifica documentazione
rilasciata dal soggetto appaltante, la lavorazione a ciclo continuo anche nei
giorni festivi. Dette autorizzazioni potranno essere rilasciate limitatamente a
tratti stradali interessati da modesti volumi di traffico e di estensione
limitata ai comuni limitrofi al cantiere interessato, ed in assenza di
situazioni che possano costituire potenziale pericolo in dipendenza della
circolazione dei veicoli. Nelle stesse autorizzazioni saranno indicati gli
itinerari, gli orari e le modalità che gli stessi Prefetti riterranno necessari
ed opportuni nel rispetto delle esigenze di massima sicurezza del trasporto e
della circolazione stradale. Dovranno essere in ogni caso esclusi i giorni nei
quali si ritiene prevedibile la massima affluenza di traffico veicolare
turistico nella zona interessata dalla deroga.
Art 10
1. Le autorizzazioni prefettizie
alla circolazione sono estendibili: ai veicoli che circolano scarichi,
unicamente nel caso in cui tale circostanza si verifichi nell’ambito di un
ciclo lavorativo che comprenda la fase del trasporto e che deve ripetersi nel
corso della stessa giornata lavorativa.
Art. 11
1. Le Prefetture-Uffici Territoriali
del Governo attueranno, ai sensi dell’art. 6, comma 1 , del Nuovo Codice della
strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive
modificazioni, le direttive contenute nel presente decreto e provvederanno a
darne conoscenza alle Amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonché
ad ogni altro ente od associazione interessati.
2. Ai fini statistici e per lo
studio del fenomeno, le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo comunicano,
con cadenza semestrale, ai Ministeri dell’Interno e delle Infrastrutture e dei
Trasporti, i provvedimenti adottati ai sensi dell’art.4 del presente decreto.
3. Entro quattro mesi dalla data di
entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto, sarà verificata,
avvalendosi anche della Consulta Generale per l’Autotrasporto, la possibilità
di apportare modifiche e integrazioni finalizzate a contemperare il
raggiungimento di maggiori livelli di sicurezza stradale con l’esigenza di
garantire la circolazione dei veicoli adibiti a specifici trasporti o per
fronteggiare eventuali situazioni di emergenza.
Il presente decreto sarà pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 dicembre 2005