APPLICAZIONE DELLE NUOVE NORME TECNICHE PER LE
COSTRUZIONI -CHIARIMENTI
Differenti disposizioni sul tema
delle norme tecniche nelle costruzioni, tra cui Ordinanze di Protezione Civile,
due decreti legge e un decreto del Ministero delle Infrastrutture, ha reso di
non facile interpretazione il quadro della normativa tecnica applicabile alle
costruzioni.
Si ritiene quindi utile tracciare un
quadro riassuntivo dei provvedimenti emanati, evidenziando le disposizioni già
applicabili.
E’ entrato in vigore il 23 ottobre
u.s. il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti “Norme tecniche
per le costruzioni” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2005.
Sempre il 23 ottobre ha avuto
termine l’ultima proroga dell’entrata in vigore dell’Ordinanza di Protezione
Civile 3274/03 “Primi elementi in materia di criteri generali per la
classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le
costruzioni in zona sismica”.
In base all’art. 5 comma 2 bis del
Decreto Legge 136/2004, così come modificato dal D.L. 115/2005, per 18 mesi a
partire dal 23 ottobre ha inizio un periodo transitorio durante il quale, in
alternativa alle norme tecniche di cui al D.M. 14 settembre 2005, può essere
adoperata la normativa tecnica previgente, ovvero i decreti attuativi della
Legge 1086/71 e della Legge 64/74.
Gli allegati n. 2, 3 e 4
all’ordinanza 3274, contenenti norme tecniche di progettazione, essendo stati
di fatto assorbiti nel D.M. 14 settembre quali possibili norme di riferimento
da applicare, seguono il periodo transitorio di 18 mesi del decreto stesso.
Pertanto, dopo il 23 ottobre, si
deve ritenere entrata in vigore la nuova classificazione sismica di cui
all’allegato 1 dell’Ordinanza 3274/03, così come recepita dalle singole
regioni.
Per le norme tecniche di
progettazione, invece, per ulteriori 18 mesi sarà possibile fare riferimento ai
decreti attuativi della Legge 1086/71 e 64/74 senza applicare il D.M. 14
settembre 2005 e, di conseguenza, anche le norme di cui agli allegati 2, 3 e 4
dell’Ordinanza 3274/03.
Altro aspetto che ha suscitato dubbi
è legato all’applicazione dell’art. 104 del D.P.R. 380/01 relativamente alle
procedure da adottare per gli edifici in corso di costruzione ricadenti in zone
di nuova classificazione sismica.
In tal caso, infatti, l’art. 104
prevede l’obbligo della denuncia, entro 15 giorni, delle costruzioni in corso
al competente Ufficio Tecnico della Regione.
Detto Ufficio, entro 30 giorni dalla
ricezione della denuncia, deve accertare la conformità del progetto alla mutata
situazione normativa, nonché l’idoneità della parte già legittimamente
realizzata a resistere all’azione di un possibile sisma.
Considerando i numerosi cambiamenti
di classificazione sismica contenuti nell’allegato 1 all’Ordinanza 3274, l’applicazione
dell’art. 104 del D.P.R. 380/01 comporterebbe ripercussioni sull’attività
edilizia sia per i tempi richiesti per la verifica da parte degli Uffici
Regionali sia per gli esiti stessi della verifica.
L’argomento è stato oggetto di
richiesta di chiarimento rivolta al Ministero delle Infrastrutture che, nel
preannunziare la riformulazione dell’art. 104 del D.P.R. 380/01 per renderlo
coerente all’evoluzione normativa avvenuta, ha ribadito che le disposizioni di
cui all’art. 104 sono da applicarsi per le opere la cui esecuzione sia
successiva all’entrata in vigore del decreto “Norme Tecniche per le
Costruzioni”, ovvero dopo il 23 ottobre 2005.
Tale interpretazione origina dal
fatto che l’Ordinanza 3274/2003 “Primi elementi in materia di criteri generali
per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche
per le costruzioni in zona sismica” all’art. 2. comma 2, ha dato facoltà agli
operatori di progettare e costruire facendo riferimento alla classificazione
sismica previgente, e quindi non a quella contenuta nell’allegato 1
all’Ordinanza stessa, fino all’entrata in vigore delle nuove norme tecniche.