ACCISE E CARBON TAX - ISTANZA DI RIMBORSO DEL CREDITO
RESIDUO E NATURA DEL TERMINE SEMESTRALE DI DECADENZA
(Risoluzione n.4/D del 7 Dicembre
2005)
Con la Risoluzione n.4/D del
7/12/05, l’Agenzia delle Dogane ha chiarito che per i crediti d’imposta per
accise e carbon tax, che non è stato possibile utilizzare in compensazione
durante l’anno solare in cui sono sorti, il termine ultimo per richiederne il
rimborso in denaro è quello di sei mesi dalla fine del predetto anno solare.
Si tratta di una precisazione
importante, dato che in una precedente risoluzione (RM 27/11/02, n.6/D), la
stessa Agenzia era giunta ad una conclusione differente, affermando che a
seguito della natura ordinatoria della sopra citata scadenza semestrale
(fissata dall’art.4.3 del D.P.R 277/2000 sulla procedura di recupero dei
predetti benefici), anche le richieste per ottenere la restituzione degli
importi non compensati fruivano della generica decadenza biennale prevista
dall’art.14, comma 2 del D.Lgvo n.504 del 26/10/95, al pari delle domande di
ammissione alle agevolazioni sul gasolio.
Con la Risoluzione in commento, l’Agenzia delle Dogane sostiene invece
che, una volta presentata l’istanza per il riconoscimento dei crediti d’imposta
per accise e carbon tax, la decadenza biennale non può più operare; pertanto il
rimborso delle somme che non è stato possibile compensare nell’anno solare in
cui hanno avuto origine, deve essere inderogabilmente chiesto entro e non oltre
i sei mesi successivi al termine di tale anno.