LAVORI PUBBLICI –
LA CAUZIONE PROVVISORIA PUÒ ESSERE INSERITA SIA NELLA BUSTA DELL'OFFERTA CHE IN
QUELLA DELLA DOCUMENTAZIONE
(T.A.R. Basilicata, 13/9/1997, n. 283)
L'inserimento del documento comprovante la prestazione della cauzione
provvisoria nella busta contenente i documenti anziché in quella contenente
l'offerta, costituisce mera irregolarità formale che non consente l'esclusione
dalla gara se non espressamente prevista nel bando.
DIRITTO
Omissis
Ciò premesso, ritiene il collegio che l'amministrazione non
avrebbe potuto legittimamente escludere dalla gara de qua le imprese
che, in violazione della prescrizione contenuta nel bando di gara, hanno
inserito il documento comprovante la prestazione della cauzione provvisoria
nella busta contenente i documenti anziché nella busta contenente l'offerta;
ciò in quanto a tale inosservanza il bando di gara non riconnette la sanzione
dell'esclusione, essendo essa espressamente prevista per le sole ipotesi di
mancanza, incompletezza e irregolarità di taluno dei documenti richiesti,
ovvero nel caso in cui l'offerta non sia contenuta nell'apposita busta interna
debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura.
Per orientamento costante, infatti, quando una determinata
formalità non sia espressamente prevista a pena di esclusione, nelle gare per
l'aggiudicazione dei contratti della pubblica amministrazione, le prescrizioni
sulle formalità di presentazione delle offerte rilevano, ai fini di esclusione
dalla procedura concorsuale, quando rispondano ad un particolare interesse
dell'amministrazione e garantiscano la parità dei concorrenti, sicché ove
l'inosservanza di una prescrizione sia insuscettibile di incidere sulla scelta
del contraente privato, la stessa si risolve in una mera irregolarità non
idonea a giustificare l'esclusione dalla gara (cfr., ex multis, Cons.
Stato, sez. V, 30 giugno 1995, n. 936; T.A.R. Puglia – Bari, sez. II, 31
dicembre 1996, n. 916).
Nel caso di specie, l'avvenuto inserimento, da parte di talune
imprese, del documento comprovante la prestazione della cauzione provvisoria,
non già nella busta contenente l'offerta così come richiesto dal bando di gara,
ma in quella contenente i documenti, concreta una inosservanza che si risolve
in una mera irregolarità formale che non lede né l'interesse
dell'amministrazione al corretto e proficuo svolgimento della gara né la par
condicio dei concorrenti, con la conseguenza che tale inosservanza non
poteva essere sanzionata con l'esclusione dalla gara.
Rimane da osservare che non sussiste l'asserita violazione
dell'art. 30 della l. n. 109/94, in quanto la previsione secondo cui “l'offerta
da presentare per l'affidamento dei lavori pubblici è corredata da una cauzione
pari al 2 per cento dell'importo dei lavori” va correttamente intesa nel senso
che, a corredo dell'offerta, deve essere presentata, insieme con gli altri
documenti richiesti, anche quello comprovante la prestazione della cauzione
provvisoria, ma non può essere interpretata nel senso, divisato dall'amministrazione
appaltante, che esso documento deve essere inserito nella stessa busta
contenente l'offerta.
Ed invero, costituisce regola generale nelle procedure ad evidenza
pubblica che i documenti di gara debbono essere inseriti in una busta diversa
da quella contenente l'offerta. La fase della verifica della completezza e
regolarità dei dovumenti richiesti precede, infatti, quella di esame
dell'offerta, e ciò al precipuo fine di assicurare che, ove venga disposta
l'esclusione dalla gara di taluno dei concorrenti per irregolarità della
documentazione presentata e sorgano contestazioni in ordine a detta esclusione,
venga preservata l'integrità della busta contenente l'offerta.
Resta assorbita la censura formulata, in via subordinata, con il
secondo motivo di gravame.
Conclusivamente, il ricorso va accolto con conseguente
annullamento del verbale di gara del 26.3.1997 – e dei successivi atti della
procedura concorsuale – nelle parti in cui viene disposta l'esclusione di
quelle imprese – tra cui la ricorrente – che hanno inserito il documento
comprovante la prestazione della cauzione provvisoria nella busta contenente i
documenti anziché in quella contenente l'offerta, e viene aggiudicata la gara
alla società …a r.l.
Quanto alle spese di giudizio, apprezzabili motivi di equità
consigliano di disporne l'integrale compensazione tra le parti.